Il Sole 24 Ore del 30/12/2020, pag. 17.
Gli interventi. Il credito d’imposta commisurato alle perdite arriva al 50% con chance di compensazione dall’approvazione del bilancio 2020 al 30 novembre 2021. Incognita click day
La legge di Bilancio 2021 potenzia le misure intese a favorire la capitalizzazione delle imprese che nel corso del lockdown hanno registrato un calo dei ricavi rispetto all’esercizio 2019. Si tratta dell’agevolazione introdotta dall’articolo 26 del decreto Rilancio a vantaggio delle società di capitali o cooperative di piccole e medie dimensioni in presenza di aumenti di capitale deliberati a partire dal 20 maggio 2020 e che siano integralmente versati entro il 31 dicembre 2020.
Il sostegno è rivolto ai soggetti con sede in Italia con i) un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 compreso tra i cinque e i cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; ii) una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%, a causa dell’emergenza Covid-19; nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. È inoltre richiesta una serie di requisiti quali, a titolo esemplificativo, una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché l’essere in regola con la normativa del lavoro e prevenzione infortuni, così come meglio indicato nella disposizione citata. A coloro che sottoscrivano l’aumento del capitale, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, spetta un credito d’imposta del 20 per cento. Il limite massimo alla sottoscrizione non è però l’unica prescrizione. Infatti la norma prevede che la partecipazione derivante dal conferimento dev’essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e che fino a tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l’utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. Ma il decreto Rilancio concede un doppio credito d’imposta in quanto anche la società destinataria del conferimento in denaro può accedere a una misura di vantaggio che si renderà fruibile a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020. Si tratta del credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Anche questo secondo “bonus” comporta un vincolo a tempo nella disponibilità delle poste “libere” del patrimonio netto: la distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo fruito, unitamente agli interessi legali. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap.
Ebbene la legge di Bilancio estende, con alcuni ritocchi, il credito d’imposta sulle perdite. Con una prima modifica l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società viene aumentato dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021. Con una seconda integrazione si stabilisce che il credito possa essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio. Per gli aumenti realizzati nel primo semestre del 2021, il limite alla distribuzione di riserve viene spostato alla fine del 2024. In ogni caso, qualora il conferente sia una persona giuridica, è necessario che sia certificato che il credito d’imposta non abbia l’effetto di eccedere il limite di 800mila per le misure di aiuto di Stato complessivamente fruite nell’ambito dell’emergenza da Covid-19.
Un’ultima novità riguarda le imprese in crisi. Se si conferma l’esclusione delle società in procedura concorsuale, vengono ora ammesse alle agevolazioni anche le «imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale». La previsione va nella giusta direzione, ma ancora troppo limitativa, sia perché presuppone l’intervenuta omologazione alla data di presentazione dell’istanza (o di approvazione del bilancio che consente di usufruire del beneficio), sia perché rischia di lasciare fuori le operazioni di ricapitalizzazione realizzate nell’ambito di accordi di ristrutturazione omologati.
Le istanze per la richiesta del credito d’imposta dovranno essere presentate nel 2021 e sarà definito un click-day in quanto sono affidate alla misura risorse limitate a 2 miliardi di euro e l’ottenimento del credito d’imposta è condizionato all’ordine cronologico di ricezione delle domande.
17. Copertura delle perdite 2020 rinviabile al bilancio 2025
Il Sole 24 Ore del 30/12/2020, pag. 17, Franco Roscini Vitali
Differito l’obbligo di ripianamento
Perdite 2020 con obbligo di ripianamento differito al 2025. Il comma 266 della legge di Bilancio sospende alcune norme del Codice civile, consentendo di effettuare la copertura delle perdite relative all’esercizio 2020 entro cinque anni, ovvero fino al bilancio 2025.
La nuova disposizione interviene direttamente sull’articolo 6 del Dl 23/2020 (convertito dalla legge 40/2020) titolato «Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale» che sospendeva alcune disposizioni del Codice civile fino al 31 dicembre 2020 e lo sostituisce.
La formulazione del comma è sostanzialmente simile a quella precedente, limitandosi a sostituire il riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2025.
Più in dettaglio, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies.
Gli articoli 2446 e 2447 riguardano le società per azioni, mentre gli articoli 2482-bis e ter si riferiscono alle società a responsabilità limitata: in sostanza sono sospese le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter).
È previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo: in sostanza, il normale riferimento all’esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2025, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Medesimo discorso nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, situazione che consente ai soci di deliberare il rinvio delle decisioni al 2025: si tratta della riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo, o della trasformazione della società.
L’assemblea pertanto può deliberare di rinviare tali decisioni fino alla chiusura dell’esercizio 2025: questo significa che fino a tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società (articoli 2484, comma 1, n. 4 per le società di capitali e 2545-duodecies per le società cooperative).
Tutto questo fa capire che resta l’obbligo d’informativa che impone agli amministratori di convocare “senza indugio” l’assemblea per riferire ai soci circa la situazione: poi entrano in campo le decisioni dei soci.
Tuttavia la norma impone una distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite “sospese” con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Si tratta dell’estensione dell’obbligo già previsto dall’articolo 2427 n. 7-bis) del Codice civile che impone l’indicazione, in appositi prospetti, delle voci del patrimonio netto con specificazione dell’origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità e dell’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: pertanto, le perdite relative all’esercizio 2020 saranno “isolate” rispetto alle altre per le quali non opera il differimento.
Il principio contabile Oic 28, relativo al patrimonio netto, fornisce un esempio dello schema di tabella da riportare in nota integrativa in base a quanto prevede l’articolo 2427 n. 7-bis): si tratta di integrare la tabella con evidenza delle perdite 2020.
Evidentemente la tabella costituisce un’indicazione di massima: ciascuna impresa la può redigere come meglio crede, anche per le perdite 2020 che saranno evidenziate in apposita colonna o con altre modalità.
Infine, è opportuno evidenziare che la nuova norma contenuta all’interno della legge di Bilancio 2021 non estende la sospensione agli articoli 2467 e 2497-quinquies, relativi alla postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati dalla data di entrata in vigore del Dl 23/2020 (ossia il 9 aprile 2020) che, pertanto, scade al 31 dicembre 2020: disposizione contenuta nell’articolo 8 del Dl 23/2020.