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Coronavirus, decreto 11 marzo 2020: elenco negozi e attività aperte

Con il decreto dell’11 marzo 2020 il Governo intende inasprire le misure per far fronte all’emergenza coronavirus.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dpcm dell’11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020)

La misura prevede la chiusura di una serie di attività:

  • commerciali al dettaglio;
  • dei servizi di ristorazione;
  • delle attività inerenti i servizi alla persona.

Restano invece aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, il cui elenco è presente nell’allegato 1:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount di alimentari;
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • farmacie;
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività di ristorazione non riguarda le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

È permessa inoltre la ristorazione con consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività di confezionamento e di trasporto.

Le attività che somministrano alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante possono rimanere aperte.

Non sono infine oggetto della sospensione i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Tra le attività che non vengono sospese ci sono anche quelle individuate dall’allegato 2:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse.

Ognuna delle attività che rimane aperta deve garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e le misure igenico-sanitarie per limitare al massimo la possibilità di contagio.

Il decreto è stato anticipato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nella serata dell’11 marzo 2020, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani.