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Il Decreto Liquidità (Dl n. 23/2020) ha predisposto normativamente una serie di aiuti alle imprese sotto forma di finanziamenti agevolati sotto il profilo delle garanzie di concessione.

L’organizzazione degli aiuti impostata dal Legislatore prevede differenti modalità operative a seconda delle dimensioni, del settore di operatività e del fatturato dei soggetti richiedenti; oltre a ciò, la struttura del decreto ha differenziato secondo due canali prioritari la fonte della garanzia per gli aiuti: da una parte la SACE SpA (articolo 1), dall’altra il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e i lavoratori autonomi (articolo 13).

Lo scorso 14 aprile la Commissione Europea ha espressamente autorizzato le misure di aiuto dettate dall’articolo 1 e l’ABI (si veda il documento Prot. UCR/ULS/000707) ne ha dato contestuale notizia rendendo pienamente operative entrambe le direttrici di aiuto.

Finanziamenti bancari ad imprese e lavoratori autonomi – Misure di sostegno previste dal Decreto liquidità

Sono completamente operative le misure di intervento contenute nel DL Liquidità (Dl 23/2020) a sostegno di imprese e lavoratori autonomi. Lo scorso 14 aprile, infatti, la Commissione Europea ha dato il suo placet alle disposizioni emanate dal nostro Esecutivo. Le direttrici di intervento si articolano su due alternative possibili, disciplinate rispettivamente dall’articolo 1 del Decreto (interventi SACE) e dall’articolo 13 (interventi del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).

Lo scorso 14 aprile la Commissione Europea ha espressamente autorizzato le misure di aiuto dettate dall’articolo 1 e l’ABI (si veda il documento Prot. UCR/ULS/000707) ne ha dato contestuale notizia rendendo pienamente operative entrambe le direttrici di aiuto.

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Decreto liquidità – Garanzie per i finanziamenti ad imprese e lavoratori autonomi

L’organizzazione degli aiuti impostata dal Legislatore prevede differenti modalità operative a seconda delle dimensioni, del settore di operatività e del fatturato dei soggetti richiedenti; oltre a ciò, la struttura del decreto ha differenziato secondo due canali prioritari la fonte della garanzia per gli aiuti:

  • da una parte la SACE Spa (articolo 1 del Dl 23/2020);
  • dall’altra il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e i lavoratori autonomi (articolo 13).

Interventi garantiti da SACE Spa

Il primo dei fronti di intervento contenuto nel Dl Liquidità è disciplinato dall’articolo 1, laddove sono indicate le modalità con cui le imprese possono accedere a nuovi finanziamenti bancari usufruendo della garanzia dello Stato, concessa attraverso l’intervento della SACE Spa. Come si può desumere dal sito internet istituzionale, SACE Spa è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno alle imprese nazionali, in particolare le PMI, segnatamente (ma non esclusivamente) alla crescita nel mercato globale.

Operativa sotto forma di società per azioni, è interamente controllata da Cassa depositi e prestiti. A sua volta, SACE Spa opera come network partecipativo, detenendo il:

76% del capitale di SIMEST Spa, società specializzata sulla crescita delle imprese italiane, attraverso l’internazionalizzazione della attività;

100% delle azioni di SACE Fct Spa, società operante nel factoring;

100% delle azioni di SACE BT Spa, società attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni. SACE BT Spa partecipa al 100% SACE SRV Srl, società a responsabilità limitata specializzata nelle attività di recupero del credito e di gestione del patrimonio informativo.

Per l’erogazione della garanzia disciplinata dall’articolo 1, SACE e ABI (si veda il documento ABI Prot. UCR/000766) hanno concordato delle modalità operative la cui sostanza è rinvenibile nel corposo Manuale Operativo reso disponibile dalla società di Cassa Depositi e Prestiti lo scorso 20 aprile.

Il manuale operativo ha confermato che l’importo complessivo delle garanzie che verranno prestate da SACE comporta un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui non meno di 30 destinati al supporto delle Piccole e Medie Imprese, compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva.

Il finanziamento garantito sarà erogato direttamente dalle banche e dagli altri istituti ed intermediari finanziari autorizzati ad operare in Italia.

La garanzia rilasciata da SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e coprirà il capitale, interessi ed oneri accessori dei nuovi finanziamenti erogati e coperti dalla garanzia.

Il manuale operativo ha altresì chiarito che l’ottenimento di eventuali altre garanzie da parte del soggetto finanziatore sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

Finanziamenti – Percentuale della garanzia erogabile da SACE

La Garanzia prestata da SACE varia a seconda di alcuni parametri dell’impresa richiedente. In particolare, la stessa è pari al:

  1. 90% nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia inferiore a 5.000 persone e il fatturato annuo sia fino a €1,5 miliardi;
  2. 80% nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia superiore a 5.000 persone ovvero il fatturato annuo sia compreso tra € 1,5 e € 5 miliardi;
  3. 70% nel caso in cui il fatturato annuo sia superiore a € 5 miliardi.

Qualora l’impresa richiedente facesse parte di un gruppo sottoposto a bilancio consolidato, i valori di cui sopra dovranno essere calcolati a livello consolidato. Il manuale operativo della SACE ha chiarito che il parametro del fatturato non è limitato soltanto a quello prodotto in Italia, ma conseguito a livello globale.

 

Beneficiari dell’intervento di SACE

L’intervento in commento è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi (con esclusione delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con sede in Italia che non risultino iscritte presso la Centrale Rischi tenuta da Banca d’Italia, al 31 dicembre 2019, con posizioni scadute da oltre 90 giorni. Parimenti, alla data del 29 febbraio 2020, non dovranno presentarsi esposizioni deteriorate (sofferenze, incagli o ristrutturate) presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell’EBA (Autorità Bancaria Europea).

Un’importante precisazione contenuta nel Manuale Operativo di SACE è che, con riferimento alle piccole e medie imprese ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sarà necessario acquisire dichiarazione di aver pienamente utilizzato la propria capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Dl 8 aprile 2020, n. 23 e del Dl 17 marzo 2020, n. 18.

Importo massimo del finanziamento ottenibile

L’articolo 1 del Decreto Liquidità ha stabilito dei paletti massimi di intervento da parte di banche e altri istituti ed intermediari finanziari. Nel dettaglio, il finanziamento concedibile dovrà essere non eccedente il maggiore tra il 25% del fatturato annuo generato in Italia ovvero due volte il costo annuale del personale operativo in Italia. Il manuale operativo ha chiarito che i valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti, si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.

Nel caso di impresa appartenente ad un gruppo sottoposto a bilancio consolidato, i predetti valori dovranno essere calcolati a livello consolidato ma limitatamente all’Italia. Nel caso in cui ci siano più aziende italiane del medesimo gruppo interessate a beneficiare di tali finanziamenti, l’importo massimo del finanziamento dovrà essere calcolato a livello aggregato.

E’ importante sottolineare come il manuale operativo SACE abbia ribadito che il finanziamento deve comunque essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e che non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.

Infine, per l’individuazione del limite massimo di importo agevolabile, devono concorrere (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, anche nell’ambito delle misure messe in atto per il Covid-19.

Caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento erogabile con garanzia, nel periodo intercorrente fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, dovrà avere una durata massima di 6 anni, con possibilità di richiedere fino a 2 anni di preammortamento. Sarà attuato un piano di ammortamento Italiano con rata a quota capitale costante e periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare). L’erogazione avverrà in un’unica soluzione su un conto corrente dedicato dell’impresa richiedente, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

Procedure per l’ottenimento del finanziamento garantito da SACE

Il processo di ottenimento della garanzia prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell’importo massimo del finanziamento:

  • procedura semplificata: per le imprese con fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
  • procedura ordinaria: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

Costi dell’operazione

Le commissioni applicate per il finanziamento dovranno essere limitate al mero recupero dei costi.

Esso dovrà, pertanto, essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.

Dal canto suo, SACE potrà richiedere per il rilascio della garanzia le seguenti commissioni:

per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Ulteriori condizioni poste dalla norma

A corredo dei requisiti operativi illustrati in precedenza, il Dl 23/2020 ha stabilito che i richiedenti la garanzia rispettino altri specifici vincoli. In particolare:

l’impresa beneficiaria e le altre società del gruppo partecipanti al bilancio consolidato presenti in Italia non dovranno distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nel 2020;

l’impresa beneficiaria dovrà assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’impresa beneficiaria dovrà essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data del 8 aprile 2020, rettificato con gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati.

Modifiche al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il secondo filone di aiuti alle imprese sotto forma di finanziamenti garantiti è disciplinato dal Legislatore nell’articolo 13 del Dl 23/2020. Nel dettaglio, tale misura interviene in modifica dell’articolo 49 del Dl 18/2020 (Cura Italia) con l’obiettivo di sostenere maggiormente l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito dal Mediocredito Centrale S.p.a.

In tale direzione, va preliminarmente osservato che l’articolo 13 consente la concessione della garanzia del Fondo a titolo gratuito e fino all’importo massimo garantito di 5 milioni di euro. Viene, inoltre, innalzato il parametro di accesso ai benefici calcolato sui dipendenti in carico alle imprese richiedenti la garanzia e che, per effetto delle modifiche, viene ora concessa alle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 499. Infine, l’articolo 13 prevede che la garanzia sia concessa gratuitamente su finanziamenti fino a 6 anni. Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario

Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese che dopo il 31 gennaio 2020 siano classificate presso la centrale Rischi di Banca d’Italia con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare o hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 della Legge Fallimentare successivamente al 31 dicembre 2019, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020 (9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

Finanziamenti garantiti del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

L’intervento del Fondo è articolato secondo le seguenti percentuali:

  1. 90% per le operazioni finanziarie erogabili entro i seguenti limiti:
  1. doppio della spesa per il personale sostenuta dall’impresa (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel corso del 2019 o nell’ultimo anno per il quale sia disponibile il bilancio;
  2. 25% del fatturato totale dell’impresa prodotto nel 2019;
  3. fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

La percentuale di copertura della riassicurazione è invece incrementata fino al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.

Nel caso di imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza COVID-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. In questo caso, comunque, la garanzia può essere rilasciata esclusivamente per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

  1. 100%, sia per garanzia diretta che riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché i finanziamenti concessi prevedano:
  1. un preammortamento di almeno 24 mesi dall’erogazione;
  2. una durata fino a 72 mesi;
  3. sempre nel limite massimo di 25.000 euro, un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, così come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione (ad esempio un’autocertificazione).

La banca o l’intermediario finanziario interpellato dovrà applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che preveda la sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche (credit default swap) a 5 anni e il CDS Italia a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo;

  1. 80% (90% in caso di riassicurazione) per le operazioni finanziarie residue rispetto a quelle sopra indicate. I finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario sono consentite purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Sono, infine, confermate le disposizioni già contenute nell’articolo 49 del Dl 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia e sono state introdotte ulteriori disposizioni che riguardano:

la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020;

il rafforzamento dell’intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s;

la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (cd. “lettera r”).

A proposito dello status delle imprese richiedenti l’accesso alla garanzia del Fondo Centrale, è interessante notare che nelle FAQ relative ai provvedimenti di moratoria, il Gestore del Fondo abbia ricordato che per impresa “in bonis” si intende quella che, al momento della richiesta, non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.