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LA MAPPA DEL PROVVEDIMENTO

NORMACONTENUTO
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Fondo per l’esonero
dal pagamento
dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi,
dei liberi professionisti
e del personale sanitario
o sociosanitario
già in quiescenza
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 20-22)
Si prevede un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché dal personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza e assunto in relazione all’emergenza epidemiologica.L’esonero non riguarda i premi e i contributi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed è subordinato al ricorrere di due condizioni:aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro;aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 1 miliardo di euro. I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero sono rimessi a uno o più decreti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Imu e Tari ridotta
per soggetti non residenti titolari di pensione
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 48-49)
È ridotta alla metà, a partire dall’anno 2021, l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.Per tali immobili, inoltre, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Proroga detrazioni
per le spese
di riqualificazione energetica
e di ristrutturazione edilizia
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 58-60)
Si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine previsto per avvalersi delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici, ovvero gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013.Inoltre, si innalza da 10mila a 16mila euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.Si specifica, infine, che la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus idrico(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 61-65)
Si istituisce un Fondo per il risparmio di risorse idriche, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, con lo scopo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.Modalità e termini per l’erogazione sono rimessi a un decreto del ministero dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Proroga Superbonus(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 66-75)
La disciplina del Superbonus del 110% applicabile per gli intereventi di efficienza energetica e antisismici viene in più parti integrata, attraverso diverse modifiche all’articolo 119 del Dl Rilancio.Innanzitutto, si dispone la proroga dell’applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto all’iniziale 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Il termine è prorogato al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli Iacp il primo dei su indicati termini è fissato al 31 dicembre 2022, mentre se a tale data è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.Si stabilisce, inoltre, che nell’agevolazione rientrano gli interventi per la coibentazione del tetto; nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, ascensori e montacarichi) anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.Si specifica, poi, che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.Parallelamente alle modifiche di cui sopra, attraverso una modifica dell’articolo 121 del Dl Rilancio, viene prorogata l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali in favore dei soggetti che sostengono le spese relative al Superbonus nell’anno 2022. Infine, si autorizzano i comuni per l’anno 2021, ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di 1 anno, non rinnovabile, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio.
Proroga bonus verde(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 76)
Si dispone la proroga a tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo e alla realizzazione di coperture a verde di giardini pensili.
Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 77-79)
Si prevede l’assegnazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute, in favore delle persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2021veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, con un prezzo di listino inferiore a 30mila euro iva esclusa.A tal fine è istituito, nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021. Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno definiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 153)
Si prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all’acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia dell’entrate.
Interventi straordinari
per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 155)
Si autorizza la spesa di 25, 15 e 10 milioni di euro, rispettivamente per il 2021, 2022 e per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di realizzare interventi straordinari per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.
Misure per il sostegno
alla liquidità delle imprese
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 206
e 208-212)
Le disposizioni prorogano ed estendono la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di Sace a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento della pandemia, di cui all’articolo 1 del Dl Liquidità.In particolare, l’operatività della misura viene prorogata al 30 giugno 2021, mentre si estende l’ambito di applicazione della garanzia alle cessione dei crediti pro soluto, ovvero effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (la previsione originaria del Dl Liquidità limitava la garanzia alle cessioni pro solvendo). La garanzia si estende inoltre, alle operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, a determinate condizioni.Inoltre, l’operatività della garanzia, dal 1° marzo al 30 giungo 2021, si estende anche alle imprese cosiddetto mid cup, ovvero con un numero di dipendenti tra 250 e 499, a titolo
segue:
Misure per il sostegno
alla liquidità delle imprese
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 206
e 208-212)
gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo di 5 milioni di euro. Alcune delle condizioni previste per il rilascio della garanzia non si applicano a tali imprese, mentre a decorrere dal 1° luglio 2021 la copertura è pari all’80% del finanziamento.Si specifica, poi, che la garanzia, può essere rilasciata da Sace, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.
Termini scadenza titoli
di credito
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 207)
È disposta la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre, si prevede che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio, mentre non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie
e di assicurazione
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 213)
Si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Tub che svolgono le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia, previsti dall’articolo 56 del Dl Cura Italia, relativo alla moratoria sui finanziamenti, e dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del Dl Liquidità, relativo all’intervento straordinario e transitorio in garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi.
Cartolarizzazioni
di crediti
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 214-215)
Attraverso una modifica alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, di cui alla legge 130/1999, si prevede che le somme corrisposte dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti possono essere destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi per finanziare l’acquisto di tali crediti.Inoltre, con una norma di interpretazione autentica si precisa che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.
Proroga della misura
in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 232)
Si dispone la proroga al 30 giugno 2021 della durata temporale della misura prevista dall’articolo 35 del Dl Rilancio, che autorizza Sace a concedere, in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro.
Incentivi fiscali
alle operazioni
di aggregazione aziendale
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 233-243)
Al fine di incentivare processi di aggregazione aziendale tramite fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, le disposizioni consentono al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace. Sono dettate nello specifico le modalità, i termini e le condizioni per fruire dell’incentivo.
Estensione dell’ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 256-258)
Si dispone che i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, possono essere utilizzati anche per:concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario;concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate;erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40mila euro a favore di micro piccole e medie imprese.
Ulteriori misure a sostegno delle imprese(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 266)
La norma sostituisce integralmente l’articolo 6 del Dl Liquidità (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale), ampliandone l’ambito di applicazioneInnanzitutto, si conferma la previsione per la quale fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, del codice civile; 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6; 2482-ter in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.Si integra, poi, tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Infine, si prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Interventi diretti
a favorire la successione
e la trasmissione
delle imprese
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 270-273)
Le disposizioni introducono quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 Dl 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.A tal fine, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Parallelamente, sono previste specifiche agevolazioni fiscali.
Proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale
per cessazione di attività
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 278)
Si dispone la proroga per il 2021 e il 2022, entro determinati limiti di spesa, della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Disposizioni in materia
di contratti di lavoro
a tempo determinato
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 279)
La norma, attraverso una modifica dell’articolo 93 del Dl Rilancio, proroga al 31 marzo 2021 il termine finale della disciplina per la quale i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
Sostegno al reddito
dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 284)
La norma dispone la proroga, per il periodo 2021-2023, del trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria
Trattamenti di integrazione salariale straordinaria
per le imprese
con rilevanza economica strategica
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 285)
La norma dispone la proroga, per il periodo 2021-2022, entro determinati limiti di spesa, della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 286-288)
Si dispone che, a determinate condizioni, le regioni e le province autonome riconoscano, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi, anche non continuativi, in relazione all’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del ministero dello Sviluppo economico o delle regioni.
Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori
di lavoro che non richiedano gli interventi
di integrazione salariale
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 299-308
e 312-314)
Le norme dispongono la concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale, già riconosciuti dalla normativa emergenziale, per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.Gli ulteriori interventi di integrazione salariale vengono ammessi, in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nella misura massima complessiva di 12 settimane, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, per gli assegni ordinari di integrazione salariale e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; e di 90 giorni, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.A copertura di tali intereventi, nonché di ulteriori interventi normativi, si istituisce un Fondo nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 5.333,8 milioni di euro per il 2021.Si prevede, inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i su indicati interventi di integrazione salariale.L’esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato e applicato su scala mensile.Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti.
Disposizioni in materia
di licenziamento
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 309-311)
Si dispone l’estensione fino al 31 marzo 2021 del periodo entro il qual resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare
la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Proroga Ape sociale(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 339-340)
Si dispone la proroga a tutto il 2021 della sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
Procedure esecutive
su immobili siti in piani
di zona
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 376-379)
Le disposizioni sanciscono la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite Pec da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente.La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo, per consentire ai soggetti predetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.Una specifica disciplina è poi prevista nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario.Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento, al fine di procedere alle suddette verifiche.
Contributi
per la sostenibilità
del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 381-384)
Si attribuisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo, che costituisca abitazione principale del locatario, situato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021.Si segnala che tali disposizioni riproducono quasi integralmente l’articolo 9-quater della legge di conversione del Pacchetto Ristori, entrata in vigore pochi giorni prima della legge di Bilancio 2021. La formulazione qui esaminata sembra più generale, in quanto il citato articolo 9-quater limita l’intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020 e prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo per la sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali.
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 402)
Si dispone l’incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Disposizioni volte
a eliminare il contenzioso
in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate
da vaccinazioni obbligatorie e talidomide
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 440-441)
Si prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni per gli anni 2021-2023, per consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996.
Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 474)
La norma autorizza per il 2021 la spesa di 3 milioni e 600mila euro per le attività dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, dirette alla coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali a uso medico; e di 700mila euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento.
Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 481-483)
Si dispone la proroga delle misure previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Dl Cura Italia per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2021, che prevedono per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; nonché la possibilità, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile.Si stanziano, inoltre, ulteriori 53,9 milioni per il 2021 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie.
Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 484)
La norma sopprime, con effetto dal 1° gennaio 2021, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.
Studi in materia di diritto penale internazionale
e di tutela dei diritti umani
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 573)
La norma istituisce un fondo nello stato di previsione del ministero della Giustizia, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione di eccellenza in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani.I criteri di accesso alle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Si specifica che sono considerati requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali, debitamente documentate.
Disposizioni in materia di strutture ricettive(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 595-597)
Si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.Negli altri casi, a tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.Viene poi istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.
Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo
e spettacolo e credito d’imposta canoni
di locazione
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 599-604)
Le disposizioni introducono delle agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico, anche modificando alcune disposizioni del Dl Rilancio.In particolare, si dispone l’esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.Si estende, inoltre, sino al 30 aprile 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Si rifinanzia poi il Fondo per sostenere gli stessi soggetti, nonché guide, accompagnatori turistici e imprese di trasporto di persone con autobus scoperti, a cui si aggiungono le imprese turistico-recettive.Infine, si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal Dl Agosto per il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.
Risarcimenti derivanti
dalla violazione
della Convenzione europea
dei diritti umani
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 634)
La norma fornisce la copertura finanziaria per il triennio 2021- 2023, con uno stanziamento di 800mila euro annui, per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante, di cui all’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Cedu.
Potenziamento della rete
di assistenza alle vittime
di reato
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 635)
Si prevede per l’anno 2021 un incremento di 1 milione di della spesa diretta a rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato.
Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2
e all’imposta sull’acquisto
di autoveicoli a elevate emissioni di CO2
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 651-659)
Si modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, che si applicherà solo per gli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/km (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente).Vengono, inoltre, rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta. Tale modifica si ricollega all’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per il calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli, del nuovo ciclo di omologazione Wltp di cui al Regolamento UE 2017/1151. Tale sistema, più rigoroso, sarò il riferimento, oltre che per l’ecotassa, anche per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici e ibridi.A tal riguardo, si concede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, con alcune modifiche rispetto al 2020, sia con che senza rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011.Infine, viene introdotto un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali (commi 657 e 659)
Proroga delle concessioni demaniali relative
alla pesca
e all’acquacoltura
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 670 )
La norma interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimilacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, a uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, prevedendo che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate esclusivamente a uso pesca e acquacoltura a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009.Tale termine di scadenza riguarda anche le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.
Misure per la promozione della mobilità sostenibile(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 691-695)
Si riconosce, per il periodo 2021-2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, con aumento del relativo Fondo.Inoltre, si incrementano di 100 milioni di euro le risorse per finanziare il buono mobilità per gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica già effettuati, nel periodo 4 maggio-2 novembre 2020. A tale finalità sono destinate anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati.Le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.
Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 733)
La disposizione incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le morosità incolpevoli già istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Centro accoglienza
di animali confiscati
presso il Cufaa
(Legge n. 178/2020,
articolo ,1 commi 755-756)
Si istituisce presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati, prevedendo una autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro a opera dell’Autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale.
Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni
in stato di dissesto finanziario, da destinare
ai comuni i cui organi
sono stati sciolti
per infiltrazione mafiosa
(Legge n. 178/2020,
articolo 1 comma 843)
La norma incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall’articolo 106-bis del Dl Rilancio.Le risorse aggiuntive sono destinate a favore di determinati comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.
Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni
in stato di dissesto finanziario per interventi
di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare
alla Polizia di Stato
e all’Arma dei carabinieri
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 844-846)
La norma incrementa di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall’articolo 106-bis del Dl Rilancio.Le risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente a alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri.
Personale del Ministero della Giustizia(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 855-868
e 871-872)
Sono dettate delle disposizioni per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia. Per la magistratura si prevede l’autorizzazione ad assumere i magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi, in aggiunta a quelli di cui è già prevista l’assunzione in base alla normativa vigente. Inoltre, si stabilisce un incentivo economico a favore dei magistrati destinati alla pianta flessibile distrettuale, pari al 50% dell’indennità mensile per i magistrati trasferiti d’ufficio a sede disagiata, per un massimo di 24 mesi.Per l’Amministrazione giudiziaria si prevedono una serie di procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3mila unità di personale amministrativo non dirigenziale. Nelle relative procedure costituiranno titoli di preferenza il periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo.Per l’Amministrazione penitenziaria si prevedono procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di 200 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del comparto funzioni centrali. Inoltre, si dispone che la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria sia aumentata di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio 2021-2023. Per la giustizia minorile e di comunità, si prevede l’assunzione di 80 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del comparto funzioni centrali, in a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, tramite procedura concorsuale da bandire nel 2021.
Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 925-927)
Le disposizioni autorizzano il ministero della Giustizia ad assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione, anche mediante l’uso di strumenti telematici, dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Il personale sarà assunto mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti con tale tempistica: 290 unità a partire dal 1° giugno 2021; 240 unità a partire dal 1° novembre 2021; 550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.
Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1008-1009)
Sono affidate all’Agenzia del Demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità vacanti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale.Ai fini del funzionamento del sistema di gestione, l’Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati.
Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1015-1022)
Vengono dettate una serie di disposizioni in materia di rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, con la previsione nello stato di previsione del ministero della Giustizia di un apposito Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021. A tal fine rilevano sia la formula assolutoria che il dispositivo della sentenza di assoluzione.In particolare, si riconosce all’imputato che, a seguito di processo penale, sia stato definitivamente assolto un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro. Il rimborso spetta se l’imputato è stato sottoposto al processo penale e richiede, pertanto, una sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula:perché il fatto non sussiste;perché non ha commesso il fatto;perché il fatto non costituisce reato;perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.Tale rimborso viene ripartito in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione e non concorre alla formazione del reddito.Il rimborso è riconosciuto dietro presentazione:della fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento;del parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente;della copia della sentenza di assoluzione, con attestazione della cancelleria circa la sua irrevocabilità.Il rimborso non spetta nei seguenti casi:assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri;estinzione del reato per amnistia o prescrizione;depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.Con decreto del ministro della Giustizia, da emanare di concerto con il ministro dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri per l’erogazione dei rimborsi, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo.Si specifica, infine, che il rimborso può essere erogato solo in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 e, quindi, a partire dal 1° gennaio 2021.
Subentro Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 1090 )
Si prevede la possibilità per Agenzia delle Entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro.
Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1092-1093)
Si modifica la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione.In particolare, per lo svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege è fissata in misura pari a 150 mila euro. Si richiede, invece, una soglia di 500mila euro nei comuni con popolazione superiore a 100mila e fino a 200mila.Si differisce, poi, di 6 mesi, cioè al 30 giugno 2021, il termine, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle nuove norme.
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 1094)
La norma dispone la proroga la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
Credito d’imposta
per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1098-1100)
Le disposizioni stabiliscono che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese sostenute, previsto dall’articolo 120 del Dl Rilancio, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, (anziché fino al 31 dicembre 2021 come inizialmente previsto). Sempre alla stessa data viene fissato il termine entro il quale i soggetti beneficiari possono optare per la cessione anche parziale del credito, prevista dall’articolo 122 del Dl Rilancio.
Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi
di cui all’articolo 31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 1101)
Si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. In caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. In caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle suddette condizioni, è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Si prevede, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.
Semplificazioni fiscali(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1102-1007)
Si introducono alcune norme di semplificazione fiscale. In particolare,si allineano per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio;si introducono nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati Iva;si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell’Irap.
Imposta di bollo
sulle fatture elettroniche
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 1108)
Si prevede che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione corrispettivi(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1109-1115)
Le disposizioni introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.In particolare, le disposizioni definiscono le sanzioni:per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.Si chiarisce, inoltre, il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
Esenzione Imu territori colpiti sisma(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1116-1119)
Le norme dispongono la proroga dell’esenzione Imu per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Abrogazione imposta
sul Money transfer
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, comma 1120)
La norma abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cosiddetto money transfer.
Proroga rivalutazione
di terreni e partecipazioni
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1122-1123)
Le disposizioni prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11%.
Disposizioni in materia
di giochi
(Legge n. 178/2020,
articolo 1, commi 1130-1133)
Viene fissato un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingoposticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce, inoltre, che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni. Si specifica, poi, che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.
Entrata in vigore(Legge n. 178/2020,
articolo 20)
La legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.