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Approfondimenti Ecobonus

Nuovo provvedimento per la gestione delle detrazioni

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A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter, viene emanato il nuovo provvedimento contenente le disposizioni e il modello di comunicazione necessari per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito delle detrazioni di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020


Commento

La legge di Bilancio 2022, legge 234 del 30 dicembre 2021 , ha introdotto novità in tema di bonus e superbonus nel settore edile, anche con riferimento alla proroga delle agevolazioni, e il decreto Sostegni-ter, Dl 4 del 27 gennaio 2022 , ha inserito modifiche in merito all’opzione, esercitabile per taluni interventi agevolati indicati all’articolo 121 del Dl 34/2020, tra cui il superbonus, per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Di conseguenza il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha dapprima emanato il provvedimento del 35873 del 3 febbraio 2022 , che sostituisce completamente il provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021, e che stabilisce modalità e termini per l’invio della comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni, approvandone il nuovo modello e le relative istruzioni e, successivamente, il provvedimento del 4 febbraio 2022 , protocollo 2022/37381, che differisce dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 il termine a partire dal quale scatta la cessione del credito una sola volta (si veda meglio infra).

Solo al fine di riepilogare i principali interventi normativi appena citati, la legge di Bilancio 2022 ha:

– prorogato fino al 2025 le detrazioni da superbonus, modulando, però, la percentuale di detrazione riconosciuta (si veda tabella di seguito riportata);

– prorogato fino al 2024 le detrazioni per gli altri bonus edili, tra cui i cosiddetti eco e sisma-bonus;

– prorogato fino al 2024, per i bonus edili diversi dal superbonus, e fino al 2025, per il superbonus, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus: le attuali percentuali di detrazione (per la generalità dei contribuenti senza entrare nel dettaglio di alcuni di essi)
Spese sostenute entro il 2023Detrazione del 110 per cento
Spese sostenute nel 2024Detrazione del 70 per cento
Spese sostenute nel 2025Detrazione del 65 per cento

La legge di Bilancio 2022 apporta anche importanti novità in tema di obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni e/o attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Si ricorda, infatti, che con il Dl 157 dell’11 novembre 2021, cosiddetto Anti-frodi, decreto sostanzialmente trasfuso all’interno della legge di Bilancio 2022, è stato disposto che anche per i bonus diversi dal superbonus, ed elencati al secondo comma dell’articolo 121 del Dl 34/2020 , per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito è necessario il rilascio del visto di conformità e l’attestazione della congruità dei prezzi.

La legge di Bilancio 2022 ha disposto che le disposizioni sul visto di conformità e l’attestazione sulla congruità dei prezzi, necessarie per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, non trovano applicazione con riferimento:

– alle opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 380/2021, del Dm 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e

– agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate.

Per quanto riguarda il decreto-legge Sostegni-ter, esso è intervenuto sull’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta derivante dagli interventi edili di cui al secondo comma dell’articolo 121 del Dl 34/2020, stabilendo, sostanzialmente, che è possibile effettuare solo una cessione dopo lo sconto in fattura ovvero solo una cessione in caso di cessione del credito. In altre parole, a fronte di un intervento con sconto in fattura il cessionario può effettuare una sola altra cessione mentre in presenza di detrazione spettante a chi ha sostenuto la spesa egli può effettuare solo una cessione nel senso che il cessionario non può più “ricedere” il credito stesso.

Opzioni per sconto in fattura e cessione del credito: novità del decreto Sostegni-ter
In caso di opzione per lo sconto in fattura (lettera a), del primo comma, dell’articolo 121 del Dl 34/2020)Il fornitore che applica lo sconto in fattura ha facoltà di cederlo ad atri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che questi abbiano facoltà di effettuare una ulteriore cessione
In caso di opzione per la cessione del credito (lettera b), del primo comma, dell’articolo 121 del Dl 34/2020)La prima cessione può avvenire a chiunque ma il cessionario non può più cedere il credito potendolo, quindi, solo utilizzare

Le modifiche alla comunicazione

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Il provvedimento 3 febbraio 2022 sostituisce il provvedimento 8 agosto 2020 e reca le disposizioni per l’invio della comunicazione per l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Il provvedimento 4 febbraio 2022 amplia, invece, il periodo transitorio con riferimento alla cessione del credito


Commento

Viste le importanti novità normative intervenute, il Direttore dell’agenzia delle Entrate, dovendo modificare il modello, e le relative istruzioni, da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate per la comunicazione dell’opzione per sconto in fattura e cessione del credito, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, ha completamente riscritto il provvedimento dell’8 agosto 2020, che reca tutte le norme attuative per lo sconto in fattura e la cessione del credito e che comunque, ricalca principalmente quello che già era stato disposto dal provvedimento del 2020, come modificato nel corso del 2021.

Innanzitutto, il nuovo provvedimento “imbarca” le novità di carattere temporale introdotte dalla citata legge di Bilancio 2022, disponendo, al punto 1.1, che «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (…) nonché coloro che, nell’anno 2025, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119 del medesimo Decreto», possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Ricordando, poi, che, con riferimento al superbonus, l’esercizio dell’opzione per lo socnto in fattura e la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (Sal) e che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, e che ciascun stato di avanzamento deve almeno pari al 30 per cento del medesimo intervento, con riferimento all’invio della comunicazione, il punto 4 del provvedimento dispone che essa debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con una modifica rispetto alla versione precedente, viene anche disposto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere inviata entro il 7 aprile 2022, dando così maggior respiro ai contribuenti.Le modifiche, invece, apportate al modello di comunicazione riguardano il quadro A e il quadro C della comunicazione stessa.

Se per l’importo dei lavori non superiori a euro 10 mila che, come detto, non necessitano di visto di conformità e di attestazione di congruità, a meno che non si tratti di superbonus e bonus facciate, la soglia può essere verificata in automatico (tramite, appunto, l’importo dei lavori), nel quadro A viene aggiunta una casella nominata “Edilizia libera” che deve essere barrata nel caso di intervento classificato come opera di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 380/2001.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto per le comunicazioni trasmesse dal 1° gennaio 2022, per tale tipologia di interventi, come già si è detto, non ricorre più l’obbligo del rilascio del visto di conformità, sempre che si tratti di interventi diversi dal superbonus e dal bonus facciate. Pertanto, ragionando al contrario, la predetta casella non deve essere barrata nel caso di interventi ammessi al superbonus e nel caso di bonus facciate.

All’interno, invece, del quadro C della comunicazione, viene aggiunta una casella denominata semplicemente “Condominio” che deve essere barrata nel caso in cui vi sia la cessione di rate residue non fruite di detrazione, cessione comunque possibile, e qualora le rate residue siano relative a spese per interventi effettuati su parti comuni di un edificio.

È bene ricordare, tornando al cessionario del credito, sia che si tratti del soggetto che ha effettuato lo sconto in fattura ovvero di colui che ha acquistato il credito stesso, che il credito d’imposta deve essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal soggetto titolare della stessa, e che la fruizione di tale credito decorre dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione, da parte dell’agenzia delle Entrate, della comunicazione di sconto o cessione del credito, ma comunque non prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il fornitore che ha effettuato lo sconto e il cessionario che ha acquistato il credito devono, altresì, preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate.

I due termini da ricordare
16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate (spostato al 7 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021)Termine entro il quale il titolare del credito d’imposta deve comunicare la cessione dello stesso o la sua acquisizione tramite sconto in fattura
10 del mese successivo alla corretta ricezione da parte dell’agenzia delle Entrate della comunicazione per l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del creditoMomento a partire dal quale il fornitore che ha fatto lo sconto in fattura o il cessionario del credito può cominciare a utilizzare il credito d’imposta. Tale termine non può essere, però, antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate

Con il provvedimento del 4 febbraio 2022, già citato, il Direttore dell’agenzia delle Entrate modifica il cosiddetto periodo transitorio stabilito dal secondo comma dell’articolo 28 del Dl 4/2022, che stabilisce che per le opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere ceduti solo una ulteriore volta a qualsiasi altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il provvedimento del 4 febbraio 2022 sposta tale data al 17 febbraio 2022 e, con riferimento ai soli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020 (agevolati al 110%), sposta il periodo transitorio al 7 marzo 2022.

Ciò significa che:

– i crediti che precedentemente al 17 febbraio 2022 (o precedentemente al 7 marzo 2022, per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche) sono stati già oggetto di sconto in fattura e cessione del credito, possono essere ceduti un’altra sola volta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, qualunque sia, quindi, il numero di cessioni effettuate precedentemente;

– i crediti che dal 17 febbraio 2022 (o dal 7 marzo 2022, per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche) sono oggetto di sconto in fattura e cessione del credito possono essere ceduti una sola volta in applicazione delle norme di cui al citato articolo 28 del Dl 4/2022.

Si evidenzia che questa norma, purtroppo, sta creando notevoli problemi pratici e operativi, con rinuncia all’acquisto dei crediti già da parte di molti istituti di credito e altri intermediari finanziari e a livello parlamentare molte sono le proteste sollevate. Si spera, pertanto, che il Legislatore fiscale proceda alla correzione il più presto possibile.


Si ricorda che

  • Per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente a spese sostenute nel 2021 c’è tempo fino al 7 aprile 2022
  • Il provvedimento del 3 febbraio 2022 approva anche il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni
  • Il periodo transitorio per la cessione del credito, qualsiasi sia il numero di cessioni intervenute precedentemente, è spostato al 17 febbraio 2022 e al 7 marzo 2022 per i soli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche

Superbonus e altri crediti: nuova comunicazione per gestire il credito – I punti salienti

La normativaLa legge di Bilancio 2022, legge 234 del 30 dicembre 2021, ha introdotto novità in tema di bonus e superbonus nel settore edile, anche con riferimento alla proroga delle agevolazioni, e il decreto Sostegni-ter, Dl 4 del 27 gennaio 2022, ha inserito modifiche in merito all’opzione, esercitabile per taluni interventi agevolati indicati all’articolo 121 del Dl 34/2020, tra cui il superbonus, per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Uno degli interventi della legge di bilancio 2022La legge di Bilancio 2022, tra i vari interventi, ha anche –      prorogato fino al 2025 le detrazioni da superbonus, modulando, però, la percentuale di detrazione riconosciuta, –      prorogato fino al 2024 le detrazioni per gli altri bonus edili, tra cui i così detto eco e sisma-bonus, –      prorogato fino al 2024, per i bonus edili diversi dal superbonus, e fino al 2025, per il superbonus, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito
Il decreto Sostegni-terIl decreto-legge Sostegni-ter è intervenuto sull’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta derivante dagli interventi edili di cui al secondo comma dell’articolo 121 del Dl 34/2020, stabilendo, sostanzialmente, che è possibile effettuare solo una cessione dopo lo sconto in fattura ovvero solo una cessione in caso di cessione del credito
Il provvedimento del 3 febbraio 2022Con una modifica rispetto alla versione del precedente provvedimento, il provvedimento del 3 febbraio 2022 dispone che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere inviata entro il 7 aprile 2022, dando così maggior respiro ai contribuenti
Il provvedimento del 4 febbraio 2022Con il provvedimento del 4 febbraio 2022, già citato, il Direttore dell’agenzia delle Entrate modifica il cosiddetto periodo transitorio stabilito dal secondo comma dell’articolo 28 del Dl 4/2022, che stabilisce che per le opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere ceduti solo un’ulteriore volta a qualsiasi altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il provvedimento del 4 febbraio 2022 sposta tale data al 17 febbraio 2022 e, con riferimento ai soli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020 (agevolati al 110%), sposta il periodo transitorio al 7 marzo 2022