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Corrispettivi di ristoranti ed alberghi da certificare con scontrino o fattura elettronica? A fare la differenza è il cliente che effettua il pagamento, se consumatore finale o agenzia viaggi. I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’interpello n. 486 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 novembre 2019.

Corrispettivi di ristoranti ed alberghi da certificare mediante lo scontrino telematico o con la fattura elettronica?

La domanda si pone in tutti quei casi in cui il ristoratore o l’albergatore si interfacciano con agenzie di viaggio che acquistano i servizi di pernottamento e ristoro in nome dei propri clienti.

Se le prestazioni sono rese nei confronti dei consumatori finali, non è detto che il corrispettivo sia effettivamente pagato da questi. Capita non di rado che sia direttamente l’agenzia viaggi a pagare, in nome del cliente, e che questi versi esclusivamente la quota dovuta per i servizi extra.

La gestione degli adempimenti necessari per la certificazione dei corrispettivi relativi a ristoranti ed alberghi in tal caso si complica, ma a rispondere ai dubbi dei contribuenti è l’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta all’interpello n. 486 del 14 novembre 2019 viene delineata una doppia via: se il pagamento è effettuato dall’agenzia viaggi, il ristorante o l’albergo dovrà emettere fattura elettronica.

Al contrario, qualora il pagamento venisse effettuato direttamente dal cliente, si renderebbe necessario emettere lo scontrino elettronico, ovvero effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 486 scioglie i dubbi del settore alberghiero e della ristorazione sui nuovi obblighi in materia di certificazione delle operazione in vigore dal 2020.