(+39) 0362 1975710 info@commercialistarubino.com

Art. 26

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata

di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. L’indennità di

cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa

complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche

in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.