Aggiornamento del 21 marzo
Si pubblica in allegato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
L’ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Aggiornamento del 20 marzo
Si pubblica in allegato l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 contenente nuove disposizioni di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19, valide dal 21 al 25 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni valide dal 21 al 25 marzo:
- È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Aggiornamento del 12 marzo
Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l’11marzo un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale.
Le misure integrative previste dal DPCM dell’11 marzo hanno effetto dal 12 al 25 marzo.
Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell’ 8 marzo e del 9 marzo, rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell’11 marzo.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
MISURE PREVISTE:
Spostamenti e quarantena – fino al 3 aprile
È vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, deve attestarne il motivo attraverso un’autodichiarazione (in allegato), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Le sanzioni previste sono indicate dal DPCM 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo nei casi in cui si configuri un’ipotesi più grave.
Non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.
Ristoranti e bar – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.)
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’ispensione delle attività commerciali al dettaglio – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (le attività disponibili sono elencate nell’allegato 1 del DPCM). Restano inoltre aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali, rimangono chiuse nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e resta vietata ogni forma di assembramento.
Parrucchiere, servizi estetici – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.
Istruzione e formazione – fino al 3 aprile
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.
Lavoro – fino al 3 aprile
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Attività sportive – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sospesi esami di guida – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile.