Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: elenco negozi e attività aperte
Con il decreto dell’11 marzo 2020 il Governo intende inasprire le misure per far fronte all’emergenza coronavirus.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dpcm dell’11 marzo 2020
- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)
La misura prevede la chiusura di una serie di attività:
- commerciali al dettaglio;
- dei servizi di ristorazione;
- delle attività inerenti i servizi alla persona.
Restano invece aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, il cui elenco è presente nell’allegato 1:
- ipermercati;
- supermercati;
- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- farmacie;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Per quanto riguarda la sospensione delle attività di ristorazione non riguarda le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.
È permessa inoltre la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività di confezionamento e di trasporto.
Le attività che somministrano alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante possono rimanere aperte.
Non sono infine oggetto della sospensione i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Tra le attività che non vengono sospese ci sono anche quelle individuate dall’allegato 2:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- servizi di pompe funebri e attività connesse.
Ognuna delle attività che rimane aperta deve garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e le misure igenico-sanitarie per limitare al massimo la possibilità di contagio.
Il decreto è stato anticipato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nella serata dell’11 marzo 2020, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani.