Indicatori della Crisi
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dopo vari dibattiti a diversi livelli, ha varato il testo definitivo dell’art.13 Codice che fissa appunto gli indici rilevatori della crisi.
RITARDI NEI PAGAMENTI Si ritengono sempre reiterati e significativi i ritardi: a) che superano le soglie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 24 co. 1 CCI (Debiti per retribuzioni scadute da più di 60 giorni oltre soglia, Debiti per fornitori scaduti da più di 120 giorni oltre soglia ) o di cui all’art. 15 CCI (Creditori pubblici qualificati); più nel dettaglio: ØArt. 15 co.2 lett. a): Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica trimestrale pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro. ØArt. 15 co.2 lett. b): Ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000. ØArt. 15 co.2 lett. c): Sommatoria dei crediti affidati all’agente della riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superiore, per le imprese individuali a euro 500.000 e per le imprese collettiva euro 1.000.000. ØArt. 24 co.1 lett. a): Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. ØArt. 24 co.1 lett. b): Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. b) ovvero che comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori; c) ovvero che comportino grave pregiudizio negli approvvigionamenti; d) ovvero, nei confronti di istituzioni finanziare, ritardi di pagamento di oltre 90 giorni e superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default (limitatamente alla condizione oggettiva di default – past due criterion), nonchè ogni altra circostanza che determini la decadenza del beneficio del termine. Non rilevano: -) ritardi che dipendano esclusivamente da crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione diversa dagli enti in dissesto; -) ritardi nel pagamento dei fornitori che non travalicano il limite della fisiologia. I ritardi si considerano fisiologici se esistono tutte queste condizioni: assenza di solleciti di pagamenti con richieste di interessi di mora; prosecuzione delle forniture con le medesime condizioni di pagamento; fluidità degli approvvigionamenti. Le regole procedimentali in caso di superamento delle soglie sopra indicate , rimangono in capo agli organi interni preposti alla segnalazione dell’ allerta che si svolge davanti al’ lOCRI che è un organismo che verrà costituito presso ogni Camera di Commercio. |