(+39) 0362 1975710 info@commercialistarubino.com

Il nuovo allegato 1 al Decreto Ristori

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiTutte le persone fisiche

Abstract

L’articolo 1 del Decreto Ristori bis ha sostituito l’allegato 1 al Dl 137/2020, Decreto Ristori, ampliando la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto
Commento


Il Dl 149 del 9 novembre 2020 , cosiddetto Decreto Ristori bis, ha apportato, tra le altre, modifiche al contributo a fondo perduto introdotto dal precedente Decreto Ristori, Dl 137 , al fine di far fronte alle ulteriori disposizioni restrittive introdotte dal Dpcm del 3 novembre che hanno visto la divisione dell’Italia, sostanzialmente, in tre zone.

È bene ricordare che il Decreto Ristori riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che possiedono una partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che dichiarano di svolgere, come prevalente, un’attività avente uno dei codici Ateco elencati nell’allegato 1 al medesimo Dl 137/2020.

Facendo presente che il contributo spetta, però, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019, il Dl 137 stabilisce altresì che:
-per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 , e risultino averlo restituito, il contributo viene corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il predetto precedente contributo;
-per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, il contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente all’agenzia delle Entrate.

In ogni caso il contributo non spetta con riferimento ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo di cui al Decreto Ristori, per i soggetti che risultano avere già beneficiato del contributo di cui al Dl 34/2020 esso corrisponde a quanto già erogato, applicando la quota indicata nell’allegato 1 al Dl 137, mentre per gli altri il contributo è calcolato come segue, applicando sempre la quota indicata nell’allegato 1 predetto:
-20 per cento della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
-15 per cento della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000;
-10 per cento della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000.

Se l’ammontare dei ricavi o compensi dei beneficiari del contributo risulta essere superiore a euro 5milioni, il contributo è calcolato applicando la percentuale del 10 per cento. Inoltre, evidenziando che il contributo previsto dal Decreto Ristori non può essere superiore a euro 150.000, si ricorda che l’allegato 1 citato prevede differenti quote da applicare al contributo dovuto, divise per settore economico. Il contributo è comunque riconosciuto in misura minima pari a 1.000 euro a favore delle persone fisiche e pari a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’articolo 1 del Decreto Ristori-bis è innanzitutto intervenuto sostituendo l’allegato 1 al Decreto Ristori, che contiene l’elenco dei codici Ateco, e le cosiddette “quote”, che possono beneficiare del contributo in commento, ampliando la platea di soggetti beneficiari dell’agevolazione. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici Ateco, che si indicano nella tabella di seguito riportata, con le relative percentuali di calcolo utili alla determinazione del contributo a fondo perduto.

52.21.90Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
49.39.09Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
50.30.00Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
61.90.20Posto telefonico pubblico ed Internet Point
74.20.11Attività di fotoreporter
74.20.19Altre attività di riprese fotografiche
85.51.00Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01Corsi di danza
92.00.02Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10Attività delle lavanderie industriali
47.78.35Commercio al dettaglio di bomboniere
52.21.30Gestione di stazioni per autobus
93.19.92Attività delle guide alpine
74.30.00Traduzione e interpretariato
56.10.20Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
91.01.00Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00Attività di musei
91.03.00Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
20.51.02Fabbricazione di articoli esplosivi


Il Decreto Ristori-bis prevede specifiche misure anche a favore delle seguenti attività economiche aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni classificate come zone rosse o arancio dal Dpcm 3 novembre 2020 , e più precisamente per:
-gelaterie e pasticcerie (codice Ateco 56.10.30);
-gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice Ateco 56.10.41);
-bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 56.30.00).

Facendo presente che per tali ultimi operatori economici è prevista una maggiorazione del 50 per cento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 137/2020, l’agevolazione in commento è riconosciuta, nell’anno 2021, anche a favore dei contribuenti con sede nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al richiamato Dpcm 3 novembre scorso, a seguito di presentazione di apposita istanza. Stabilisce, però, il Dl 149, che per tali ultimi soggetti che svolgono prevalentemente una attività di quelle i cui codici Ateco rientrano nell’allegato 1, il contributo è riconosciuto entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dell’istanza trasmessa e in base ai criteri di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, le cui percentuali, sulla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, e limiti di ricavi o compensi sono già stati sopra indicati.

Le attività dell’allegato 2 al Decreto Ristori bis

A chi si rivolge
ImpreseProfessionistiPersone Fisiche
Tutte le impreseTutti i professionistiTutte le persone fisiche

Abstract

Il Decreto Ristori bis introduce un ulteriore contributo destinato ai soggetti che svolgono attività in zone interessate dalle ulteriori restrizioni del Dpcm 3 novembre 2020
Commento


A favore dei soggetti operanti nei settori economici penalizzati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel Dpcm 3 novembre 2020 viene riconosciuto dal Decreto Ristori bis un nuovo contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti che risultano svolgere una attività i cui codici Ateco sono individuati nell’allegato 2. Tali soggetti, però, devono:
-avere il domicilio fiscale o la sede operativa in una delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), come individuate ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 ;
-avere la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020,
-dichiarare di svolgere, come già detto, come attività prevalente una di quelle classificate con uno dei codici Ateco di cui all’allegato 2 al Dl 149/2020 .

Tale contributo, inoltre, che non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.

Per la determinazione dell’ammontare del contributo viene fatto riferimento a quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto Ristori, ma applicando le percentuali individuate per ciascun codice Ateco nell’allegato 2 al Dl 149/2020. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per i codici Ateco che riguardano le attività dei grandi magazzini e del commercio al dettaglio classificati nella macro-classe 47, i servizi degli istituti di bellezza e gli altri servizi per la persona, i servizi per la cura degli animali da compagnia, le attività di tatuaggio e piercing e le agenzie matrimoniali, ricompresi nella macro-classe 96, è stata fissata la quota percentuale pari al 200 per cento che va applicata al contributo determinato con le regole predette che prevedono l’applicazione delle percentuali riportate nella tabella che segue.

Ricavi o compensi non superiori a euro 400.00020% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Ricavi o compensi compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.00015% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Ricavi o compensi compresi tra euro 1.000.000 e euro 5.000.00010% della differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Rinviando a quanto già detto in precedenza per le ulteriori “regole” di determinazione del contributo, è bene ricordare che esso non può essere superiore a euro 150.000 ed è comunque riconosciuto in misura minima pari a 1.000 euro a favore delle persone fisiche e pari a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si ricorda che

  • Il Decreto Ristori bis con l’articolo 1 ha sostituito l’allegato 1 del Decreto Ristori, ampliando la platea di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto.
  • Il Decreto Ristori bis individua ulteriori attività che possono godere del nuovo contributo a fondo perduto che, sul tema del funzionamento e della determinazione, fa riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 1 del Decreto Ristori.

Ristori bis: novità per il contributo a fondo perduto – I punti salienti

La normativaIl Dl 149 del 9 novembre 2020, cosiddetto Decreto Ristori bis, ha apportato, tra le altre, modifiche al contributo a fondo perduto introdotto dal precedente Decreto Ristori, Dl 137, al fine di far fronte alle ulteriori disposizioni restrittive introdotte dal Dpcm del 3 novembre che hanno visto la divisione dell’Italia, sostanzialmente, in tre zone. 
Il nuovo allegato 1 al Decreto RistoriIl Decreto Ristori-bis è innanzitutto intervenuto, con l’articolo 1, sostituendo l’allegato 1 al Decreto Ristori, che contiene l’elenco dei codici Ateco, e le cosiddette “quote”, che possono beneficiare del contributo in commento, ampliando la platea di soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Ulteriori agevolazioniIl Decreto Ristori-bis prevede specifiche misure anche a favore delle seguenti attività economiche aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni classificate come zone rosse o arancio dal Dpcm 3 novembre 2020, e più precisamente per:-      gelaterie e pasticcerie (codice Ateco 56.10.30);-      gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice Ateco 56.10.41);-      bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 56.30.00).
Allegato 2 al Decreto Ristori-bisSempre in tema di agevolazioni, a favore dei soggetti operanti nei settori economici penalizzati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti che risultano svolgere una attività i cui codici Ateco sono individuati nell’allegato 2 al  Decreto Ristori-bis.