TABELLA 1 – LA BUSSOLA DELLE SCADENZE 2021 PROROGATE O SOSPESE PER IL COVID-19
Termine ordinario | Nuovo termine | Contribuenti | Adempimento o versamento |
Versamenti in scadenza a novembre 2020 | 16 marzo 2021 (articolo 13-ter del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, o contribuenti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020, nonché soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020. | Sospensione di quattro mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020.Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;b) ai versamenti dell’Iva.Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
30 novembre 2020 | 30 aprile 2021(articolo 98, comma 1, del Dl 104/2020; articolo 13-quinquies del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Soggetti Isa e collegati | Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020.È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro).La norma si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. |
30 novembre 2020 | 30 aprile 2021(articolo 9-quinquies del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Soggetti Isa e collegati | Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020.Viene ampliata la proroga dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del Dl 104/2020, operanti nei settori economici riferiti ai codici Ateco (codici delle attività economiche) riportati nell’allegato 1 e nell’allegato 2, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, o esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020.Per questi contribuenti, la proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi. |
30 novembre 2020 | 30 aprile 2021(articolo 13-quinquies, comma 3, del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 | Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020.È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.Questi contribuenti potranno versare il secondo acconto, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021, ma anche frazionare il versamento in un massimo di quattro rate di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. |
30 novembre 2020 | 30 aprile 2021(articolo 13-quinquies, comma 4, del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Contribuenti ed esercenti attività di gestione di ristoranti che operano nei settori economici che hanno subìto restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. | Versamento secondo acconto Ires, Irpef e Irap per il 2020.È prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto relativo al 2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 137/2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020, o per gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla stessa data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 2 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020.Questi contribuenti potranno versare il secondo acconto, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021, ma anche frazionare il versamento in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. |
Pagamenti in scadenza il 10 dicembre 2020 | 1° marzo 2021(articolo 13-septies del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter e del saldo e stralcio | I pagamenti delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, in scadenza nel 2020, che erano stati prorogati al 10 dicembre 2020, dovranno essere effettuati entro il 1° marzo 2021, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate. In questo caso, però, non è applicabile la tolleranza di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate. |
Versamenti in scadenza a dicembre | 16 marzo 2021(articolo 13-quater del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020) | Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.Contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del Dl 137/2020. | Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente” e 24 “ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. |
TABELLA 2 – L’AGENDA DEI PAGAMENTI SOSPESI avviata IL 16 SETTEMBRE 2020 SI CHIUDERÀ IL 16 DICEMBRE 2022
Contribuenti | Versamento sospeso | Nuovi termini |
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti specificamente individuati dall’articolo 61, comma 2, del Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto “Cura Italia) | Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.La sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.La sospensione si allunga di altri due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche questi contribuenti devono eseguire i pagamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021).Riferimenti: articolo 127, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 61, commi 1, 2, 4 e 5, del Dl 18/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 | Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;all’Iva;ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.Riferimenti: articolo 127, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 62, comma 2, del Dl 18/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari) | Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.Riferimenti: articolo 127, comma 1, lettera b, del Dl 34/2020; articolo 62, commi 3 e 5, del Dl 18/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti | Sono sospesi i versamenti dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.La sospensione vale per i contribuenti che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.Riferimenti: articolo 126, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 18, commi 6 e 7, del Dl 23/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 | I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta. | Si deve versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.Riferimenti: articolo 126, comma 2, del Dl 34/2020; articolo 19 del Dl 23/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019 | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.Riferimenti: articolo 126, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 18, commi 2 e 5, del Dl 23/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019 | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.Riferimenti: articolo 126, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 18, commi 3 e 4, del Dl 23/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |
Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. | I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021). Per chi pagherà in 24 rate, l’ultima rata scadrà il 16 dicembre 2022.Riferimenti: articolo 126, comma 1, del Dl 34/2020; articolo 18, comma 5, del Dl 23/2020; articolo 97 del Dl 104/2020. |