Art. 62
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)
- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in … milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …