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ART.21

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli

agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti

disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono

riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere

concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa

integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un

periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi

oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per

le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo

delle prestazioni di disoccupazione agricola.

  1. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
  2. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per

l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province

autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze.

  1. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome

interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui

efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni

e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che

provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei

limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le

istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del

rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato

raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri

provvedimenti concessori.

  1. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di

Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto

Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che

autorizzano le relative prestazioni.

  1. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, primo

periodo. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della

prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto

legislativo n. 148 del 2015.

  1. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9