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Circolari 24 Fisco|26 marzo 2021|di Michele Brusaterra

Il contributo a fondo perduto

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate



Il Decreto Sostegni, Dl 41 del 22 marzo 2021, riconosce, a determinate condizioni, un contributo a fondo perduto agli esercenti imprese, arti o professioni e a coloro che producono reddito agrario


Commento


Il Dl 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, contiene, all’articolo 1 , il nuovo contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano le condizioni poste dalla norma. Il 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 77923/2021 , con le istruzioni per la presentazione dell’istanza per la fruizione del contributo, nonché il relativo modello .

Prima di analizzare il contenuto del provvedimento, è bene riepilogare, per sommi capi (si veda anche la Circolare 24 Fisco del 24 marzo 2021 ), il funzionamento dell’agevolazione.

Possono usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti:
-che svolgono attività d’impresa,
-che esercitano un’arte o professione,
-che producono reddito agrario,
sempre che rispettino le condizioni poste dalla norma, riepilogate nella tabella seguente.

Condizioni soggettive
Per i soggetti che svolgono attività d’impresaI ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl 41 del 2021 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019)
Per i soggetti che esercitano un’arte o professioneI compensi di cui all’articolo 54 del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019)
Per i soggetti che esercitano un’arte o professioneIl reddito deve derivare dall’articolo 32 del Dpr 917/1986


Il contributo a fondo perduto non spetta:
-ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
-ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
-agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986 ,
-agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986 .

L’ulteriore condizione posta dalla norma, al fine di poter usufruire del contributo a fondo perduto è che:
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
-all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, dell’anno 2019.

Facendo presente che i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, non devono rispettare la condizione di cui sopra, per quanto riguarda l’ammontare del contributo esso è riconosciuto come percentuale sulla differenza tra:
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nella tabella che segue vengono evidenziate le misure del contributo.

Misura del Contributo a fondo perduto
Ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019
Ricavi e compensi non superiori a euro 100.00060%
Ricavi e compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.00050%
Ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.00040%
Ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.00030%
Ricavi e compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.00020%
In ogni caso il contributo non può essere superiore aeuro 150.000
Alle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore aeuro 1.000
Ai soggetti diversi dalle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore aeuro 2.000

Modalità di richiesta e dati da indicare

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate


Con provvedimento del 23 marzo è stata predisposta l’istanza, con le relative istruzioni, da presentare all’agenzia delle Entrate nel periodo dal 30 marzo al 28 maggio 2021, per la richiesta del contributo


Commento


Il 23 marzo 2021, nel giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni , il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento contenente l’istanza e le relativeistruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui si è detto sinteticamente sopra.

L’istanza, che va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate mediante il servizio web reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” nel sito internet dell’Agenzia stessa, a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021, contiene le informazioni che vanno indicate nella tabella che segue. L’istanza può essere trasmessa sia direttamente dal richiedente che tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 .

Informazioni da indicare nell’istanza di riconoscimento del contributo a fondo perdutoil codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo
il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale
nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2019
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2020
la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma
l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo
il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa


Nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021, in caso di errore è possibile inviare una nuova istanza che andrà a sostituire quella precedente e, comunque, l’ultima istanza trasmessa, sempre nel predetto periodo, sostituisce tutte quelle inviate in precedenza, sempre che non sia già eseguito il mandato di pagamento del contributo; ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo visto che, per scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione attraverso modelli F24 da presentare solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.

È possibile presentare una rinuncia all’istanza presentata, che comporta la rinuncia totale al contributo, anche oltre i termini indicati in precedenza, anche qualora l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta.

A tale proposito, dopo la presentazione dell’istanza, l’agenzia delle Entrate:
-rilascia una ricevuta di presa in carico,
-dopo aver effettuato alcuni controlli, se gli stessi sono superati comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, ovvero
-in caso di mancato superamento dei controlli, comunica l’eventuale scarto dell’istanza con i relativi motivi;
-dopo la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, invia una seconda ricevuta.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban che deve essere indicato nell’istanza, tenendo conto che l’agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei ricavi e compensi relativi al secondo periodo d’imposta antecedente (solitamente il 2019) a quelli di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2020), le istruzioni al modello di istanza, allegate al provvedimento in commento, contengono una tabella che facilita l’individuazione di tali importi e all’interno della quale viene individuato:
-il modello dichiarativo a cui fare riferimento,
-il rigo del modello dichiarativo da tenere in considerazione, a seconda che il soggetto richiedente si trovi in contabilità ordinaria o semplificata ovvero nel regime forfetario o in quello dei minimi, e ancora se si tratta di attività con ricavi ovvero compensi.

Viene anche specificato che, in presenza di un soggetto che svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro, che se superato non permette l’accesso al beneficio, nonché la fascia del valore dei ricavi o compensi da indicare, deve essere verificato sommando i ricavi e i compensi riferiti a tutte le attività, mentre per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, di cui all’articolo 32 del Dpr 917/1986 ,
-persone fisiche,
-società semplici ed
-enti non commerciali,
in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari ricavabile dal campo VE50 del modello di dichiarazione annuale Iva 2020. Se il soggetto non è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. Se, poi, il richiedente risulti avere altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva.

Per l’individuazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, viene specificato che occorre innanzitutto determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi che sono stati realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
-occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972 , aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
-i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 , devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
-concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
-nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero di operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
-per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come per esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

Per determinare gli importi medi mensili del fatturato e dei corrispettivi, sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020, è necessario dividere l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni, e come sopra determinato, per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. Se la partita Iva è stata attivata in data successiva al 31 dicembre 2018, per il calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere conteggiato mentre nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Se non dovesse esservi un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o dell’anno 2020, viene inteso che l’importo è pari a zero come può avvenire, per esempio, se la partita Iva è stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019.

È appena il caso di far presente, infine, che nel caso di contributo in tutto o in parte non spettante, lo stesso verrà recuperato dall’agenzia delle Entrate con irrogazione della sanzione dal cento al duecento per cento della misura del contributo stesso, e con addebito degli interessi nonché, ricorrendone i presupposti, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 316 ter del Codice penale che dispone in merito alla “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.


Si ricorda che

  • L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto va inviata dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.
  • In fase di richiesta del contributo a fondo perduto il richiedente può decidere se utilizzare il contributo stesso in compensazione come credito d’imposta.


Fondo perduto: richiesta del contributo dal 30 marzo – I punti salienti

La normativaIl Dl 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, contiene, all’articolo 1, il nuovo contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano le condizioni poste dalla norma. Il 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 77923/2021, con le istruzioni per la presentazione dell’istanza per la fruizione del contributo, nonché il relativo modello.  
L’ambito soggettivoPossono usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti: –      che svolgono attività d’impresa, –      che esercitano un’arte o professione, –      che producono reddito agrario, sempre che rispettino le condizioni poste dalla norma.  
L’ammontare del contributoL’ammontare del contributo è riconosciuto come percentuale sulla differenza tra –      l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e –      l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’istanzaIl Direttore dell’agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento contenente l’istanza e le relative istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto, che va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate mediante il servizio web reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” nel sito internet dell’Agenzia stessa, a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.    

Circolari 24 Fisco|26 marzo 2021|di Michele Brusaterra

Il contributo a fondo perduto

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate

Il Decreto Sostegni, Dl 41 del 22 marzo 2021, riconosce, a determinate condizioni, un contributo a fondo perduto agli esercenti imprese, arti o professioni e a coloro che producono reddito agrario


Commento


Il Dl 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, contiene, all’articolo 1 , il nuovo contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano le condizioni poste dalla norma. Il 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 77923/2021 , con le istruzioni per la presentazione dell’istanza per la fruizione del contributo, nonché il relativo modello .

Prima di analizzare il contenuto del provvedimento, è bene riepilogare, per sommi capi (si veda anche la Circolare 24 Fisco del 24 marzo 2021 ), il funzionamento dell’agevolazione.

Possono usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti:
-che svolgono attività d’impresa,
-che esercitano un’arte o professione,
-che producono reddito agrario,
sempre che rispettino le condizioni poste dalla norma, riepilogate nella tabella seguente.

Condizioni soggettive
Per i soggetti che svolgono attività d’impresaI ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl 41 del 2021 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019)
Per i soggetti che esercitano un’arte o professioneI compensi di cui all’articolo 54 del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019)
Per i soggetti che esercitano un’arte o professioneIl reddito deve derivare dall’articolo 32 del Dpr 917/1986


Il contributo a fondo perduto non spetta:
-ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
-ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
-agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986 ,
-agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986 .

L’ulteriore condizione posta dalla norma, al fine di poter usufruire del contributo a fondo perduto è che:
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
-all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, dell’anno 2019.

Facendo presente che i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, non devono rispettare la condizione di cui sopra, per quanto riguarda l’ammontare del contributo esso è riconosciuto come percentuale sulla differenza tra:
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
-l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Nella tabella che segue vengono evidenziate le misure del contributo.

Misura del Contributo a fondo perduto
Ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019
Ricavi e compensi non superiori a euro 100.00060%
Ricavi e compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.00050%
Ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.00040%
Ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.00030%
Ricavi e compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.00020%
In ogni caso il contributo non può essere superiore aeuro 150.000
Alle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore aeuro 1.000
Ai soggetti diversi dalle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore aeuro 2.000

Modalità di richiesta e dati da indicare

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiNon sono interessate



Con provvedimento del 23 marzo è stata predisposta l’istanza, con le relative istruzioni, da presentare all’agenzia delle Entrate nel periodo dal 30 marzo al 28 maggio 2021, per la richiesta del contributo


Commento


Il 23 marzo 2021, nel giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni , il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento contenente l’istanza e le relativeistruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui si è detto sinteticamente sopra.

L’istanza, che va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate mediante il servizio web reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” nel sito internet dell’Agenzia stessa, a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021, contiene le informazioni che vanno indicate nella tabella che segue. L’istanza può essere trasmessa sia direttamente dal richiedente che tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 .

Informazioni da indicare nell’istanza di riconoscimento del contributo a fondo perdutoil codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo
il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale
nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius
l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2019
l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2020
la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma
l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo
il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa


Nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 28 maggio 2021, in caso di errore è possibile inviare una nuova istanza che andrà a sostituire quella precedente e, comunque, l’ultima istanza trasmessa, sempre nel predetto periodo, sostituisce tutte quelle inviate in precedenza, sempre che non sia già eseguito il mandato di pagamento del contributo; ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo visto che, per scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione attraverso modelli F24 da presentare solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.

È possibile presentare una rinuncia all’istanza presentata, che comporta la rinuncia totale al contributo, anche oltre i termini indicati in precedenza, anche qualora l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta.

A tale proposito, dopo la presentazione dell’istanza, l’agenzia delle Entrate:
-rilascia una ricevuta di presa in carico,
-dopo aver effettuato alcuni controlli, se gli stessi sono superati comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, ovvero
-in caso di mancato superamento dei controlli, comunica l’eventuale scarto dell’istanza con i relativi motivi;
-dopo la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, invia una seconda ricevuta.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban che deve essere indicato nell’istanza, tenendo conto che l’agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei ricavi e compensi relativi al secondo periodo d’imposta antecedente (solitamente il 2019) a quelli di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2020), le istruzioni al modello di istanza, allegate al provvedimento in commento, contengono una tabella che facilita l’individuazione di tali importi e all’interno della quale viene individuato:
-il modello dichiarativo a cui fare riferimento,
-il rigo del modello dichiarativo da tenere in considerazione, a seconda che il soggetto richiedente si trovi in contabilità ordinaria o semplificata ovvero nel regime forfetario o in quello dei minimi, e ancora se si tratta di attività con ricavi ovvero compensi.

Viene anche specificato che, in presenza di un soggetto che svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro, che se superato non permette l’accesso al beneficio, nonché la fascia del valore dei ricavi o compensi da indicare, deve essere verificato sommando i ricavi e i compensi riferiti a tutte le attività, mentre per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, di cui all’articolo 32 del Dpr 917/1986 ,
-persone fisiche,
-società semplici ed
-enti non commerciali,
in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari ricavabile dal campo VE50 del modello di dichiarazione annuale Iva 2020. Se il soggetto non è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. Se, poi, il richiedente risulti avere altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva.

Per l’individuazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, viene specificato che occorre innanzitutto determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi che sono stati realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
-occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972 , aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
-i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 , devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
-concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
-nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero di operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
-per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come per esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

Per determinare gli importi medi mensili del fatturato e dei corrispettivi, sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020, è necessario dividere l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni, e come sopra determinato, per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. Se la partita Iva è stata attivata in data successiva al 31 dicembre 2018, per il calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere conteggiato mentre nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Se non dovesse esservi un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o dell’anno 2020, viene inteso che l’importo è pari a zero come può avvenire, per esempio, se la partita Iva è stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019.

È appena il caso di far presente, infine, che nel caso di contributo in tutto o in parte non spettante, lo stesso verrà recuperato dall’agenzia delle Entrate con irrogazione della sanzione dal cento al duecento per cento della misura del contributo stesso, e con addebito degli interessi nonché, ricorrendone i presupposti, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 316 ter del Codice penale che dispone in merito alla “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.


Si ricorda che

  • L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto va inviata dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.
  • In fase di richiesta del contributo a fondo perduto il richiedente può decidere se utilizzare il contributo stesso in compensazione come credito d’imposta.


Fondo perduto: richiesta del contributo dal 30 marzo – I punti salienti

La normativaIl Dl 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, contiene, all’articolo 1, il nuovo contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano le condizioni poste dalla norma. Il 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 77923/2021, con le istruzioni per la presentazione dell’istanza per la fruizione del contributo, nonché il relativo modello.  
L’ambito soggettivoPossono usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti: –      che svolgono attività d’impresa, –      che esercitano un’arte o professione, –      che producono reddito agrario, sempre che rispettino le condizioni poste dalla norma.  
L’ammontare del contributoL’ammontare del contributo è riconosciuto come percentuale sulla differenza tra –      l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e –      l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’istanzaIl Direttore dell’agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento contenente l’istanza e le relative istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto, che va presentata telematicamente all’agenzia delle Entrate mediante il servizio web reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” nel sito internet dell’Agenzia stessa, a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.