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Il Decreto Rilancio ha prorogato dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per alcune categorie di contribuenti e relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • IVA e contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Le categorie di contribuenti beneficiarie della proroga sono quattro, oltre ai residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria e devono avere i requisiti indicati in nota (*).

(*) Categorie di contribuenti beneficiarie della proroga dei versamenti tributari al 16 settembre 2020:

  • soggetti con calo di fatturato
    • di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni,
    • di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL.

I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33%, senza soglia di 50 milioni.