Art. 26
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. L’indennità di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche
in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.