Circolari 24 Fisco del 8 luglio 2019
Le norme sulla detrazione per le spese di riqualificazione energetica, volendo, in questa sede, tracciarne solo le caratteristiche essenziali, sono state inizialmente inserite nel nostro ordinamento dall’articolo 1, commi 344 , 347 , 353, 358 e 359 , della Legge 296 del 2006. Si trattava, all’inizio, di una detrazione pari al 55 per cento e in seguito maggiorata portandola al 65 per cento, attraverso varie proroghe annuali, attualmente fino al 31 dicembre 2019.
Ora la norma è disciplinata anche dall’articolo 14 del decreto-legge 63 del 2013 .
Da un punto di vista soggettivo possono usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica i contribuenti indicati nella tabella che segue.
Detrazione per la riqualificazione energetica: i soggetti beneficiari | |
Persone fisiche (compresi artisti e professionisti), gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 non titolari di reddito di impresa | Soggetti titolari di reddito d’impresa (limitatamente alle spese per l’esecuzione di interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale) |
Sempre sul fronte del profilo soggettivo, possono usufruire dell’agevolazione, oltre che il proprietario e il nudo proprietario, anche il titolare di un diritto reale sul bene, quale, ad esempio, l’usufruttuario, nonché l’inquilino o il comodatario ed i condomini per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, per le spese sostenute e rimaste a loro carico.
La detrazione, inoltre, può essere utilizzata anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, conviventi con il soggetto che è possessore o detentore dell’unità immobiliare.
E’ bene far presente che non possono, invece, beneficiare della detrazione le società esercenti attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in relazione alle spese di ristrutturazione di un immobile merce.
La normativa sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, infatti, ha come fine il miglioramento degli edifici esistenti a favore esclusivamente dei loro utilizzatori e non anche dei soggetti che ne fanno commercio.
Da un punto di vista oggettivo la detrazione compete in relazione agli interventi su parti di edifici o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, come detto posseduti o detenuti.
Mancando una limitazione dell’agevolazione alle sole unità immobiliari «residenziali», si evince come la detrazione in oggetto competa in relazione agli interventi eseguiti su tutti gli edifici, compresi quelli ad uso commerciale o strumentali all’esercizio di impresa, arte o professione, ove non contrariamente previsto dalla norma.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 , che la prova dell’esistenza dell’edificio stesso è data dalla sua iscrizione in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento delle imposte catastali, ove dovute.
Va inoltre osservato come il requisito dell’«esistenza», nell’ipotesi di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, richieda una “fedele ricostruzione” dell’edificio per poter fruire del beneficio in esame.
La detrazione del 65 per cento spetta per le spese indicate dalla norma che, nella maggiora parte dei casi, ne individua anche la detrazione massima, così come indicato nella tabella che segue e anche in prosieguo.
Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione | |
Spese oggetto di agevolazione | Agevolazione massima |
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | fino ad Euro 100.000 |
Interventi su edifici (o parti di edifici o unità immobiliari) esistenti riguardanti strutture opache orizzontali come coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi | fino ad Euro 60.000 |
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali | fino ad Euro 60.000 |
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione | fino ad Euro 30.000 |
Volendo evidenziare le spese principali oggetto di agevolazione e senza soffermarsi sulle maggiorazioni previste per talune spese, ivi comprese quelle effettuate su edifici che si trovano in zone sismiche, la detrazione del 65 per cento spetta anche per i seguenti interventi:
-relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute fino al 31 dicembre 2021;
-relativi all’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, individuate dalla norma, e fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000;
-relativi all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000.
E’ ridotta, invece, al 50 per cento della spesa sostenuta, la detrazione relativa a:
-spese, sostenute dal primo gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
-spese, sostenute dal primo gennaio 2018, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
-spese, sostenute dal primo gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari;
-spese sostenute, dal primo gennaio 2019, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
-spese sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di euro 30.000.
si applica ancora la detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La legge di stabilità 2016 ha, inoltre, esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
E’ bene far presente che questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
Nel caso in cui sia possibile cumulare più interventi agevolabili il limite massimo della detrazione è dato dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Qualora venga compiuto un intervento astrattamente riconducibile a due diverse fattispecie agevolabili, come è facile immaginare, è possibile usufruire di una sola agevolazione.