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Il coefficiente individuale

Molti dei problemi operativi, sono dovuti alla presenza del c.d. “coefficiente individuale” positivo.

Il softwarIsa, infatti, considera fra gli elementi fondamentali per il calcolo delle varie posizioni anche il cosiddetto “coefficiente individuale”.

Si tratta di un parametro destinato a tradurre in termini statistici l’andamento del comportamento economico individuale del singolo contribuente negli otto anni precedenti (2010-2017).

Tralasciando i tecnicismi legati alle formule matematiche e statistiche è utile evidenziare, infatti, che, nella valutazione dell’affidabilità del contribuente, il software Isa tiene conto anche delle serie storiche di alcuni indicatori e dell’andamento degli stessi negli anni precedenti.

Un coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda “per il passato”, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione.

Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei punteggi negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.

In questi casi si consiglia di controllare fra i dati delle “precaricate” (ultima pagina del modello Isa stampato) l’entità delle percentuali attribuite dal software al coefficiente individuale, andando poi a spiegare la questione nel quadro annotazioni (si vedano in questo senso i paragrafi successivi) posto in calce al modello.

Le anomalie non risolvibili

Altro problema di carattere tecnico è legato al fatto che alcuni indicatori di anomalia, come detto, non sono risolvibili per il tramite dell’adeguamento.

Ad esempio l’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi di gestione” misura la rilevanza percentuale dei costi residuali di gestione indicati al rigo F23 (al netto di quanto indicato nei campi interni da 1 a 7 dello stesso rigo), sui costi totali.

Questo indicatore ha generato, con una certa frequenza, valutazioni insufficienti, in particolare per i professionisti, per gli intermediari del commercio e per i prestatori di servizi i cui costi complessivi sono relativamente bassi, ma anche per imprese strutturate con basso costo del venduto poiché i costi residuali comprendono oneri rilevanti come minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive, che in alcuni casi possono rappresentare un’alta percentuale sui costi totali.

Molti dei problemi, comunque, derivano dal fatto che, dai costi residuali di gestione ai fini del calcolo effettuato dall’indicatore non sono scorporate le imposte e tasse (ed in generale tutti i costi fiscali – es. spese per registrazione contratti, deduzione forfettaria agenti ecc…) così come le minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive o altri oneri straordinari.

Infine si segnala che ulteriori problematiche derivano dal fatto che il campo 9 (ma pure il campo 8) del rigo F23 non sono ricompresi fra i costi che il sistema sterilizza nel calcolo dell’indicatore.

Indicatore incidenza degli oneri finanziari netti

Sono stati rilevati numerosi problemi per molte società del comparto immobiliare anche sull’indicatore “incidenza degli oneri finanziari netti”.

In alcuni casi si trattava di imprese che contavano proprio nello strumento succeduto agli studi di settore per disattivare la disciplina sulle società di comodo sul periodo d’imposta 2018.

L’indice è, infatti, calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo.

Il problema si presenta con tutta la sua enfasi specie nelle realtà in cui i ricavi da locazione sono in diminuzione (es. viene meno un immobile dato in affitto) e con mutui elevati, per cui la componente di costo legata agli interessi passivi, fisiologicamente incomprimibile perché collegata all’entità dei finanziamenti, supera certe percentuali (stabilite dalla nota metodologica) proprio in rapporto al reddito operativo.

Del resto il risultato operativo determinato ai fini degli Isa non risente nemmeno come per il Rol calcolato per la deducibilità degli interessi passivi della possibilità di sommare al risultato operativo gli ammortamenti e i canoni leasing.

Le anomalie sul quadro A

Fra le diffuse anomalie non risolvibili con l’adeguamento dei ricavi ci sta anche quella relativa all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti (quadro A seconda colonna del modello).

L’indice di anomalia in questione scatta in presenza dell’indicazione nel modello Isa di una percentuale di apporto di lavoro prevista per ciascuna figura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) impiegato nell’attività d’impresa inferiore ad una determinata soglia stabilita dal software Isa.

Tale soglia varia in ragione della natura giuridica dell’impresa di appartenenza ed in funzione del numero dei soci/collaboratori partecipanti.

Molto spesso si verifica che la soglia presunta “pretesa” dal software è ben più elevata di quella che si riscontra nella realtà, specie nelle ipotesi in cui l’addetto presti attività anche in altre compagini societarie o abbia un’altra posizione individuale attiva, generando così l’evidenziarsi dell’indicatore di anomalia che pure in questo caso deprime in maniera significativa il voto finale. Anche qui l’incongruenza va rilevata nel quadro annotazioni pur senza alcuna possibilità pratica di rimozione.

Le note aggiuntive

La gestione delle annotazioni è un aspetto da tenere in debita considerazione nella gestione delle dichiarazioni relative al primo anno di applicazione degli Isa.

Grazie alla possibilità di effettuare specifiche annotazioni sul modello, infatti, è possibile comunicare all’Agenzia delle entrate una serie di informazioni che possono essere utili per spiegare perché, nel caso specifico, l’elaborazione dell’Isa di appartenenza e l’attribuzione del punteggio di affidabilità, è da ritenersi viziato, od in genere perché il calcolo Isa non assume valori corretti.

L’agenzia delle Entrate (e la Sose), nell’ambito dei chiarimenti varati nel corso di questi mesi (il riferimento è alle circolari 17/E del 2 agosto 2019 e da ultimo alla 20/E del 9 settembre), ha più volte evidenziato l’opportunità di specificare nella sezione “note aggiuntive” dei modelli Isa, ogni informazione utile per spiegare le criticità che possono scaturire dall’applicazione degli indici al caso concreto.

Questa sezione, quindi, realizza una sorta di “contraddittorio” anticipato (e unilaterale) tra contribuente e AdE finalizzato da un lato a prevenire eventuali richieste di chiarimenti e/o verifiche in capo a chi presenta significativi riscontri di anomalia nell’attribuzione del punteggio e, dall’altro, a fornire alle Entrate e alla Sose, una serie di informazioni utili in vista della successiva fase di revisione periodica degli Isa. Le note aggiuntive, quindi, possono essere utilizzate nei casi in cui il sistema non è stato in grado cogliere la specificità del caso ed ha attribuito un voto particolarmente basso in tema di indici di affidabilità e/o di anomalia.

Le casistiche sono moltissime. Solo per esemplificarne alcune: l‘esagerata incidenza dell’indicatore dei costi residuali di gestione; i riscontri, spesso anomali, in tema di apporto di lavoro dei soci amministratori; le distorsioni nel rapporto tra le spese per dipendente ed il valore aggiunto per addetto; la presenza di riduzioni dei dati di periodo in termini di ricavi e/o reddito rispetto alle informazioni storiche; le anomalie che spesso si riscontrano per i professionisti che utilizzano il sistema a “tariffa”.

In relazione alle situazioni che caratterizzano la struttura dell’attività esercitata, si potranno segnalare le eventuali condizioni di marginalità economica, il limitato apporto di tempo in relazione al lavoro svolto (stagionalità, pensionati, problemi di salute ecc…), gli eventuali problemi organizzativi e/o le peculiarità del tipo di attività esercitata non colte dal sistema. Nello spazio dedicato alle annotazioni, inoltre, si potranno indicare gli eventuali disallineamenti riscontrati tra le informazioni storiche non modificabili precaricate dall’Agenzia nel cassetto fiscale del contribuente e quelle corrette (è consigliabile comunque indicare anche le eventuali informazioni storiche precaricate errate e modificate volontariamente ed il perché).

Un aspetto che va tenuto debitamente presente è che l’eventuale gestione delle annotazioni per spiegare le criticità riscontrate, non consente comunque di migliorare il proprio punteggio di affidabilità complessivo.

Per cui in presenza di evidenti malfunzionamenti del sistema Isa rispetto al caso specifico, anche se il contribuente segnala l’errore, non potrà in alcun modo intervenire per migliorare il punteggio al fine di accedere, ad esempio, al regime premiale.

Di converso se il contribuente presenta un punteggio di affidabilità particolarmente basso dovuto al fatto che il sistema non è stato in grado di cogliere la peculiarità del caso, la gestione dello spazio annotazioni con la spiegazione dell’anomalia riscontrata, consentirà molto probabilmente allo stesso contribuente di evitare il rischio di finire in una lista selettiva per i successivi controlli.

Il sistema premiale

Il “regime premiale”, come noto, costituisce il pilastro su cui si regge l’intero sistema Isa. Ai contribuenti particolarmente virtuosi in termini di punteggio generale Isa (pari o superiore a 8), infatti, vengono attribuiti alcuni premi fiscali graduati in funzione del punteggio ottenuto (provvedimento dell’agenzia delle Entrate 126200/2019).

Esaminando sinteticamente il sistema di attribuzione del regime premiale va evidenziato che il raggiungimento dell’8 nella pagella fiscale consente l’esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali e l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Per essere esclusi dagli accertamenti di tipo analitico-induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/1972), bisogna aver guadagnato almeno un punteggio pari a 8,5. Infine, per ambire all’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo (sia quelle non operative che quelle in perdita sistemica) e dal rischio di determinazione sintetica del reddito complessivo, bisogna raggiungere un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 9. Per le Entrate, quindi, l’esonero dalla disciplina delle comodo e la copertura (parziale) da redditometro, sono i due vantaggi che devono essere riconosciuti ai contribuenti maggiormente virtuosi in termini di punteggio.

Va tenuto presente che, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni premiali previste dal sistema Isa.

Ricordiamo anche che è consentito al contribuente che intende migliorare il proprio indice di affidabilità per accedere ai regimi premiali previsti, indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi di reddito, anche se non risultanti dalle scritture contabili. In quest’ultimo caso sono dovute le maggiori imposte sui maggiori ricavi e/o compensi, da corrispondersi entro il termine di versamento del saldo delle imposte, eventualmente anche in forma rateale, ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 241/1997. La novità, rispetto agli studi di settore e ai parametri, sta nel fatto che nel mondo Isa è il contribuente a decidere a che livello adeguarsi. Si ricorda che l’adeguamento al ricavo congruo in tema di studi di settore, invece, prevedeva un solo livello (il famoso “ricavo puntuale”) al quale il contribuente doveva (eventualmente) uniformarsi al fine di completare l’operazione di adeguamento al risultato stimato dal software Gerico.

Visto di conformità

 Quello legato all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per coloro che presentano un punteggio Isa almeno pari a 8, è un bonus nuovo rispetto al sistema premiale che era previsto per gli studi di settore. In base a quanto previsto dal punto 2.3 del provvedimento 126200/2019, il limite Iva dei 50.000,00 si deve applicare cumulativamente considerando il credito 2019 e dei primi tre trimestri 2020. In questo senso, peraltro, si è espressa l’Agenzia delle entrate nella circolare 17/E/2019. L’esonero, in buona sostanza, interesserà la dichiarazione Iva annuale che si presenterà nel 2020 relativa all’anno solare 2019. Le prime compensazioni libere, quindi, si vedranno, a fronte di una risultato di affidabilità superiore ad 8 relativo al periodo 2018, solo nel corso del 2020, con una significativa dilatazione temporale sul piano della fruibilità del bonus.

In merito alla soglia dei 20 mila euro relativi alle imposte dirette e all’Irap, il provvedimento citato fa riferimento ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2018. Si tratta quindi di crediti già spendibili nel corso del corrente anno, per cui l’esonero dall’apposizione del visto impatterà già sulle dichiarazioni 2018 di prossima presentazione. In questo senso, infatti, nelle DR 2019 è previsto un apposito campo dedicato a segnalare i casi in cui il visto di conformità viene omesso in funzione del livello di affidabilità ottenuto grazie all’elaborazione degli Isa. Il limite dei 20mila euro è da ritenersi che si debba applicare separatamente in relazione alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e all’Irap. In senso conforme la citata circolare 17/E/2019.

Con l’esonero del visto, occorre comunque operare con attenzione. In presenza, infatti, di un successivo controllo da parte dell’agenzia delle Entrate  che comporti la contestazione di errori il cui esito possa far retrocedere il punteggio Isa ad un valore inferiore ad 8, in assenza del visto sulla dichiarazione originaria, le compensazioni saranno disconosciute con conseguenze in relazione ai versamenti indebitamente compensati che di fatto risulteranno omessi. In questo senso, si è espressa l’AdE nella circolare 20/E/2019. L’interpretazione, peraltro si presta a qualche censura.

È fuor di dubbio che il presupposto per fruire del regime premiale sia quello di indicare nei modelli dati corretti e completi, ma va tenuto presente che vi sono una serie di informazioni molto sensibili al punteggio Isa, che poggiano su aspetti di tipo valutativo e non di carattere oggettivo. Il caso paradigmatico è quello che riguarda la valutazione in termini percentuali, dell’apporto del lavoro da parte dei soggetti diversi dai dipendenti (tipicamente i soci d’opera anche se in via non esclusiva). Un diverso punto di vista da parte del contribuente che ha gestito l’Isa in sede dichiarativa e dell’Ufficio in sede di verifica, ben potrebbe stravolgere il punteggio di affidabilità e portare il contribuente da una situazione di piena virtuosità ad una quotazione che non avrebbe consentito l’accesso al premiale. Per questo sembra eccessivamente tranciante la posizione assunta dalle Entrate nella citata circolare 20/E/2019. Sarebbe stato più equo partire dal presupposto che è dal tipo di errore che devono scaturire le conseguenze per cui ad errori di lieve entità o più in generale scusabili, andrebbero correlati effetti proporzionati. Una soluzione avrebbe potuto essere quella di consentire ora per allora l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione a monte presentata senza, a certificare ex post la legittimità della compensazione effettuata, magari prevedendo in questi casi la sola irrogazione della sanzione fissa a carico del contribuente. Oppure si sarebbe potuto consentire al contribuente di scegliere, anche in questo caso ora per allora, se provvedere all’adeguamento in dichiarazione finalizzato ad ottenere ex post comunque il punteggio di affidabilità necessario per accedere al sistema premiale.

Un dubbio riguardava anche il perimetro di applicazione dell’esonero dall’applicazione del visto di conformità in caso di soggetti collettivi “trasparenti” virtuosi. Sul punto è arrivata una risposta ufficiale con l’interpello 411/2019 delle Entrate. Secondo l’Agenzia l’esonero dall’applicazione del visto di conformità, laddove l’ente collettivo raggiunga un punteggio pari o superiore a 8, non può mai, comunque, trasferirsi al socio e/o all’associato. Quindi anche se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante, si determina un’eccedenza di Irpef a suo credito, qualora la stessa sia stata utilizzata o verrà utilizzata in compensazione è in ogni caso necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non ammettendo, in buona sostanza alcuna osmosi fra la dichiarazione dell’ente collettivo e quella dei partecipanti. Una posizione, questa, a parere di chi scrive non del tutto condivisibile se si riflette sui casi in cui l’unico reddito dichiarato è quello derivante dalla partecipazione per cui il “credito” viene semplicemente ad essere recepito e liquidato dal socio (o dall’associato) nella propria dichiarazione dei redditi. L’esonero in capo all’ente collettivo, invece, è da ritenersi possa sicuramente applicarsi in presenza di eccedenze di ritenute Irpef ritornate all’ente collettivo da parte dei soci.

Società di comodo

Le società che ottengono un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 sono escluse dall’applicazione del regime delle società di comodo e quindi sia che esse siano non operative sia che esse si trovino nella condizione delle cosiddette perdite sistemiche. Trattandosi di una causa di esclusione essa va riscontrata nel periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo.

Analoga indicazione è prevista se l’affidabilità opera come causa di disapplicazione della disciplina per le società in perdita sistematica.

Ricordiamo che a differenza delle cause di esclusione, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata nel quinquennio di osservazione precedente. In relazione in particolare al modello redditi 2019 relativo al periodo d’imposta 2018, la causa di disapplicazione va riscontrata sul quinquennio 2013/2017, periodi nei quali, però, operavano gli studi di settore. Ne consegue che la società risultata in perdita sistematica nel periodo di imposta 2018 potrà disapplicare la disciplina delle società di “comodo” se, in uno qualsiasi dei periodi compresi nel quinquennio 2013-2017 è risultata congrua e coerente ai fini degli studi di settore.

Termini di accertamento

Nel regime premiale è anche prevista la riduzione dei termini di accertamento da parte degli organi preposti. Ricordiamo che secondo le regole ordinarie l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa). Sino all’annualità 2015 (dichiarazioni trasmesse nel 2016), è in vigore la disciplina antecedente alla legge 208/2015, e l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto se si tratta di dichiarazione omessa.

La riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti virtuosi Isa è stata fissata dal provvedimento 126200/2019 ad un anno a prescindere dalla quotazione espressa dal software Isa in termini di affidabilità fiscale, che comunque, ricordiamo, non deve essere inferiore a 8.

Risulta quindi al momento non fruibile la possibilità che la riduzione del termine di prescrizione possa aumentare per i contribuenti con un punteggio superiore a 8. Evidenziamo, infatti, che la disposizione originaria contenuta nel Dl 50/2017 prevede per i contribuenti virtuosi l’anticipazione «di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973».

È quindi chiaro che in base al dato normativo di riferimento in tema di Isa, l’anticipazione dei termini di prescrizione per l’attività di accertamento, ben potrebbe superare l’anno a fronte di un resoconto di affidabilità particolarmente elevato. Questa possibilità, però, non è stata presa in considerazione, quanto meno con riferimento al sistema premiale applicabile sugli Isa 2019 (periodo 2018). È un punto, ad ogni buon conto, su cui l’Agenzia farebbe bene a riflettere per un prossimo futuro in quanto un serio e significativo accorciamento dei termini in questione, potrebbe spingere non pochi contribuenti a valutare anche l’opportunità di uno sforzo economico per un adeguamento in dichiarazione.

Una veloce definitività dei rapporti tributari per i contribuenti particolarmente virtuosi (e quindi affidabili), dovrebbe rientrare di principio ed in sostanza in una seria applicazione del regime premiale.

Ricordiamo che la riduzione del termine di prescrizione dell’accertamento opera in relazione dei soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non anche alle altre categorie di reddito eventualmente dichiarate dal contribuente.

L’applicazione di questo bonus fiscale può presentare comunque tratti non perfettamente lineari quando sia il soggetto “trasparente” partecipato (si pensi ad una società di persone o ad un’associazione professionale) che la persona fisica “partecipante”, sono autonomamente soggetti ad Isa in quanto titolari di singole partite Iva. In questo caso il principio generale è che il regime premiale si debba applicare separatamente, in relazione alla posizione delle specifiche partite Iva (il soggetto partecipato da un lato e quello partecipante dall’altro). Si pensi però al seguente caso: professionista che partecipa ad un’associazione professionale “virtuosa” (voto superiore a 8) ma che in relazione alla propria posizione individuale ottiene un voto invece inferiore a 8. Come si applica in questo caso il bonus della riduzione dei termini di prescrizione per gli accertamenti fiscali? A logica il beneficio dovrebbe riguardare la sola quota di reddito “virtuoso” per cui, in questo caso, solo quello imputato per trasparenza all’associato nel quadro RH dall’associazione. Con la conseguenza, però, che la riduzione dei termini non riguarderà l’intero reddito di lavoro autonomo tassato in capo alla persona fisica (per quanto con due modalità distinte – RE lavoro autonomo personale e RH quello di partecipazione) ma solo la quota parte a lui attribuita dall’ente collettivo (il quadro RH). Ovviamente nel caso opposto il sistema si invertirebbe.

Redditometro

Occorre premettere, sul punto, che ad oggi il cosiddetto “accertamento sintetico da redditometro” è sostanzialmente disinnescato e come questo, quindi, anche la portata effettiva del premiale in questione l’articolo 10 del Dl 79/2018 ha infatti abrogato il provvedimento attuativo dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 (redditometro) con decorrenza dal 2016.

Un altro aspetto ad ogni buon conto affossa ulteriormente l’interesse del bonus in questione (che ricordiamo è applicabile a coloro che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità Isa almeno pari a 9). Ci riferiamo al fatto che la condizione posta per la fruizione del bonus è che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi (nell’analogo premiale degli studi di settore il limite era fissato a un terzo) il reddito dichiarato. A fronte di un reddito di lavoro autonomo di 30mila euro, ad esempio, la copertura del premiale sarà travolta se l’applicazione del redditometro porterà all’accertamento di un maggior reddito superiore a 20mila euro. Si tratta evidentemente di una soglia molto bassa.

Occorrerà ulteriormente capire se il premio si renderà applicabile ai soli imprenditori individuali e lavoratori autonomi o anche ai soci persone fisiche di società trasparenti. In passato, in relazione al regime analogo previsto per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, l’agenzia delle Entrate (circolare 25/2012) ne aveva escluso l’applicabilità.

regime Premiale e ravvedimenti postumi

Da ultimo si evidenzia che il ravvedimento postumo è irrilevante ai fini della fruizione del regime premiale se la correzione avviene oltre i “termini ordinari” (circolare 20/E/2019): nel documento l’Agenzia precisa che il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario per l’ottenimento degli stessi, è vincolato all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione della dichiarazione “entro i termini ordinari”.  Ciò significa, quindi, che in caso di correzione postuma della dichiarazione a suo tempo presentata da cui derivi per effetto del ricalcolo della specifica posizione Isa un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati originari (errati), il contribuente non può avvalersi ex post dei benefici del regime premiale. La risposta, va detto, è aderente al contenuto letterale del comma 1-bis dell’articolo 9 del Dl 50/2017, ma restano comunque alcune perplessità di fondo proprio sui possibili risvolti pratici di tale disposizione.

Se la logica del ravvedimento dichiarativo, infatti, è quella della sostituzione a tutti gli effetti della dichiarazione originaria con quella emendata per via degli errori che affliggevano il modello a suo tempo presentato, non si comprende per quale motivo gli effetti delle modifiche non possano riverberarsi anche sui risultati degli Isa ai fini del regime premiale, pur comprendendo che in taluni casi l’applicazione retroattiva del regime premiale è sostanzialmente impossibile (si pensi, ad esempio, all’esonero dall’applicazione del visto di conformità) e in taluni casi problematica (si pensi alla riduzione di un anno dei termini di accertamento).

C’è anche da interrogarsi su cosa si intenda per “momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari”. È da ritenere, al riguardo, che per dichiarazione presentata entro i termini ordinari si debba intendere anche quella presentata tardivamente ma entro i 90 giorni dalla scadenza, visto il trattamento di assoluto favore riservato ai fini sanzionatori per tale fattispecie (sanzione fissa in luogo di quella proporzionale – cfr. circolare 42/E/2016).

Se così non fosse, infatti, tutte le dichiarazioni tardive presentate nei 90 non consentirebbero l’accesso ai benefici premiali anche in presenza di un punteggio Isa superiore alla soglia prevista.