Dal 2020 flat tax fino a 100.000 euro per imprese individuali e professionisti
La nuova misura, disciplinata dall’art. 1, commi da 17 a 22, dovrebbe entrare in vigore dal 2020 e prevede, diversamente dai forfettari con ricavi/compensi fino a 65.000 euro, la determinazione del reddito secondo le regole previste dal TUIR; tale reddito, benché a determinazione ordinaria, viene però sottratto alla progressività dell’Irpef ed assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%.
1.3.1. Soggetti interessati
Il nuovo regime sostitutivo riservato al “popolo delle partite IVA” si applicherà, come accennato, ad imprenditori individuali e professionisti con ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.
Ai fini dell’individuazione di tali soglie di ricavi/compensi la norma stabilisce che:
-nel primo esercizio di attività va eseguito il ragguaglio ad anno;
– non rilevano i ricavi o i compensi derivanti dall’adeguamento in dichiarazione ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017;
– nel caso di esercizio contemporaneo di più attività deve essere assunta la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Già ad una prima analisi della norma sembra chiaro che il perimetro soggettivo della disposizione in esame appare nettamente distinto rispetto a quello dei contribuenti in regime forfetario ed allo stesso non sovrapponibile; se da un lato non è in discussione il fatto che in presenza di ricavi o compensi superiori a 65.000 euro non è in alcun modo possibile applicare il regime fiscale previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, è del pari evidente che per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi al di sotto di tale soglia e che sono potenzialmente in grado di applicare detto regime forfetario, la sola alternativa a quello che per loro è un regime “naturale” è rappresentata dal regime ordinario di tassazione Irpef, non essendo possibile l’esercizio dell’opzione per la determinazione ordinaria del reddito ed il conseguente assoggettamento all’imposta sostitutiva del 20%.
1.3.2. Cause di esclusione
Le cause di esclusione previste all’art. 1, comma 19, della legge di bilancio per il 2019 ricalcano quelle previste in riferimento al regime forfetario “allargato” previsto dalla L. n. 190/2014.
In questo senso non possono applicare l’imposta sostitutiva del 20%:
- i soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio il patent box) o di regimi speciali ai fini IVA;
Al riguardo vanno tuttora considerati validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E del 2016, laddove erano stati ritenuti incompatibili con il regime forfetario previsto dalla L. n. 190/2014, e quindi anche con la nuova imposta sostitutiva del 20%, i seguenti regimi speciali IVA:
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- i soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli che risiedono in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, detengono una partecipazione in una società di persone, in una impresa familiare o in una associazione professionale;
- i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore individuale o professionista;
- i soggetti che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
1.3.3. Applicazione dell’imposta sostitutiva
La nuova flat tax prevede, come ricordato in premessa, la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (art. 66 per gli imprenditori individuali ed art. 54 per gli esercenti arti e professioni) ed il successivo assoggettamento di detto reddito ad una imposta fissa del 20%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.