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Circolari 24 Fisco|7 settembre 2021|di Michele Brusaterra

Il contributo a fondo perduto

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate

Il decreto Sostegni-bis ha introdotto un contributo a fondo perduto denominato “perequativo” che spetta ai soggetti titolari di partita Iva, con alcune esclusioni


Commento

Il Dl 73/2021, convertito nella legge 106/2021, con l’articolo 1 commi da 16 a 27 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, cioè nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto stesso.

Con provvedimento 227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che sono necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio.


Prima di analizzare quanto indicato nel citato provvedimento, è bene ricordare che il contributo a fondo perduto viene riconosciuto, dal punto di vista soggettivo, a favore dei soggetti che:

-svolgono attività d’impresa e con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento,
-svolgono arte o professione e con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto in commento,
-producono reddito agrario, di cui all’articolo 32 del Dpr 917/1986.
Tali soggetti devono necessariamente essere titolari di partita Iva e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
L’ulteriore condizione posta dalla norma è che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a quella che verrà definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il contributo, invece, non spetta:
-ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data di entrata in vigore del citato Dl 73, ossia alla data del 26 maggio 2021,
-agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986,
-agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986.

Soggetti a cui non spetta in ogni caso il contributo a fondo perduto:soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021
enti pubblici di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986
intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986

I righi delle dichiarazioni dei redditi

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate

Con provvedimento del 4 settembre 2021 sono stati individuati i righi della dichiarazione dei redditi a cui si deve fare riferimento per verificare il peggioramento del risultato economico


Commento

L’ammontare del contributo è determinato applicando, alla differenza di cui si è detto sopra ma al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’agenzia delle Entrate in base a una o più delle norme riportate nella tabella che segue, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Contributi che, se riconosciuti, vanno sottratti dalla differenza tra risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:Contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020
Contributo di cui agli articoli 59 e 60 del Dl 104/2020
Contributo di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del Dl 137/2020
Contributo di cui all’articolo 2 del Dl 172/2020
Contributo di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021
Contributo di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 del Dl 73/2021 (presente Decreto)

Per tutti i soggetti, in ogni caso, il contributo non può essere superiore a euro 150.000 e il contribuente, con scelta irrevocabile per la totalità del contributo stesso, può scegliere per:
-il suo utilizzo come credito d’imposta da usufruire solo in compensazione, senza i limiti annuali fissati a livello normativo e senza i limiti disposti per i crediti d’imposta, oppure,
-il suo ricevimento in denaro.
Inoltre, il contributo a fondo perduto in commento:
-non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
-non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986,
-non concorre alla base imponibile Irap.
La norma stabilisce che per ottenere il contributo è necessario presentare, in via telematica ed entro 60 giorni dall’avvio della procedura di presentazione, un’istanza all’agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario appositamente delegato. L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021, termine oramai in dirittura d’arrivo. A tal proposito con comunicato stampa 172 del 6 settembre 2021, il Mef ha anticipato che, per tenere conto delle esigenze degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, con un Dpcm viene differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.
Con il citato provvedimento del 4 settembre 2021, l’agenzia delle Entrate ha individuato, attraverso l’allegato A , i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per individuare l’ammontare dei risultati economici d’esercizio che sono da considerare per determinare l’eventuale calo dei ricavi e dei compensi, necessario per fruire del contributo in commento.
Facendo presente che il provvedimento dispone che eventuali aggiornamenti dei dati contenuti nel provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’agenzia delle Entrate e che con un ulteriore provvedimento l’Agenzia individuerà “il modello e le istruzioni”, nonché le “modalità e i termini di presentazione dell’istanza”, per il riconoscimento del contributo, di seguito si riportano i righi delle dichiarazioni a cui fare riferimento.

Dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 e 2020
ModelloPeriodo d’imposta 2019Periodo d’imposta 2020
730Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)
Redditi PFRA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = “RA”)RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = “RA”)
RF63, col. 1 (modulo n. 1)RF63, col. 1 (modulo n. 1)
RG31, col. 1 (modulo n. 1)RG31, col. 1 (modulo n. 1)
RE21, col. 3RE21, col. 3
LM8, col. 1 + LM36, col. 1LM8, col. 1 + LM36, col. 1
RD14, col. 1RD14, col. 1
Redditi SPRF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)
RG31, col. 1 (modulo n. 1)RG31, col. 1 (modulo n. 1)
RE21, col. 1RE21, col. 1
RD14, col. 1RD14, col. 1
RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3
RA27, col. 12RA27, col. 12
Redditi ENCRF63, col. 1 (modulo n. 1)RF63, col. 1 (modulo n. 1)
RG31, col. 1 (modulo n. 1)RG31, col. 1 (modulo n. 1)
RC8, col. 1 (modulo n. 1)RC8, col. 1 (modulo n. 1)
RE21, col. 1RE21, col. 1
RD14, col. 1RD14, col. 1
RA52, col. 10RA52, col. 10
Redditi SCRF63, col. 1 (modulo n. 1)RF63, col. 1 (modulo n. 1)
RF70, col. 2 + RF71, col. 1RF70, col. 2 + RF71, col. 1
1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ


Si ricorda che

  • Il cosiddetto contributo a fondo perduto perequativo prevede la presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, termine prorogato al 30 settembre 2021.
  • La percentuale di peggioramento dei ricavi e compensi deve essere determinata con decreto.

Contributo a fondo perduto “perequativo”: i campi della dichiarazione – I punti salienti

La normativaIl Dl 73/2021, cosiddetto “Sostegni-bis”, convertito in legge 106/2021, all’articolo 1 commi da 16 a 27 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto
L’ambito soggettivoIl contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto stesso ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019, salvo espresse esclusioni
La condizioneL’ulteriore condizione posta dalla norma è che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
Il provvedimentoCon provvedimento 227357 del 4 settembre 2021, il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che sono necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio   A cura di Michele Brusaterra