Le attività che possono rimanere aperte
Imprese |
Professionisti |
Persone Fisiche |
Tutte le imprese |
Tutti i professionisti |
Tutte le persone fisiche |
Il DPCM datato 10 aprile 2020 stabilisce che le restrizioni attualmente in atto, a causa del Covid-19, verranno prolungate fino al 3 maggio 2020.
Commento
Il Governo deciso a non allentare la morsa che stringe l’Italia da più di un mese a causa del diffondersi e dell’acuirsi della epidemia “Covid-19”, con il decreto del 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’11 aprile 2020, ha prolungato il periodo così detto di “quarantena” fino al 3 maggio 2020, indicando in modo analitico le attività che possono rimanere aperte. Prima di analizzarle si elencano le principali leggi emanate in questo periodo.
I decreti emanati per l’emergenza epidemiologica |
Dl del 23.02.2020 n. 6 convertito in legge 13 del 5.3.2020 n. 13 – ABROGATO dal DL 19/2020 |
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
DPCM del 23.02.2020 |
Disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 |
DM del 24.02.2020 |
Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica |
DPCM del 01.03.2020 |
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020 (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020) |
DL del 02.03.2020 n. 9 |
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale |
DPCM del 04.03.2020 |
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale (questo PDCM cessa di avere efficacia dal 08.03.2020) |
DPCM del 08.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 |
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, applicabili sull’intero territorio nazionale |
DL del 08.03.2020 n. 11 |
Misure in merito alla giustizia anche tributaria |
DL del 09.03.2020 n. 14 |
Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per l’assistenza a persone e alunni con disabilità, ecc |
DPCM del 09.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 |
Estensione all’intero territorio nazionale, dal 10.03.2020 al 03.04.2020, delle misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08.03.2020 tra cui la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione ecc. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico |
DPCM del 11.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 |
Chiusura delle attività commerciali, di bar, ristornati, ecc, eccetto le attività che assicurano i beni di prima necessità, dal 11.03.2020 al 25.03.2020 al fine di contrastare il virus “Covid-19” |
DL “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 |
Il decreto da 25miliardi di contenuto, contiene tutta una serie di norme rivolte sia al sostenimento della sanità, sia al sostenimento dei contribuenti attraverso lo slittamento o sospensione di tutta una serie di scadenze, la previsione di indennità, bonus, crediti d’imposta e detrazioni sempre finalizzate a favorire il rilancio economico in questo difficile momento nazionale ed internazionale |
Ordinanza 19.03.2020 |
Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica |
Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 |
Chiusura di parchi, ville, ecc, e niente passeggiate, spostamenti, nonché chiusura di certi generi alimentari |
Ordinanza del Ministero della salute del 22.03.2020 |
Ulteriori restrizioni nei movimenti delle persone che non si possono spostare dal comune in cui si trovano se non in determinati e precisi casi |
DPCM del 22.03.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 |
Chiusura delle attività produttive dal 23.03.2020 al 03.04.2020, con alcune eccezioni elencate nell’allegato |
DL del 25.03.2020 n. 19 |
Previsione delle misure restrittive che Governo e Regioni posso attuare per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19” ed individuazione delle nuove sanzioni da comminare per chi non rispetta le disposizioni |
D.MISE del 25.03.202 0 |
Modifiche della attività che possono rimanere aperte nel periodo dal 23.03.2020 al 03.04.2020, in parziale modifica di quanto stabilito dal DPCM del 23.03.2020 |
DPCM del 01.04.2020 – ABROGATO DAL DPCM 10.04.2020 |
Proroga fino al 13.04.2020 delle misure di restrizione al movimento delle persone e dell’apertura delle attività economiche |
DL “Liquidità” n. 23 del 08.04.2020 |
Disposizioni in merito alla concessione di finanziamenti alle aziende e disattivazione di determinate norme societarie che potrebbero costringere le aziende a porsi in liquidazione, ecc. |
DPCM del 10.04.2020 |
Mantenimento delle restrizioni a livello di movimento delle persone e delle restrizioni sulla chiusura delle attività, tranne quelle elencate nello stesso DPCM, fino al 3 maggio 2020 |
L’articolo 1 del DPCM 10 aprile 2020 stabilisce, fra norme che vietano i movimenti di persone, gli assembramenti, ecc (si veda quanto si dirà in prosieguo), che «sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (si veda di seguito le indicazioni delle attività consentite, ndA), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie».
Evidenziando che in caso di attività che possono continuare a rimanere aperte deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, viene altresì stabilito che sono sospese le attività:
•dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
•sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
•sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 e di cui dirà di seguito;
•sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020, che si indicano di seguito con i relativi codici ATECO.
Le attività che posso o rimanere aperte sono le seguenti:
•Ipermercati
•Supermercati
•Discount di alimentari
•Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
•Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
•Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
•Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
•Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
•Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
•Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
•Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
•Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
•Farmacie
•Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
•Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
•Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
•Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
•Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
•Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
•Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
•Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
•Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
•Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
•Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
•Commercio al dettaglio di libri
•Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
•Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
•Attività delle lavanderie industriali
•Altre lavanderie, tintorie
•Servizi di pompe funebri e attività connesse
Facendo presente che gli esercizi commerciali in riferimento ai quali l’attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, sono inoltre consentite le attività indicate nella tabella sottostante.
Attività non sospese (DPCM 10.04.2020 ) |
Codice ATECO |
Descrizione |
01 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
02 |
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali |
03 |
Pesca e acquacoltura |
05 |
Estrazione di carbone |
06 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 |
Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 |
Industrie alimentari |
11 |
Industria delle bevande |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 |
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16 |
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
17 |
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 |
Fabbricazione di coke e derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 |
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) |
21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 |
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 |
Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 |
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 |
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.73.1 |
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili |
25.92 |
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.1 |
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche |
26.2 |
Fabbricazione di computer e unità periferiche |
26.6 |
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettroniche ed elettroterapeutiche |
27.1 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
27.2 |
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 |
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 |
Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 |
Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 |
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 |
Fabbricazione di casse funebri |
33 |
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92) |
35 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 |
Gestione delle reti fognarie |
38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 |
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
|
43.2 |
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 |
Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 |
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 |
Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 |
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 |
Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.1 |
Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria |
46.49.2 |
Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 |
Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 |
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 |
Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 |
Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
46.75.01 |
Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.1 |
Alberghi e strutture simili |
J (da 58 a 63) |
Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) |
Attività finanziarie e assicurative |
69 |
Attività legali e contabili |
70 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 |
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 |
Servizi veterinari |
78.2 |
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) |
80.1 |
Servizi di vigilanza privata |
80.2 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 |
Attività di pulizia e disinfestazione |
81.3 |
Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione |
82.2 |
Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto |
82.92 |
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 |
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 |
Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti |
84 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 |
Istruzione |
86 |
Assistenza sanitaria |
87 |
Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 |
Assistenza sociale non residenziale |
94 |
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 |
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 |
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 |
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 |
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
99 |
Organizzazioni e organismi extraterritoriali |
Sono comunque consentite:
•le attività che erogano servizi di pubblica utilità,
•i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
•i servizi che riguardano l’istruzione,
•l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari,
•le attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza,
•le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, se dalla interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti,
•le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali,
•i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico,
•le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Stabilisce, altresì, il DPCM del 10 aprile 2020 che le imprese, le cui attività vengono sospese fino, attualmente, al 3 maggio 2020, possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica ossia entro il 17 aprile 2020.
Per le attività produttive che sono sospese è ammesso, previa comunicazione al prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per:
•lo svolgimento dell’attività di vigilanza,
•lo svolgimento di attività conservative e di manutenzione,
•la gestione dei pagamenti
•lo svolgimento di attività di pulizia e sanificazione,
•la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino,
•la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Sempre previa comunicazione al Prefetto, restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nella tabella sopra, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Viene stabilito che il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività «qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente».
In tale caso, fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, questa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Viene sempre ammessa la continuità delle attività attraverso il lavoro agile (smart working) e viene stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
•i servizi bancari,
•finanziari,
•assicurativi,
•l’attività del settore agricolo, zootecnico,
•l’attività di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Viene, infine, raccomandato ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie e per quanto riguarda le attività professionali viene raccomandato che:
•sia attuato, ove possibile, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
•siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
•siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, è necessaria l’adozione di strumenti di protezione individuale;
•siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Alcune altre prescrizioni
Imprese |
Professionisti |
Persone Fisiche |
Tutte le imprese |
Tutti i professionisti |
Tutte le persone fisiche |
Il DPCM 10 aprile 2020 prevede, altresì, il mantenimento, sempre fino al 3 maggio 2020, delle misure di sicurezza personale
Commento
Il DPCM del 10 aprile 2020 , oltre a prevedere le attività che potranno rimanere aperte e, per esclusione, quelle che dovranno rimanere chiuse ancora fino al 3 maggio 2020 (si veda sopra), dispone o, meglio, ripropone, visto le norme che erano già contenute in precedenti DPCM ora abrogati dallo stessoDPCM 10 aprile 2020 in commento, le restrizioni al movimento e all’assembramento di persone.
Le principali norme vengono di seguito riportate:
•sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
•è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
•è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
•è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
•non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
•è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
•sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
•sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
•sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
•sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;
•sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
•sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
•sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
•sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.
Si ricorda che
- Tre giorni prima della scadenza delle regole di precauzione per far fronte al Covid-19, il Governo ha emanato un ulteriore decreto che prevede lo slittamento di tali misure fino al 3 maggio 2020.
- Vengono mantenute sospese molte attività commerciali e produttive anche se vengono ampliate, comunque, quelle che possono rimanere aperte.
Attività chiuse fino al 3.5.2020 con qualche esclusione – I punti salienti
La normativa |
L’articolo 1 del DPCM 10 aprile 2020 allunga i termini di chiusura delle attività e di misure di sicurezza fino al 3 maggio 2020 e stabilisce, fra norme che vietano i movimenti di persone, gli assembramenti, ecc. , che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. |
Le norme di sicurezza per chi può rimanere aperto |
Per le attività che possono continuare a rimanere aperte, ed individuate dal Decreto, deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e tutte le altre norme di sicurezza stabilite dalla legge. |
Completamento delle attività per chi chiude |
Stabilisce, altresì, il DPCM del 10 aprile 2020 che le imprese, le cui attività vengono sospese fino, attualmente, al 3 maggio 2020, possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica ossia entro il 17 aprile 2020. |
Continuano le restrizioni |
Il DPCM del 10 aprile 2020 , oltre a prevedere le attività che potranno rimanere aperte e, per esclusione, quelle che dovranno rimanere chiuse ancora fino al 3 maggio 2020 (si vedano gli allegati al DPCM), dispone o, meglio, ripropone, visto le norme erano già contenute in precedenti DPCM ora abrogati dallo stesso DPCM 10 aprile 2020 in commento, le restrizioni al movimento e all’assembramento di persone. |