Approfondimenti
Pubblicato il Dl Ristori
Circolari 24 Fisco|30 ottobre 2020
Il contributo a fondo perduto e le altre principali norme
A chi si rivolge | ||
Imprese | Professionisti | Persone Fisiche |
Tutte le imprese | Tutti i professionisti | Tutte le persone fisiche |
Dopo l’ulteriore stretta posta in essere con il Dpcm 24 ottobre 2020 il Governo ha emanato il Decreto Ristori
Commento
Nella Gazzetta Ufficiale 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato, in tempi molto rapidi, il cosiddetto Decreto Ristori, Dl 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre. Di seguito vengono analizzate le principali norme fiscali in ordine di articolo.
Articolo 1 – Contributo a fondo perduto per operatori Iva dei settori interessati a nuove restrizioni
Per sostenere gli operatori economici che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm 24 ottobre emanato per contenere il Covid-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che:
-alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva,
-dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 al decreto in commento.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 25.10.2020 e con uno o più decreti potranno essere individuati ulteriori codici Ateco. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.
Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione per i soggetti riportati nell’allegato 1 al Dl in commento che hanno attivato l’attività dal 1° gennaio 2019
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, e che non lo hanno restituito, l’agenzia delle Entrate accredita il presente contributo direttamente sul medesimo conto in cui è stato accreditato il precedente contributo, mentre per gli altri il presente contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.
L’ammontare del contributo è così determinato:
-per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, con una quota uguale a quella già percepita;
-per gli altri soggetti, con lo stesso valore stabilito dai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 25, ossia:
il 20% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
15% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e inferiori a euro 1.000.000;
10% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000.
Il contributo è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Viene stabilito che se l’ammontare dei ricavi o compensi dei soggetti è superiore a euro 5milioni, il valore del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10%.
Le predette quote sono differenziate a seconda del settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al decreto in commento.
L’importo del contributo in ogni caso non può essere superiore a euro 150.000 e per gli operatori del codice Ateco 55 tale limite si applica per unità produttiva.
Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è determinato applicando le percentuali di cui all’allegato 1 al Dl in commento agli importi minimi di:
-euro 1.000 per le persone fisiche,
-euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Articolo 3 – Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Viene prevista l’istituzione del “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, colpite dalle strette derivanti dal Covid-19.
Articolo 4 – Sospensione delle procedure esecutive immobiliari
Intervenendo sull’articolo 54-ter del Dl 18/2020, viene stabilito che ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 cod. proc. civ, che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, è sospesa non più per sei mesi dalla data del 30 aprile 2020, ma fino al 31.12.2020 così come ogni predetta procedura effettuata dal 25 ottobre e fino alla data di conversione in legge del decreto in commento.
Articolo 5 – Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura
Vengono incrementati:
-il fondo istituito per i beni e le attività finanziarie e per il turismo, di cui all’articolo 182 del Dl 34/2020 e all’articolo 77 del Dl 104/2020, destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operatori, le guide e gli accompagnatori turistici;
-il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, di cui all’articolo 183 del Dl 34/2020. Tale fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito al Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Articolo 6 – Misure per il sostegno dell’export e del sistema fiere internazionali
Viene previsto il rifinanziamento del “Fondo 394” e del fondo di cui all’articolo 72 del Dl 18/2020 finalizzato a erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che esportano che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto “Fondo 394”
Vengono previste integrazioni alle misure di sostegno alle fiere, già previste dal Dl 104/2020.
<>>Articolo 7 – Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore:
-delle imprese agricole,
-della pesca,
-dell’acquacoltura,
-delle altre imprese
Le misure verranno definite con apposito decreto.
Articolo 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili non abitativi e affitto di azienda
Per le aziende che operano nei settori di cui all’Allegato 1 al decreto in commento spetta il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, ossia un credito d’imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell’ammontare mensile:
-del canone di locazione,
-del canone di leasing,
-del canone di concessione,
di immobili a uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello stesso articolo 28 che prevede anche che il credito d’imposta possa essere utilizzato solo in compensazione.
Articolo 10 – Proroga del termine di presentazione del modello 770
Il termine di presentazione del modello 770 relativo al 2019 è prorogato dal 31 ottobre 2020 (scadenza che sarebbe slittata al 3 novembre 2020) al 10 dicembre 2020.
Articolo 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Viene stabilito che per i datori di lavoro privati:
-appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Dl 137/2020 i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall’agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail,
-che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato,
sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020.
I pagamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:
-in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
-mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.
Articolo 14 – Reddito di emergenza
Ai nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di emergenza (Rem) è riconosciuta la medesima quota di tale reddito anche per il mese di novembre e dicembre 2020.
Il Rem è anche riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari che sono in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
-un valore del reddito familiare, in settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di euro 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro; ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee;
-assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 (si veda infra) del Dl 137/2020;
– possesso dei requisit:
— residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
–valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee;
— un valore dell’Isee inferiore a euro 15.000;
Il Rem non è compatibile con:
-l’indennità riconosciuta ai liberi professionisti con partita Iva attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata Inps, che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
-l’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
-l’indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1°.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17.3.2020) che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
-l’indennità riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricola,
-l’indennità di cui al “Fondo per il reddito di ultima istanza”,
– le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del Dl Rilancio.
La domanda per la quota Rem è presentata all’Inps entro il 30.11.2020.
Le ulteriori disposizioni
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Abstract
Il Decreto Ristori proroga anche una serie di indennità per varie tipologie di lavoratori
Commento
Articolo 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Ai lavoratori dipendenti stagionali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il l’1.1.2019 e il 17.3.2020, del settore:
-turismo
-stabilimenti termali
è riconosciuta un’altra indennità una tantum pari a euro 1.000, purché non titolari alla data del 15.8.2020:
-di pensione,
-di rapporto di lavoro dipendente,
-di Naspi.
Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso le imprese utilizzatrici che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, in presenza delle condizioni sopra indicate
Viene riconosciuta un’altra indennità di euro 1.000 a
-lavoratori dipendenti e
-lavoratori autonomi
che a seguito del Covid-19 hanno
-cessato,
-ridotto,
-sospeso
la loro attività o rapporto di lavoro, e individuati nei seguenti:
-lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 e che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo;
-lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo tra l’1.1.2019 e il 17.03.2020;
-lavoratori autonomi senza partita Iva non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano titolari di contratti autonomi occasionali e che non hanno un contratto in essere alla data del 15.8.2020 e iscritti alla data del 17.3.2020 alla gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo indicato;
-incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 per le medesime attività superiore a euro 5.000, titolari di partita Iva e iscritti alla data del 17.3.2020 alla gestione separata Inps.
Tali soggetti però non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
-titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente,
-titolari di pensione.
È riconosciuta un’altra indennità di euro 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
-che non siano lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, cioè il 17.03.2020,
-con almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo fondo nel 2019,
-cui deriva un reddito non superiore al 50.000 euro e
-non titolari di pensioni.
Tale indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore al 35 000 euro.
È riconosciuta un’altra indennità di euro 1.000 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che posseggono tutti i seguenti requisiti:
-tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020 titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali di durata almeno di 30 giornate;
-nel 2018 titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo e stabilimenti termali di durata almeno di 30 giornate;
-alla data del 15.8.2020 non titolari di pensione o rapporto dipendente.
Le predette indennità:
-non sono tra loro cumulabili,
-non sono cumulabili con il “Fondo di ultima istanza” (articolo 44 Dl 18/2020),
-sono cumulabili con l’assegno di invalidità,
-non concorrono alla formazione del reddito,
-sono erogate dall’Inps, previa domanda
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore:
-turismo e degli
-stabilimenti termali,
che
-hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto,
-hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
-non sono titolari di pensione,
-non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente,
-non sono titolari di Naspi,
alla data di entrata in vigore del presente Dl, è riconosciuta un’indennità di euro 1.000.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente Dl che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, e che non siano
-titolari di pensione,
-titolari di rapporto di lavoro dipendente,
-titolari di Naspi,
alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
È riconosciuta un’indennità di euro 1000
– ai lavoratori dipendenti e
– ai lavoratori autonomi,
che a causa del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro come:
– dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il lavoro tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto il lavoro per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
– lavoratori autonomi senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non hanno un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla gestione Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti non devono essere:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente,
– titolari di pensione.
È riconosciuta una indennità di euro 1.000 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali che hanno i seguenti requisiti:
– siano titolari nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– siano titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– non siano titolari, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
-con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al predetto Fondo,
-con un reddito non superiore a 50.000 euro,
-non titolari di pensione,
è riconosciuta un’indennità di euro 1000 euro.
Tutte le indennità di cui sopra, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e nemmeno con il Rem. La domanda per l’indennità va presentata all’Inps entro il 15.12.2020.
Articolo 16 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020,
-alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra,
-agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020 nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Articolo 17 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
È erogata dalla società Sport e Salute Spa, per il mese di novembre 2020, un’indennità di euro 800 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
-il Coni,
-il Cip,
-e federazioni sportive nazionali,
-le discipline sportive associate,
-gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip,
-le società e associazioni sportive dilettantistiche,
che in conseguenza del Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto:
-ai percettori di altro reddito da lavoro,
-del reddito di cittadinanza,
-del reddito di emergenza e
-delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Dl 18/2020.
Sono redditi di lavoro che escludono dalla percezione della indennità in commento:
-quelli da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del Tuir,
-quelli dal lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir,
-le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, escluso quello ordinario di invalidità.
Le domande sono presentate entro il 30.11.2020 tramite la piattaforma mentre per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del Dl 18/2020, l’indennità è erogata dalla società Sport e Salute Spa, senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.
Articolo 27 – Misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario
Fino alla cessazione dell’emergenza Covid-19, in presenza di divieti, limiti e impossibilità di circolazione, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, che deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche lo consentano e nei limiti d elle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
La segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento e si da atto a verbale delle modalità di accertamentodell’identità dei partecipanti.
Stabilisce ancora la norma che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie con trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione, con istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
Si ricorda che
- Il Decreto Ristori è conseguente all’emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 che ha previsto forti restrizioni anche economiche per talune attività.
- Il Decreto Ristori entra in vigore il 29 ottobre 2020.
Pubblicato il Decreto Ristori – I punti salienti
La normativa | Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato, in tempi molto rapidi, il cosiddetto Decreto Ristori, Dl 137 del 28 ottobre 2020, entrato in vigore il 29 ottobre 2020. |
Il contributo a fondo perduto | Per sostenere gli operatori economici che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm emanato per contenere il Covid-19, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che: – alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva, – dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici Ateco indicati nell’allegato 1 al Dl in commento. |
Il modello 770 | Il termine di presentazione del modello 770 relativo al 2019 è prorogato dal 31 ottobre 2020 (scadenza che sarebbe slittata al 3 novembre 2020) al 10 dicembre 2020. |
Reddito di emergenza | Ai nuclei familiari che hanno beneficiato del reddito di emergenza (Rem) è riconosciuta la medesima quota di tale reddito anche per il mese di novembre e dicembre 2020. |