Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le Pmi con sede in Italia possano avvalersi – dietro comunicazione – di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.
LA MISURA
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dai provvedimenti di sospensione o riduzione delle attività per contenere il contagio da coronavirus si prevede che le Pmi con sede in Italia possano avvalersi – dietro comunicazione – di una moratoria straordinaria per il pagamento dei debiti finanziari.
AMBITO SOGGETTIVO
Le piccole e medie imprese, così definite dalla raccomandazione Ce del 6 maggio 2003, n. 2003/361/Ce, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi (quindi vi rientrano anche lavoratori autonomi titolari di partita Iva e le imprese individuali; cfr. FAQ del Mef datate 22 marzo 2020; circolare Abi 24 marzo 2020; documento di ricerca Cndcec-Fnc 18 marzo 2020).
Si tratta, quindi, delle micro, piccole e medie imprese appartenenti a qualunque settore di attività. Chi non rispetta i requisiti dimensionali previsti per le Pmi potrà, invece, accedere alla moratoria di cui all’accordo Abi (si veda infra).
QUALI SONO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PRIMO REQUISITO | SECONDO REQUISITO | |
(le condizioni sotto riportate, relative ai ricavi e al totale di bilancio, sono alternative tra loro) | ||
Numero dipendenti | Ricavi (**) | Totale attivo di bilancio (***) |
Meno di 250 (*) | non superiore a € 50 milioni | non superiore a € 43 milioni |
(*) I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (Ula): un lavoratore a tempo pieno per tutto l’anno è considerato 1 Ula. Un lavoratore part time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo pieno, conta 0,5 Ula. Si considerano dipendenti i lavoratori dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell’Ula ma devono percepire dei compensi per l’attività lavorativa svolta. (**) Voce A1 del conto economico. (***) Totale attivo dello stato patrimoniale. |
La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.
Quanto alla definizione di Pmi occorre fare alcune precisazioni, dato che la norma distingue le imprese in associate, collegate e autonome.
L’azienda che richiede l’agevolazione pubblica deve individuare a quale di queste categorie appartiene. Di seguito uno schema di sintesi, che richiama gli aspetti principali del Dm 18 aprile 2005, a cui si rimanda, per maggiori precisazioni.
QUANDO L’IMPRESA NON È AUTONOMA
IMPRESA ASSOCIATA | È considerata associata l’impresa che abbia con altre aziende la seguente relazione: un’impresa detiene da sola, insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o diritti di voto di un’altra impresa.
Lo status di impresa associata implica la somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla partecipazione al capitale o alle percentuali di diritto di voto detenuti dalle imprese immediatamente a valle e a monte dell’impresa che richiede l’agevolazione. |
IMPRESA COLLEGATA |
È considerata collegata l’impresa in cui un’altra impresa: – dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; – dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; – ha il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, quando la legge applicabile consenta questi contratti o clausole; – in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto. Lo status di impresa collegata implica la somma per intero dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale di tutte le imprese a monte e a valle dell’impresa richiedente l’agevolazione. |
AMBITO OGGETTIVO
La disciplina in esame consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro imprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. Per questi finanziamenti la misura dispone quanto illustrato nella seguente tabella di sintesi:
FINANZIAMENTI A CUI È APPLICABILE LA MORATORIA
PRESTITI | PROROGA |
Linee di credito accordate “sino a revoca” (es. affidamenti bancari, fido di factoring) esistenti dal 29 febbraio 2020 e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. castelletto di anticipazioni a fronte di presentazione ri.ba. o anticipo fatture). | Non possono essere revocati (neppure in parte) fino alla data del 30 settembre 2020.
Il contratto conserva le condizioni in essere alla data del 17 marzo 2020. Non possono essere modificati neppure gli elementi accessori del contratto. (*) |
Restituzione dei prestiti non rateali (es. finanziamenti import, finanziamenti “bullet”) con scadenza fino al 29 settembre 2020. | La restituzione viene prorogata ex lege fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni preesistenti. La proroga riguarda anche gli elementi accessori del contratto. (*) |
Rate di mutui e altri finanziamenti, come i contratti di leasing, a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) con scadenza fino al 29 settembre 2020. | Il pagamento viene riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. Di fatto viene allungato il piano di ammortamento originario.
È facoltà del debitore chiedere la sospensione dell’intera rata o solo della quota capitale. (**) |
LE CONDIZIONI
Possono beneficiare delle suddette misure i soggetti: – le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie «deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi» (i crediti deteriorati si classificano in partite in sofferenza, inadempienze probabili, esposizioni deteriorate scadute e/o sconfinanti); – che non abbiano rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da oltre 90 giorni. Possono ricorrere alle moratorie indicate in tabella anche le imprese in bonis anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. |
|
(*) Gli elementi accessori derivano da contratti connessi al contratto di finanziamento, come ad esempio le garanzie e le assicurazioni, come pure i contratti in derivati: questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. (**) L’Abi ha chiarito che il rinvio include anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020 che, quindi, non deve essere pagata in quanto la stessa rientrerà nel nuovo piano di rimborso delle rate (o canoni di leasing) nuovamente scadenzato di comune accordo. Il Mef nelle proprie Faq ha precisato che, riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione: – della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie; – dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà, invece, applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione. |
Nelle Faq del Mef viene precisato che:
- rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;
- le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (Spv) ai sensi della legge 130/1999;
- il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
Il mancato pagamento delle rate a seguito della sospensione non determina la segnalazione alla Centrale Rischi (Banca d’Italia, comunicazione 23 marzo 2020, decreto “Cura Italia” – Dl 17 marzo 2020, n. 18 – Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi”).
AMBITO TEMPORALE
Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.
COME ADEMPIERE
La misura si rivolge alle micro imprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che non hanno esposizioni deteriorate, ma hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute:
- a farne richiesta (la norma dice che il debitore deve effettuare una “comunicazione”) alla banca/intermediario finanziario;
- ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.
È quindi necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.
COSA VA AUTOCERTIFICATO (FAQ DEL MEF 22 MARZO 2020)
1) |
il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; |
2) |
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000; |
3) |
di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa; |
4) |
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19. |
L’intermediario finanziario di cui all’articolo 106, Dlgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), come precisato dall’Abi:
1. è tenuto ad accettare le istanze di moratoria; le banche e gli altri intermediari finanziari, pertanto, sono privati della possibilità di valutare autonomamente, in base alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta.
È comunque opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia Pmi (articolo 49 del decreto).
2. è tenuto a verificare la completezza dell’istanza, mentre non è tenuta a verificare la veridicità delle condizioni autocertificate.
L’invio dell’istanza andrà effettuato mediante uno strumento che certifichi l’avvenuta trasmissione, con data certa (es. tramite Pec).
Si propone un esempio di comunicazione.
ACCORDO ABI
Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le banche; l’accordo riprende quello del 2018, ampliandolo e rafforzandolo (cfr. accordo per il credito 2019, come modificato dall’addendum del 6 marzo 2020).
Beneficiari di questo accordo – facoltativamente applicabile dalle banche – sono le Pmi, come retro individuate, ma anche i soggetti di maggiori dimensioni che, invece, non possono accedere alla moratoria di cui all’articolo 56 del decreto (obbligatoria, nel rispetto delle condizioni di legge, in capo alle banche).
Grazie alla moratoria prevista dall’accordo Abi, le Pmi italiane – che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni deteriorate (non-performing loans – Npl), ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate – possono richiedere fino al 31 dicembre 2020 quanto rappresentato in tabella.
INTERVENTI DELL’ACCORDO ABI
OGGETTO DELLA RICHIESTA | COSA PUÒ ESSERE RICHIESTO |
Mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020 |
Sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale, anche con rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da meno di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e che non hanno già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. |
Pano d’ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020 |
Allungamento, definito dalle parti, fino al 100% della durata residua.
La durata totale dell’operazione non può comunque superare i 20 anni per mutui ipotecari e i 10 anni per i finanziamenti chirografari. |
Finanziamenti a breve | Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste.
Tra le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine rientrano le forme tecniche quali gli anticipi o lo smobilizzo in conto corrente di ricevute o effetti Sbf, gli anticipi su fatture Italia e gli anticipi all’esportazione, mentre non sono compresi anticipi su contratti e su importazioni.
|
Credito agrario di conduzione | Allungamento fino a 120 giorni delle scadenze. |
Diversamente dalle sospensioni disposte dal decreto, le richieste di moratoria Abi sono valutate dalle banche aderenti all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
Al riguardo, è stata valutata l’opportunità che le banche aderenti, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo e assicurino la massima tempestività di risposta, riducendo significativamente i termini generali previsti dall’Accordo (massimo 30 giorni).
Volendo evidenziare alcune differenze tra la moratoria dell’articolo 56 del decreto e la moratoria Abi si propone il seguente raffronto:
Un fac-simile di istanza può essere prelevato dal sito dell’Abi all’indirizzo
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx.