Il Governo amplia la proroga dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza da Covid–19. Il nuovo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto «liquidità», prevede nuove sospensioni dei versamenti dei contribuenti Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020, e altre agevolazioni in tema di ritenute d’acconto sui ricavi o compensi percepiti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei professionisti o imprenditori con incassi non superiori a 400 mila euro nel 2019.
Le principali novità in sintesi
Mini–proroga di 4 giorni allungata fino al 16 aprile | La mini–proroga di 4 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all’articolo 60, Dl 17 marzo 2020, n. 18, si allunga fino al 16 aprile. È infatti disposto che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. |
La riduzione dell’acconto per il 2020 | Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020, con il sistema cosiddetto «previsionale», basato cioè sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto, non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80% del dovuto riferito all’anno 2020.
La norma è applicabile esclusivamente dai contribuenti obbligati ad eseguire l’acconto ai fini Irpef, Ires e Irap, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, cioè, di norma, per gli acconti relativi al 2020 nel termine ordinario del 30 giugno 2020, unitamente al saldo annuale per l’anno 2019. |
Sospensione versamenti con il confronto con l’anno 2019 | È prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato e dei corrispettivi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio. Per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50milioni di euro la percentuale di calo deve essere del 50%, invece del 33%. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno. |
Chi può chiedere di non applicare la ritenuta d’acconto | Con un’altra norma, in aggiunta alla sospensione precedentemente disposta per i compensi o ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, è stabilito che, per i contribuenti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nell’anno 2019, le somme percepite ad aprile e maggio 2020, per redditi di lavoro autonomo e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, non saranno assoggettate dal sostituto d’imposta alle ritenute d’acconto, a condizione che nel mese precedente i contribuenti non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In queste ipotesi, i predetti contribuenti omettono l’indicazione della ritenuta in fattura.
La sospensione, prima di 15 giorni, dal 17 marzo al 31 marzo 2020, è perciò diventata di 76 giorni, essendo stata “allungata” fino al 31 maggio 2020. Potrà quindi riguardare i compensi o ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Chi si avvale della presente opzione rilascia un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella «causale» della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto – legge n. 18 del 2020». Nella verifica del limite di 400mila euro dei ricavi o compensi, sono irrilevanti gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini Isa. Le ritenute saranno versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. |
Certificazioni uniche spostate al 30 aprile 2020 | Altri differimenti riguardano le certificazioni uniche. È infatti differito al 30 aprile 2020 il termine, scaduto il 31 marzo 2020, entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. È inoltre disposto che non si applicano sanzioni, nel caso in cui le certificazioni saranno trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate dopo il 31 marzo, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. |
Con le proroghe, in scadenza più rate nello stesso giorno | Con le nuove proroghe, nei mesi di maggio e giugno 2020 ci saranno diversi versamenti in scadenza negli stessi giorni. Ad esempio, le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria al 28 febbraio 2020, che si “spostano” al 31 maggio 2020, domenica, e che, quindi si potranno pagare lunedì primo giugno 2020, si sovrappongono alle altre rate della rottamazione ter in agenda lo stesso 31 maggio 2020. Al di là delle future proroghe, che sono da considerare inevitabili, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma che prevede la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. La norma va cambiata in modo da consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30 per cento sulle rate non pagate, con l’aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire, sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio. È certo che se gli effetti del coronavirus dovessero durare a lungo e peggiorare la situazione economica, più delle proroghe dei pagamenti, che poi sarà comunque difficile onorare, serviranno aiuti più concreti dal Governo e dalla comunità europea. |
La «bussola» delle scadenze
Contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | Nuovi termini |
Per tutti i contribuenti, la mini – proroga di 4 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, è stata «allungata» fino al 16 aprile 2020 | Sono sospesi i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020 (Rm 18 marzo 2020, n. 12/E). | I versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Riferimenti: articolo 60, Dl 17 marzo 2020, n. 18; articolo 21, «rimessione in termini per i versamenti», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti specificamente individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’agenzia delle Entrate nelle risoluzioni 12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020 | Sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, come individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera a, Dl 17 marzo 2020, n. 18. Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. |
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. |
contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | nuovi termini |
Riferimenti: articolo 8, comma 1, Dl 2 marzo 2020, n. 9 e articolo 61, commi 1, 2, 3, 4 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18. Come segnalato nella relazione illustrativa dell’articolo 18 «sospensione di versamenti tributari e contributivi», comma 8, del Dl 8 aprile 2020, n. 23, tutti i predetti contribuenti, se rientrano nei parametri previsti dall’articolo richiamato, possono fruire di termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso, la scadenza è uguale per tutti e i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno. Si vedano le regole fissate dall’articolo 18, commi da 1 a 5, Dl 8 aprile 2020, n. 23, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro o superiori a 50milioni di euro. |
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Tutti i contribuenti | Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prettamente valenza commerciale tra le parti. |
Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni.
Riferimenti: articolo 62, commi 1 e 6, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 | Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:
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I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.
Riferimenti: articolo 62, commi 2 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18. |
contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | nuovi termini |
Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente.
Nota: in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. |
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
Riferimenti: articolo 18, comma 5, «sospensione di versamenti tributari e contributivi», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari).
Con una modifica all’articolo 62, comma 3, Dl 18/2020, in corso di conversione in legge, la norma sarà estesa anche alla provincia di Brescia. |
Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.
Riferimenti: articolo 62, commi 3 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa (*) | Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Per lo stesso periodo, i sostituti d’imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. |
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.
Riferimenti: articolo 1, decreto 24 febbraio 2020; articolo 2, Dl 2 marzo 2020, n. 9; articolo 62, commi 4 e 5, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa (*) | Sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020- | Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati a partire dal primo maggio 2020, anche in modo rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e senza interessi.
Riferimenti: articolo 5, Dl 2 marzo 2020, n. 9 |
contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | nuovi termini |
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019 | I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta. | Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
Riferimenti: articolo 19, Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Tutti i contribuenti | Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. | I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Riferimenti: articolo 68, commi 1 e 2, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione», Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio | È differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. | I versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020.
Riferimenti: articolo 68, comma 3, «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione», Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Settore dei giochi | Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. | Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; in pratica, la |
contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | nuovi termini |
seconda rata dovrà essere versata il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Riferimenti: articolo 69, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
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Sale bingo | Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. |
Riferimenti: articolo 69, comma 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 |
Tutti i contribuenti obbligati ad eseguire l’acconto per il 2020, ai fini Irpef, Ires e Irap, nel termine ordinario del 30 giugno 2020, unitamente al saldo annuale per l’anno 2019 | La norma è applicabile esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, cioè, di norma, per gli acconti relativi al 2020. | Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020, con il sistema cosiddetto «previsionale», basato cioè sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto, non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli importi degli acconti non saranno inferiori all’80% del dovuto riferito all’anno 2020.
Riferimenti: articolo 20, «metodo previsionale acconti giugno», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019 | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti: articolo 18, commi 1 e 2, «sospensione di versamenti tributari e contributivi», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
contribuenti | Versamento o adempimento sospeso | nuovi termini |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro relativi al 2019 | Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti: articolo 18, commi 3 e 4, «sospensione di versamenti tributari e contributivi», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza | Sono sospesi i versamenti dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019. | I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
La sospensione vale per i contribuenti che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Riferimenti: articolo 18, comma 6, «sospensione di versamenti tributari e contributivi», Dl 8 aprile 2020, n. 23 |