VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO | NUOVI TERMINI |
PER TUTTI I CONTRIBUENTI, LA MINI PROROGA DI 4 GIORNI, DAL 16 MARZO AL 20 MARZO, È STATA “ALLUNGATA” FINO AL 16 APRILE 2020 | |
Sono sospesi i versamenti nei confronti delle Pa, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza 16 marzo 2020 (risoluzione 12/E/2020) | I versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (articolo 60 Dl 18/ 2020; articolo 21 Dl 23/2020) |
FILIERE PRODUTTIVE INDIVIDUATE DAL CURA ITALIA | |
Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, come individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera a, del Dl 18/2020. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020. Queste le filiere individuate dal Cura Italia: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle risoluzioni 12/E e 14/E del 2020 | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020, o a rate fino a 5 rate mensili di pari importo, dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino a 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020 (articolo 8, comma 1, Dl 9/2020; articolo 61, commi 1-5, Dl 18/2020). I predetti contribuenti, se rientrano nei parametri previsti, possono fruire di termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso, la scadenza è uguale per tutti e i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione a giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno. Si vedano le regole fissate dall’articolo 18, commi da 1 a 5, del Dl 23/2020, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni o superiori a 50 milioni |
TUTTI I CONTRIBUENTI | |
Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici | Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni (articolo 62, commi 1 e 6, Dl 18/2020) |
CONTRIBUENTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019 | |
Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo , relativi: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all’Iva;ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020 (articolo 62, commi 2 e 5, Dl 18/2020) |
CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400 MILA EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019 | |
I ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare dichiarazione che ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta | Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (articolo 62, comma 7, Dl 18/2020; articolo 19 Dl 23/2020) |
TUTTI I CONTRIBUENTI | |
Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle degli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso (articolo 68, commi 1 e 2, Dl 18/2020) |
CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA ROTTAMAZIONE TER, DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI PER RISORSE PROPRIE UE, O SALDO E STRALCIO | |
Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue e del 31 marzo 2020 per la seconda rata del saldo e stralcio | I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020 (articolo 68, comma 3, Dl 18/2020) |
CONTRIBUENTI OBBLIGATI A ESEGUIRE L’ACCONTO PER IL 2020, AI FINI IRPEF, IRES E IRAP, NEL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2020, CON IL SALDO PER IL 2019 | |
La norma è applicabile agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (acconti relativi al 2020) | Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020, con il sistema “previsionale” non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80% del dovuto riferito all’anno 2020 (articolo 20 Dl 23/2020) |
TUTTI I CONTRIBUENTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CON RICAVI O COMPENSI FINO A 50 MILIONI DI EURO RELATIVI AL 2019 | |
Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (articolo 18, commi 1 e 2, Dl 23/2020) |
TUTTI I CONTRIBUENTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO RELATIVI AL 2019 | |
Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Stessa sospensione per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 | I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione a giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo dallo stesso mese. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50milioni relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (articolo 18, commi 3 e 4, Dl 23/2020) |
ENTI NON COMMERCIALI, DEL TERZO SETTORE E RELIGIOSI, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NON IN REGIME D’IMPRESA | |
Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza ad aprile e maggio 2020 | I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione a giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo da llo stesso mese (articolo 18, comma 5, Dl 23/2020) |