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Vi invio un estratto del decreto entrato in vigore , con riferimento ai soli art. 57 e 58, recanti misure fiscali a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi

TESTO PROVVISORIO

Art. 57

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria)

  1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono

sostituite da “e 24”;

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai

seguenti soggetti:

  1. a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono

stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e

centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub,

sale gioco e biliardi;

  1. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di

macchine e apparecchi correlati;

  1. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,

ludico, sportivo e religioso;

  1. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  2. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili,

nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  1. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi

educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo,

che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

  1. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  2. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  3. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  4. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  5. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e

lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  1. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,

lacuale e lagunare;

  1. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  1. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
  2. 3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di

cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di

marzo 2020 sono sospesi.

  1. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,
  2. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020

o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio

  1. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a),

applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi

del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro

il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere

dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

Art. 58

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

  1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  2. a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

  1. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  2. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
  3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le

disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

  1. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24

febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  1. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione

di sanzioni.

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.