Il contribuente compilando il modello Isa afferente la propria attività potrà immediatamente verificare il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (dove uno è il punteggio di scarsa affidabilità e 10 di massima affidabilità).
In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30, L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del co. 36-decies, art. 2 D.L. 138/2011, conv. con modificazioni in L. n. 148/2011;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e art. 54, co. 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, co. 1, D.P.R. n. 633/1972;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Con il Provvedimento 10.3.2019 sono state delineate le condizioni di accesso ai benefici premiali per il periodo d’imposta 2018, in quanto sono stati individuati i livelli minimi di affidabilità per beneficiare del regime premiale. A tal proposito, si veda la tabella [Benefici premiali per il periodo d’imposta 2018].
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente consegua, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa, sia redditi di lavoro autonomo, può accedere ai benefici se:
- applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Infine, si fa presente che nella determinazione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto del livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6.