Il Governo dispone ulteriori proroghe dei pagamenti, con diverse scadenze che si concentrano nello stesso giorno, cioè il 16 settembre 2020. Purtroppo, per molti esercenti attività artigianali, commerciali o professionali, in gravi difficoltà economiche a causa del lungo periodo di chiusura, dovuto all’emergenza sanitaria, sarà estremamente complicato rispettare le scadenze fissate per i pagamenti.
Si presentano, di seguito, le scadenze dei versamenti più importanti che attendono i contribuenti da giugno a settembre 2020.
Le vecchie e le nuove proroghe sono contenute nel Dl 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto decreto “Rilancio”, pubblicato sul supplemento ordinario 21/L alla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020. Il decreto però non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e del primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi 2020 per il 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario per il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più. Considerato però che l’emergenza Coronavirus non è finita, è prevedibile che anche questi pagamenti saranno prorogati da un prossimo provvedimento, così come è attesa la proroga del primo acconto 2020 dell’Imu, in agenda il prossimo 16 giugno 2020.
I danni economici causati dall’emergenza del Coronavirus hanno mandato letteralmente “in bolletta” molti imprenditori e professionisti. Per molti contribuenti pagare le tasse sarà assai complicato: per questo motivo si auspicano ulteriori proroghe sperabilmente più lunghe e ordinate di quelle finora concesse.
SCADENZE DI GIUGNO 2020 | |
Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
16 giugno 2020 | Per i contribuenti che non beneficiano di alcuna proroga:
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30 giugno 2020 | Iva 2020 per anno 2019: versamento saldo 2019 o prima rata.
I contribuenti che, entro il 16 marzo 2020, non hanno pagato il saldo Iva o la prima rata per l’anno 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo, tenendo però conto delle eventuali proroghe della scadenza del 16 marzo 2020, che perciò azzerano la maggiorazione dello 0,40 per cento nel periodo di proroga. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40 per cento. |
30 giugno 2020 |
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Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
30 giugno 2020 | Ai contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020, nel termine ordinario del 30 giugno 2020, unitamente al saldo annuale per l’anno 2019, con il sistema cosiddetto “previsionale”, basato cioè sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto, non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80 per cento del dovuto riferito all’anno 2020. La norma, sebbene faccia riferimento agli acconti Irpef, Ires e Irap, riguarda anche: le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai forfettari o minimi; la cedolare secca sui canoni di locazione; l’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero); l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). La norma è applicabile esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, cioè, di norma, per gli acconti relativi al 2020.
Riferimenti: articolo 20, Dl 8 aprile 2020, n. 23. |
30 giugno 2020 | Seconda rata. Per il settore dei giochi, sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo; la seconda rata deve essere pagata entro il 30 giugno 2020; l’ultima rata dovrà essere pagata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
SCADENZE DI LUGLIO 2020
Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
16 luglio 2020 |
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30 luglio 2020 |
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30 luglio 2020 | Iva 2020 per anno 2019: versamento saldo 2019 o prima rata.
I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva o la prima rata per l’anno 2019 entro il 16 marzo 2020 e nemmeno entro il 30 giugno 2020, possono eseguire il pagamento delle somme dovute entro il 30 luglio 2020, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo fino al 30 giugno 2020, tenendo però conto delle eventuali proroghe della scadenza del 16 marzo 2020, che perciò azzerano la maggiorazione dello 0,40 per cento nel periodo di proroga; all’importo dovuto (Iva più maggiorazioni dello 0,40 per cento) devono aggiungere un ulteriore 0,40 per cento. |
31 luglio 2020 |
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31 luglio 2020 | Terza rata. Per il settore dei giochi, sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo; la seconda rata è in scadenza il 30 giugno 2020; la terza rata scade il 31 luglio 2020; l’ultima rata dovrà essere pagata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
31 luglio 2020 | Prima o unica rata. Le imprese del settore florovivaistico, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 29 aprile 2020, fino al 15 luglio 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per queste imprese, sono sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino a un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020. Riferimenti: articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
SCADENZE DI AGOSTO 2020
Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
20 agosto 2020 |
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31 agosto 2020 |
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31 agosto 2020 | Chiusura lite pendente. Sesta rata. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superavano i 1.000 euro, devono pagare la sesta rata (articolo 6, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). |
31 agosto 2020 | Definizione processi verbali. Sesta rata. I contribuenti, che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali, devono pagare la sesta rata (articolo 1, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). |
31 agosto 2020 | Quarta rata. Per il settore dei giochi, sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo; la seconda rata è in scadenza il 30 giugno 2020; la terza il 31 luglio 2020; la quarta il 31 agosto 2020; la quinta il 30 settembre 2020; la sesta il 31 ottobre 2020; la settima il 30 novembre 2020; l’ottava e ultima rata dovrà essere pagata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
31 agosto 2020 | Seconda rata. Le imprese del settore florovivaistico, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 18 del 17 marzo 2020, cioè dal 29 aprile 2020, fino al 15 luglio 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per queste imprese, sono sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino a un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020. La seconda rata scade il 31 agosto 2020; la terza scade il 30 settembre 2020; la quarta scade il 31 ottobre 2020; la quinta e ultima rata scade il 30 novembre 2020.
Riferimenti: articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
SCADENZE DI SETTEMBRE 2020
Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
16 settembre 2020 |
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16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, Onlus e altri soggetti specificamente individuati dall’articolo 61, comma 2, del Dl 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Riferimenti:
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Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi i versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: |
16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Riferimenti: |
16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari) sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti: |
16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sono sospesi i versamenti dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. La sospensione vale per i contribuenti che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Riferimenti:
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16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Riferimenti:
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Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Riferimenti:
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16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti:
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16 settembre 2020 | Prima o unica rata. Per gli enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.
Riferimenti:
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16 settembre 2020
(prima o unica rata del pagamento in scadenza ordinaria il 31 maggio 2020) |
Chiusura lite. Quinta rata. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superavano i mille euro, devono pagare la quinta rata. La scadenza del 31 maggio 2020 si allunga al 16 settembre 2020. Rimane fermo che le altre rate, in scadenza dopo il 31 maggio 2020, dovranno essere regolarmente pagate nei termini. Le somme dovute per la quinta rata si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Le stesse regole valgono per le rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche (articolo 149, comma 4, “decreto Rilancio”; articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). |
16 settembre 2020
(prima o unica rata del pagamento in scadenza ordinaria il 31 maggio 2020) |
Definizione processi verbali. Quinta rata. I contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la definizione dei processi verbali devono pagare la quinta rata. La scadenza del 31 maggio 2020 si allunga al 16 settembre 2020. Rimane fermo che le altre rate, in scadenza dopo il 31 maggio 2020, dovranno essere regolarmente pagate nei termini. Le somme dovute per la quinta rata si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Le stesse regole valgono per le rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche (articolo 149, comma 4, “decreto Rilancio”; articoli 1, 2, 6 e 7, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). |
30 settembre 2020 |
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Scadenza | Contribuenti e regole per i pagamenti |
30 settembre 2020 | Quinta rata. Per il settore dei giochi, sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese successivo; la seconda rata è in scadenza il 30 giugno 2020; la terza il 31 luglio 2020; la quarta il 31 agosto 2020; la quinta il 30 settembre 2020; la sesta il 31 ottobre 2020; la settima il 30 novembre 2020; l’ottava e ultima rata dovrà essere pagata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
30 settembre 2020 | Terza rata. Le imprese del settore florovivaistico, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 29 aprile 2020, fino al 15 luglio 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per queste imprese, sono sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino a un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020. La seconda rata scade il 31 agosto 2020; la terza scade il 30 settembre 2020; la quarta scade il 31 ottobre 2020; la quinta e ultima rata scade il 30 novembre 2020.
Riferimenti: articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
30 settembre 2020 | Prima e unica rata. Per tutti i contribuenti, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
Riferimenti:
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30 settembre 2020 | Prima e unica rata. Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza Coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa[1], sono sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.
Riferimenti: |
1. Gli undici Comuni della cosiddetta “zona rossa” sono i seguenti: in Lombardia, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto, Vò.