COVID-19
Circolari 24 Fisco|15 ottobre 2020|
I principali nuovi obblighi generali
A chi si rivolge | ||
Imprese | Professionisti | Persone Fisiche |
Tutte le imprese | Tutti i professionisti | Tutte le persone fisiche |
Il DPCM del 13 ottobre 2020 contiene tutta una serie di disposizioni volte a contrastare il diffondersi del COVID-19 e valide dal 14 ottobre 2020, fino al 13 novembre 2020.
Commento
Dopo il Dl 125 del 7 ottobre 2020 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il medesimo giorno, ed entrato in vigore dall’8 ottobre 2020, arriva anche il DPCM 13 ottobre 2020 contenete l’inasprimento di alcune prescrizioni che il Governo ha adottato al fine di contenere il COVID-19 e che riguardano il periodo dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020. Prima di analizzare le principali disposizioni contenute nel predetto DPCM, si riporta di seguito l’elenco dei più importanti provvedimenti emanati nel periodo di diffusione del virus.
I principali decreti emanati per l’emergenza epidemiologica | |
DL del 23.02.2020 n. 6 convertito in L del 05.03.2020 n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020 | Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
DPCM del 23.02.2020 | Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 |
DM del 24.02.2020 | Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica |
DPCM del 01.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020) |
DL del 02.03.2020 n. 9 – ABROGATO dalla L. 27/2020 | Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale |
DPCM del 04.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020) |
DPCM del 08.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale |
DL del 08.03.2020 n. 11 – ABROGATO dalla L. 27/2020 | Misure in merito alla giustizia anche tributaria |
DL del 09.03.2020 n. 14 – ABROGATO dalla L. 27/2020 | Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc |
DPCM del 09.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 | Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al 03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione ecc. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico |
DPCM del 11.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 | Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc, eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al 25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid-19” |
DL “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 convertito in L del 24.04.2020 n. 27 | Il decreto da 25miliardi di contenuto, contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale |
DPCM del 19.03.2020 | Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica |
Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 | Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari |
Ordinanza del Ministero della salute del 22.03.2020 | Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi |
DPCM del 22.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 | Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato |
DL del 25.03.2020 n. 19 – convertito in L del 22.05.2020 n. 35 | Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19” ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non rispetta le disposizioni |
D.MISE del 25.03.2020 | Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal 23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020 |
DPCM del 01.04.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 | Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell’apertura delle attività economiche |
DL “Liquidità” n. 23 del 08.04.2020 – convertito in L del 06.06.2020 n. 40 | Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc. |
DPCM del 10.04.2020 | Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino al 3 maggio 2020 |
DPCM del 26.04.2020 | Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone, con alcune specifiche deroghe ma sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie di sicurezza, e sospensione delle attività non espressamente autorizzate dal Decreto, dal 4 maggio al 17 maggio 2020 |
DL n. 33 del 16.05.2020 – convertito in L del 14.07.2020 n. 74 | E’ il decreto che detta le linee generali della così detta “Fase 2”, ossia della ripartenza di molte attività dal 18.05.2020 e che è attuato dal DPCM del 17.05.2020 |
DL “Rilancio” n. 34 del 19.05.2020 – convertito in L del 17.07.2020 n. 77 | Il decreto contiene tutta una serie numerosa di norme volte sia al sostenimento delle persone fisiche sia delle imprese e degli esercenti arti o professioni, e comprende anche, tra le altre, il “Reddito di emergenza” e il rafforzamento dell’Eco e Sisma bonus |
DPCM del 17.05.2020 | Contiene le norme attuative del DL n. 33 del 16.05.2020, e quindi le norme che devono essere rispettate per passare alla “Fase 2” della situazione emergenziale nazionale, fase che inizia proprio con il 18.05.2020 |
DPCM del 11.06.2020 | Contiene le norme volte a disciplinare la così detta “Fase 3” della diffusione del COVID-19 con efficacia dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del decreto del DPCM del 17 maggio 2020, e fino al 14 luglio 2020 |
DPCM del 14.07.2020 | Contiene la proroga al 31 luglio 2020 delle misure stabilite con precedente DPCM dell’11 giugno 2020 |
DL n. 83 del 30.07.2020 – convertito in L del 25.09.2020 n. 124 | Contiene la proroga al 15 ottobre 2020 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche |
DL “di Agosto” n. 104 del 14.08.2020 | Contiene ulteriori disposizioni anche di carattere fiscale per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dal “COVID-19” |
Ordinanza del Ministero della salute del 16.08.2020 | Obbligo, dal 17.08.2020 e fino al 07.09.2020, di indossare, sull’intero territorio nazionale, la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 e sospensione delle attività da ballo |
DPCM del 07.09.2020 | Contiene le misure restrittive fino al 7 ottobre 2020 |
DL n. 125 del 07.10.2020 | Contiene la proroga al 31 gennaio 2021 delle misure stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, con alcune modifiche |
DPCM del 13.10.2020 | Contiene le nuove strette stabilite dal governo a partire dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 |
Per contenere la diffusione del virus COVID-19, che con l’arrivo dell’autunno ha ripreso la sua diffusione in modo più significativo e veloce rispetto all’estate, il Governo ha adottato ulteriori misure di tutela della salute dei cittadini dapprima attraverso il DL 125 del 7 ottobre 2020 e poi con il DPCM del 13 ottobre 2020 attraverso il quale le misure restrittive sono state dettagliate con decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020. Con riferimento alle misure di carattere generale viene innanzitutto disposto quanto aveva già normato il citato decreto n. 125 ossia che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi», con salvezza, in ogni caso, dei protocolli e delle linee guida “anti-contagio” che sono attualmente previste per:
– le attività economiche,
– le attività produttive,
– le attività amministrative e sociali,
con salvezza, altresì, delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dai predetti obblighi, invece:
– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva,
– i bambini di età inferiore ai sei anni,
– i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per coloro che per interagire con loro versano nella stessa incompatibilità.
Posto che con il secondo comma dell’articolo 1 del DPCM in commento che è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, viene disposto che ai fini della protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzate:
– mascherine di comunità,
– mascherine monouso,
– mascherine lavabili,
– mascherine autoprodotte, che però siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che contestualmente garantiscano “comfort e respirabilità” e permettano di coprire almeno dal mento al di sopra del naso.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 vengono poi adottate le seguenti ulteriori e maggiormente rilevanti misure:
– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante;
– è vietato l’assembramento nei parchi, ville e giardini pubblici e anche in tali luoghi si deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– per gli eventi e le competizioni che riguardano sport individuali e di squadra che sino riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni od organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza di pubblico ma con una percentuale massima di riempimento, rispetto alla capienza totale, del 15 per cento e comunque con un numero massimo di spettatori:
– non oltre 1.000 per le manifestazioni sportive all’aperto,
– non oltre 200 per quelle in luoghi chiusi,
ma solo negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e uso della mascherina;
– sono consentite, nel rispetto dell’obbligo di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso, palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture;
– è consentito lo sport di contato, individuato dal Ministro dello Sport, da parte delle società professionistiche e delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP;
– è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
– sono consentite le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli e linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio;
– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti a condizione che vi siano posti a sedere preassegnati e distanziati e che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori non abitualmente conviventi, con un numero massimo di:
– 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto,
– 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni sala;
– restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
– sono vietate feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti. Con riferimento alle abitazioni private è raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
– sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli appositamente validati dal Comitato tecnico-scientifico;
– l’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure atte ad evitare assembramenti e a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
– sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
– sono consentite le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali, a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli e linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Le più importanti disposizioni per le attività e gli spostamenti
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Per quanto riguarda le attività commerciali, produttive, industriali nonché per le attività di servizi, il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede tutta una serie di misure di prevenzione.
Commento
Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede anche tutta una serie di disposizioni che si riferiscono alle attività di vario genere, oltre a quelle già descritte e che si ritengono di maggiore interesse:
– le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere a condizione che siano assicurati, oltre alla distanza interpersonale di un metro, anche gli ingressi contingentati e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per effettuare l’acquisto dei beni;
– le attività dei servizi di ristorazione, come ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;
– è sempre permessa la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
– restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro;
– sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli e linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio;
– restano garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– le attività degli stabilimenti balneari sono eserciate a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino protocolli e linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio;
– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.
Per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che:
– siano svolte mediante lavoro agile (“smart working”), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche con l’utilizzo di forme di ammortizzatori sociali.
L’articolo 2 del DPCM in commento stabilisce, inoltre, che le attività produttive industriali e commerciali, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo del settore della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, tutti allegati allo stesso DPCM.
Infine, con riferimento alle disposizioni che si ritiene utile qui riportare, gli spostamenti da e per l’estero sono vietati se riguardano Stati e territori elencati nell’elenco “E” dell’allegato 20 al DPCM. Sono anche vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei medesimi Stati o territori appena indicati, nei quattordici giorni antecedenti. Sono altresì vietati gli spostamenti verso gli Stati o territori di cui all’elenco “F” dell’allegato 20, a meno che non ricorrano uno o più dei seguenti comprovati motivi:
a) esigenze lavorative,
b) assoluta urgenza,
c) esigenze di salute,
d) esigenze di studio,
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino dello Stato della Città del Vaticano,
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo,
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui all’alinea precedente,
j) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h) precedenti, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Si ricorda che
- Il decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020 detta misure generali adottabili per contenere il COVID-19 fino al 31 gennaio 2021.
- Il DPCM del 13 ottobre 2020 detta misure c da adottare nel territorio nazionale dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.
COVID-19: la nuova fase fino al 13.11.2020 – i punti salienti
La normativa | Dopo il Dl 125 del 7 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il medesimo giorno, ed entrato in vigore dall’8 ottobre 2020, arriva anche il DPCM contenete le strette che il Governo ha adottato al fine di contenere il COVID-19 e che riguardano il periodo dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020. |
L’ambito temporale | Per contenere la diffusione del virus COVID-19, che con l’arrivo dell’autunno ha ripreso la sua crescita in modo più significativo e veloce rispetto all’estate, il Governo ha adottato ulteriori misure di tutela della salute dei cittadini dapprima attraverso il DL 125 del 7 ottobre 2020 e poi con il DPCM del 13 ottobre 2020 attraverso il quale le misure restrittive sono state dettagliate con decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020. |
Le feste | Sono vietate feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti. Con riferimento alle abitazioni private è raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. |
Le attività di ristorazione | Le attività dei servizi di ristorazione, come ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. |