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Gentili Clienti,

Il decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ,  in data 17/3/2020 serie generale n.70- cosiddetto  D.L. “Cura Italia” contiene tutta una serie di proroghe, spostamenti e rinvii di versamenti, adempimenti tributari e quant’altro.

Si riportano alcuni degli articoli, riferiti alla generalità dei Ns Clienti, sia a alcuni di essi.

Art. 22-(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro ,trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

  1. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
  2. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l ’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

  1. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
  2. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
  3. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  4. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 23-(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

  1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospita ti in centri diurni a carattere assistenziale.
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
  8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
  9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  1. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 27-(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 37-(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

  1. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 38-(Indennità lavoratori dello spettacolo)

  1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornali e riversati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.
  2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa

complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 46-(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 49-(Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti

disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si

applicano le seguenti misure:

  1. a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5

milioni di euro;

  1. c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento

dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per

singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è

pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che

le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e

per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

  1. d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del

debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo

soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del

debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

  1. e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne

integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della

percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del

90 percento in riassicurazione;

  1. f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria

iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in

connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla

garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

  1. g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini

dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata

esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla

parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per

l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni

classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che

rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE)

  1. 651/2014.h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui

all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

  1. i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività

immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo

può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

  1. j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19,
  2. o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti

dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento,

ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

  1. k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in

riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila

euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del

1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e

concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui

attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione

autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari

l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e

senza valutazione;

  1. l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono

conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere

l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

  1. m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle

operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

  1. All’articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “organismi pubblici” sono inserite le parole “e privati”.

  1. Le garanzie di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono

concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di

un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni

finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

  1. Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario di cui al

decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa,

beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento

e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni

prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci

approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari

finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in

favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

  1. All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro

25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. Il Ministero dell’economia e delle finanze

adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

  1. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima

della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito

dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla

data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche

per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del

Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo

conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.

  1. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l’anno 2020.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui

all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e

della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per

l’anno 2020.

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle

imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore

delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il

medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei

finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse

necessarie ai fini dell’attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell’ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell’articolo 126, commi 5 e 8, del

presente decreto legge.

  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 54-(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

  1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria

disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

  1. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che

autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre

successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della

domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato

dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività

operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza

coronavirus;

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE).

  1. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,

su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

  1. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26del decreto legge n. 9/2020.
  2. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono

assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 56-(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)

  1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento

eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come

definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei

confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti

misure di sostegno finanziario:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla

data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi

accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in

tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  1. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre

2020 alle medesime condizioni;

  1. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali

agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è

sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione

è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che

assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere

di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  1. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza

diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

  1. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla

data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della

disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come

definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede

in Italia.

  1. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le

operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla

garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

  1. a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo

utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

  1. b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi

del comma 2, lettera b);

  1. c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o

dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del

comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al

comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e

con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di

finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti

agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le

eventuali integrazioni alle modalità operative.

  1. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo

gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi

delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti

prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura

del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione

speciale.

  1. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto

mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

(i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato

pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi

del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi

del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la

richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),

  1. b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,

lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell’importo delle rate o

dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della

richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

  1. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca,

entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione

speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al

comma 8.

  1. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle

procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del

Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di

garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

  1. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione

europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30

giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative

del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60-(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi

previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono

prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61-(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria)

  1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono

sostituite da “e 24”;

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai

seguenti soggetti:

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,

professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

  1. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub,

sale gioco e biliardi;

  1. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di

macchine e apparecchi correlati;

  1. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,

ludico, sportivo e religioso;

  1. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  2. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti

botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

  1. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione

professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di

guida professionale per autisti;

  1. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  2. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  3. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  4. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  5. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  1. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale,

lacuale e lagunare;

  1. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e

attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

  1. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  2. r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di

cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più

attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

  1. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di

cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di

marzo 2020 sono sospesi.

  1. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,
  2. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020

o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio

  1. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società

sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al

medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o

mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno

  1. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 62-(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla

fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra

l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2

marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata

2020.

  1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo

di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi

i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

  1. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  2. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
  3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a

prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o

professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo,

Cremona, Lodi e Piacenza.

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati

nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le

disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

  1. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione

entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a

decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  1. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione

di sanzioni.

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con

ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data

di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute

d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione,

rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai

sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate

dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5

rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 65-(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 88-(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquistodi biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai

contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

  1. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del

Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

  1. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal

decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 89-(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

  1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
  3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
  4. a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126;
  5. b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  6. c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’ articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.