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LA MAPPA DELLE NORME DI INTERESSE PER GLI OPERATORI DEL DIRITTO

NORMA CONTENUTO COMMENTO A PAG.

Capo II – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19

Sottoscrizione contratti
e comunicazioni
in modo semplificato

(Dl 23/2020, articolo 4)

La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela al dettaglio da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica. A tal fine viene favorita la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli.

La norma prevede, infatti, che nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (9 aprile) e la fine del periodo di emergenza (31 luglio), il consenso del cliente alla conclusione del contratto possa essere prestato mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Al consenso così prestato la disposizione attribuisce sia il requisito della forma scritta richiesta dal Tub, sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile, in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, del Cad, garantendo così certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale.

Identico regime è previsto per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, mentre sono dettate particolari modalità di consegna della copia del contratto ad opera dell’intermediario.

GD n. 19
pag. 30
Differimento dell’entrata
in vigore del Codice
della crisi d’impresa
e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

(Dl 23/2020, articolo 5)

La data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevista per il 15 agosto di quest’anno, viene prorogata al 1° settembre 2021. Lo spostamento di fatto di un anno è reso necessario da un lato, dall’impossibilità nel periodo di emergenza di garantire piena applicazione della riforma; dall’altro, dalla esigenza di permettere a tutti i soggetti coinvolti di continuare a operare secondo prassi già consolidate. GD n. 20
pag. 61
Disposizioni temporanee
in materia
di riduzione
del capitale

(Dl 23/2020, articolo 6)

La disposizione mira ad evitare che le perdite di capitale, dovute allo stato di emergenza e alla conseguente crisi economica, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche redditizie, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa.

Pertanto, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (9 aprile) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, del codice civile; 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6; 2482-ter in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

GD n. 20
pag. 71
Disposizioni temporanee
sui principi
di redazione
del bilancio

(Dl 23/2020, articolo 7)

Al fine di neutralizzare gli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, la norma consente alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo o del passivo considerato ex articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile. Si prevede, inoltre, che la riclassificazione delle voci avvenga con riferimento alla situazione esistente all’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Tale regola viene estesa anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. GD n. 20
pag. 72
Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti
alle società

(Dl 23/2020, articolo 8)

La norma tiene conto dell’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese. A tale fine, si prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (9 aprile) e fino al 31 dicembre 2020non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore di società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. GD n. 20
pag. 74
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

(Dl 23/2020, articolo 9)

Al fine di salvaguardare le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio dell’epidemia, la norma prevede una serie di interventi:

i) proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati in scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2021;

ii) possibilità per il debitore di presentare sino all’udienza fissata per l’omologa una istanza per la concessione di un termine – fissato dal Tribunale, non prorogabile e non superiore a novanta giorni  – per il deposito di un nuovo accordo di ristrutturazione, o di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato, salvo in tale ultimo caso si sia già tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze;

iii) possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione;

iv) concessione al debitore da parte del Tribunale di una ulteriore proroga non superiore a novanta giorni se gli originari termini, ex articoli 161, comma 6, e 182-bis della Ld, siano in scadenza senza possibilità di proroghe ulteriori, purché siano richiamati tutti i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica.

GD n. 20
pag. 66, 67, 68 e 70
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione
di fallimento
e dello stato
di insolvenza

(Dl 23/2020, articolo 10)

La norma prevede che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili, salvo i casi in cui il ricorso sia presentato dal Pm e contenga domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi.

Lo scopo è quello di evitare che le procedure siano viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori in quanto riconducibili alla congiuntura economica derivante dalla crisi in atto.

GD n. 20
pag. 63
Sospensione
dei termini di scadenza
dei titoli di credito

(Dl 23/2020, articolo 11)

La norma dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Tale sospensione opera in favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. I beneficiari possono comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.

È disposta altresì la sospensione della trasmissione alle camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame (9 aprile); ove già pubblicati, le camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Sono sospese altresì le informative al prefetto.

GD n. 19
pag. 34
Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cosiddetto
“Fondo Gasparrini”

(Dl 23/2020, articolo 12)

La norma chiarisce che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al “Fondo Gasparrini”, ex articolo 54 del Dl 18/2020 “Cura Italia”, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Si chiarisce altresì che i benefici del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” sono concessi per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (9 aprile) anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Capo III – Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Modifiche all’articolo 4-bis, comma 3,
del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito
con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019 n. 133

(Dl 23/2020, articolo 15)

Al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel Regolamento 2019/452/UE (che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione), la disposizione estende l’ambito di applicazione della disciplina transitoria, relativa all’obbligo di notifica, anche alle ulteriori ipotesi previste dalla normativa europea, ovvero:

i) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui energia, materie prime e sicurezza alimentare;

ii) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare informazioni;

iii) libertà e pluralismo dei media.

Si introduce, inoltre, all’articolo 4-bis, comma 3, del Dl 105/2019 una disposizione transitoria vigente fino al 30 aprile 2021, per la quale l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell’articolo 2 del Dl 21/2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Dl n. 21/2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell’articolo 4 del Regolamento 2019/452/UE.

GD n. 20
pag. 92
Modifiche
al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito
con modificazioni
dalla legge 11 maggio 2012 n. 56

(Dl 23/2020, articolo 16)

La norma prevede, tramite la modifica di alcuni articoli del Dl 21/2012, la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, che si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di notifica. In tali casi, si prevede che i termini procedimentali decorrano dall’accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.

Al fine di raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all’interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, si prevede la possibilità per il gruppo di coordinamento di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti. Agli stessi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di indagine a disposizione, per assicurare l’efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

GD n. 20
pag. 95
Modifiche
all’articolo 120
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

(Dl 23/2020, articolo 17)

Al fine di incrementare la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di volatilità del mercato, la disposizione, modificando l’articolo 120 Tuf, individua una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l’acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni. In particolare, modificando il comma 4-bis della disposizione del Tuf, è stato introdotto il potere della Consob di prevedere, per un tempo limitato e per esigenze di tutela di efficienza e trasparenza, un soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso. GD n. 20
pag. 96

Capo IV – Misure fiscali e contabili

Sospensione
di versamenti tributari
e contributivi

(Dl 23/2020, articolo 18)

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro di pendente e dell’Iva per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. In particolare, la sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’annualità precedente, nel caso in cui si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo o aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel caso in cui i ricavi o compensi siano superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente la sospensione opera a condizione che il calo del fatturato sia almeno del 50 per cento.

GD n. 20
pag. 75
segue:
Sospensione
di versamenti tributari
e contributivi

(Dl 23/2020, articolo 18)

Identica sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l’attività economica dopo il 31 marzo 2019, mentre la sospensione delle ritenute e dei contributi sul lavoro dipendente e assimilato per i mesi di aprile e maggio è disposta anche per gli enti non commerciali, enti del terzo settoreenti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.

Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti dell’Iva, per i mesi di aprile e maggio, opera alla sola condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino al massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Rimangono valide per il mese di aprile le disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 del decreto legge 9/2020 e 61 commi 1, 2 e 5 del decreto legge 18/2020 “Cura Italia”.
Pertanto, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per la fruizione della sospensione dei versamenti, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero nel massimo di cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Infine, sono previste forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’InaiL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

GD n. 20
pag. 75
Proroga sospensione ritenute sui redditi
di lavoro autonomo
e sulle provvigioni inerenti rapporti
di commissione,
di agenzia, di mediazione,
di rappresentanza
di commercio
e di procacciamento d’affari

(Dl 23/2020, articolo 19)

La norma estende, sotto il profilo temporale, quanto previsto dall’articolo 62, comma 7, del Dl 18/2020 “Cura Italia” che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione, provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino al massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

GD n. 20
pag. 76
Metodo previsionale acconti giugno

(Dl 23/2020, articolo 20)

La norma favorisce l’utilizzo del metodo previsionale stabilendo, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento. GD n. 20
pag. 79
Rimessione in termini per i versamenti

(Dl 23/2020, articolo 21)

La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza al 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 60 del Dl 18/2020 “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. GD n. 20
pag. 81
Disposizioni relative
ai termini di consegna e di trasmissione telematica
della Certificazione Unica 2020

(Dl 23/2020, articolo 22)

La norma differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Si dispone altresì che non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. GD n. 20
pag. 81
Proroga dei certificati di cui all’articolo
17-bis, comma 5,
del decreto
 legislativo
9 luglio 1997, n. 241,
emessi nel mese
di febbraio 2020

(Dl 23/2020, articolo 23)

La norma proroga sino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati, previsti dall’articolo 17-bis comma 5 del Dlgs 241/1997 in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020. GD n. 20
pag. 82
Termini agevolazioni prima casa

(Dl 23/2020, articolo 24)

Al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, la norma dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Si tratta, nello specifico:

i) del termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta;

ii) del periodo di diciotto mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

iii) del termine di un anno, entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici per la prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro cinque anni dall’acquisto;

iv) del termine di un anno, entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

GD n. 20
pag. 83
Assistenza fiscale
a distanza

(Dl 23/2020, articolo 25)
La disposizione consente ai Caf e ai professionisti abilitati di gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale e di assistenza per la predisposizione del modello 730 con modalità telematiche, acquisendo sempre telematicamente la delega sottoscritta dal contribuente. Quest’ultimo in caso di indisponibilità di scanner o stampante, può inviare una delega non sottoscritta ma correlata da una propria autorizzazione, resa con strumenti informatici quali video o messaggio di posta elettronica.

Le stesse modalità sono consentite anche per la presentazione in via telematica di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps, quali ad esempio Isee o Reddito di cittadinanza.

Al termine dell’emergenza si provvederà alla regolarizzazione della documentazione.

GD n. 20
pag. 85
Semplificazioni
per il versamento dell’imposta
di bollo sulle fatture elettroniche

(Dl 23/2020, articolo 26)

La norma modifica l’articolo 17 del Dl 124/2019 prevedendo che se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno è di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e al secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

GD n. 20
pag. 86
Cessione gratuita
di farmaci a uso compassionevole

(Dl 23/2020, articolo 27)

La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini dell’Iva la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. GD n. 20
pag. 88
Modifiche
all’articolo 32-quater del decreto-legge
n. 124 del 2019

(Dl 23/2020, articolo 28)

La disposizione modifica la disciplina prevista dall’articolo 32-quater del decreto legge 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici.
In particolare, le modifiche sono volte a:

i) comprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal testo unico delle imposta sui redditi;

ii) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

iii) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
iv) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

GD n. 20
pag. 89
Disposizioni in materia di processo tributario
e notifica degli atti sanzionatori relativi
al contributo unificato e attività
del contenzioso
degli enti impositori

(Dl 23/2020, articolo 29)

La norma prevede per le parti che hanno avviato una controversia con modalità cartacee l’obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

La disposizione introduce, inoltre, il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del Dpr 115/2002 (Tusg), che consente agli uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria delle commissioni tributarie o la cancelleria competente. La notifica mediante Pec è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del Tusg.

Infine, con tale la norma vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario.

GD n. 20
pag. 87
Credito d’imposta
per l’acquisto
di dispositivi
di protezione
nei luoghi di lavoro

(Dl 23/2020, articolo 30)

La disposizione estende il credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, previsto dall’articolo 64 del decreto legge 18/2020 “Cura Italia” includendo, anche quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito d’imposta.

GD n. 20
pag. 88
Proroga organi
e rendiconti

(Dl 23/2020, articolo 33)

La disposizione prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 – con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, del comuni, delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle società – che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti. In particolare, il termine fissato dall’articolo 3, comma 1, del Dl 293/1994 è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all’effettiva ricomposizione degli organi.

La disposizione prevede altresì il rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell’esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all’esercizio scaduto.

La disposizione modifica, infine, gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 123/2011.
In particolare, la proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi dell’Unione europea nell’ambito della previsione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-bis), facendoli rientrare nell’alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.

GD n. 20
pag. 82
Divieto di cumulo pensioni e redditi

(Dl 23/2020, articolo 34)

La norma chiarisce che i professionisti indicati dall’articolo 44 del Dl 18/2020 “Cura Italia” ai fini della fruizione dell’indennità cosiddetta di ultima istanza, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico diretto. GD n. 20
pag. 89
Pin Inps

(Dl 23/2020, articolo 35)

La disposizione consente all’Inps di rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto. GD n. 20
pag. 86

Capo V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali

Termini processuali
in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile,
tributaria e militare

(Dl 23/2020, articolo 36)

A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la disposizione, attraverso la modifica del termine previsto dall’articolo 83 commi 1 e 2 del Dl 18/2020 “Cura Italia”, sposta dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine previsto per lo differimento di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Di conseguenza, l’adozione delle misure organizzative demandate ai capi degli uffici giudiziari per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone dovranno essere introdotte a partire dal 12 maggio 2020.
Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Stesso slittamento dei termini vale anche per le funzioni e le attività della Corte dei conti.

Non si applicano, invece, ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. Per il processo amministrativo, si dispone, invece, la proroga della sospensione dei termini per un brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio 2020 compresi, con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi, a eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare.

GD n. 19
pag. 32
Termini dei procedimenti amministrativi
e dell’efficacia
degli atti amministrativi
in scadenza

(Dl 23/2020, articolo 37)

La norma proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dall’articolo 103 del Dl 18/2020 “Cura Italia”. Fino a questa nuova data restano, dunque, sospesi tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. GD n. 19
pag. 33

Capo VI – Disposizioni in materia di salute e di lavoro

Disposizioni
in materia di lavoro

(Dl 23/2020, articolo 41)

L’articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del Dl 18/2020 “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Si prevede, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga siano esenti da imposta di bollo. La copertura degli oneri previsti per tale estensione è valutata in 16 milioni di euro per l’anno 2020.
Disposizioni finanziarie

(Dl 23/2020, articolo 42)

La norma autorizza il ministero dell’Economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di attuare le disposizioni del decreto legge in esame. Ove necessario, lo stesso ministero può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Entrata in vigore

(Dl 23/2020, articolo 43)

Il decreto legge in esame è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso è pertanto vigente dal 9 aprile 2020.