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È legge il nuovo «condono», definito metaforicamente «pace fiscale», contenuto nel D.L. 23.10.2018, n. 119 in vigore dal 24.10.2018.

Il provvedimento, che suscita non pochi dubbi, appare poco organico e impreciso nel delineare i vari istituti di «pacificazione».

Nella parte che segue è esposta la disciplina limitatamente all’art. 1 («Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione») e all’art. 2 («Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento»).

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

L’art. 1, D.L. 23.10.2018, n. 119, in vigore dal 24.10.2018, introduce la possibilità di definire in via agevolata, entro il 31.5.2019, i processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), per tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno emanate ulteriori istruzioni per l’attuazione del citato art. 1, D.L. 119/2018.

Nella parte che segue è esposta la relativa disciplina.

Natura giuridica delle dichiarazioni di regolarizzazione

La natura giuridica della dichiarazione di regolarizzazione, di cui all’art. 1, D.L. 119/2018, non è di immediata comprensione, sebbene sia comunemente definita, tout court, come dichiarazione«integrativa».

Vero è che la norma consente di definire il contenuto (integrale) dei processi verbali di constatazione senza fare alcun cenno alla presentazione o meno delle ordinarie dichiarazioni relative a quei tributi e periodi d’imposta constatati.

La stessa relazione illustrativa al decreto legge fa espresso riferimento alla «possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa».

In ogni caso il «condono» elimina le conseguenze afflittive delle violazioni a condizione che il contribuente paghi, ora per allora, il «quantum» dovuto a titolo di imposta, come risultante dal processo verbale di constatazione.

La questione merita, comunque, qualche riflessione.

Dichiarazione di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali

La prima ipotesi riguarda la dichiarazione del contribuente diretta a «regolarizzare» violazioni constatate nel processo verbale e relative a tributi e periodi d’imposta oggetto di dichiarazioni fiscali validamente e tempestivamente presentate. In tal caso non è dubbio che l’atto di regolarizzazione assolva una funzione integrativa, ovvero «integra», in aumento, gli imponibili delle dichiarazioni (dei redditi, dell’Irap, dei sostituti di imposta, ecc.) già, a suo tempo, presentate, sebbene abbia natura ed effetti giuridici differenti dalle ordinarie dichiarazioni integrative ex art. 2, co. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322.

Queste ultime, infatti, condividono con le dichiarazioni fiscali originarie, la natura giuridica di manifestazioni di scienza (e non di atti giuridici negoziali) e possono rettificare, dopo la scadenza del termine per la presentazione, le dichiarazioni fiscali anche a favore del contribuente.

La dichiarazione di «regolarizzazione» (integrativa) in questione costituisce, invece, ad avviso di chi scrive, un atto negoziale (dichiarazione di volontà e non di scienza) mediante il quale il contribuente rimuove le conseguenze dell’evasione presunta in presenza di imposte inferiori a quelle constatate dal processo verbale, usufruendo di un trattamento premiale consistente nella non applicazione di sanzioni e interessi. Si tratta, infatti, di una dichiarazione ontologicamente differente rispetto alla dichiarazione tributaria, tradizionalmente ricostruita quale dichiarazione di scienza, come tale rettificabile ove affetta da errore. In particolare, la dichiarazione da «condono» (perché di condono si tratta) deve considerarsi quale atto di volontà finalizzato all’accesso ad un regime di definizione legale del rapporto tributario.

Dichiarazione di regolarizzazione in assenza di dichiarazioni fiscali

La seconda ipotesi riguarda la dichiarazione diretta a «regolarizzare» violazioni relative a dichiarazioniomesse che, ovviamente, non possono formare oggetto di «integrazione» stricto sensu.

In tal caso, infatti, l’atto di regolarizzazione vale quale prima dichiarazione. Ebbene in tal caso il Legislatore consente al contribuente di presentare la dichiarazione, a suo tempo omessa, senza subire alcuna aggravio di sanzioni e interessi, ma pagando i soli tributi a suo tempo dovuti.

In tal caso non mi pare certa la natura di atto negoziale di una regolarizzazione che, in buona sostanza, comporta una «eccezionale» riapertura dei termini per la presentazione di dichiarazioni fiscali a suo tempo omesse.

Atti definibili

Oggetto della definizione agevolata sono i processi verbali di constatazione (pvc), di cui all’art. 24, L. 7.1.1929, n. 4, cioè i verbali che, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, vanno a lui consegnati in conclusione dell’attività di controllo degli uffici dell’Agenzia o della Guardia di finanza e che riportano le eventuali violazioni e i relativi addebiti.

In particolare la definizione agevolata si applica alle somme accertate nei processi verbali di constatazione:

  • redatti ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 («Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie») secondo cui «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale» Con l’indicato processo verbale possono essere documentati illeciti tributari sia amministrativi, sia penali. In tal ultima ipotesi il Legislatore non ha posto, tuttavia, quale fatto ostativo per accedere alla definizione agevolata, la segnalazione di reato alla Procura della repubblica; ne consegue che il contribuente, nonostante la segnalazione di reato, potrà egualmente beneficiare della definizione agevolata;
  • consegnati al contribuente entro il 24.10.2018.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i processi verbali di constatazione per i quali, alla data del 24.10.2018, sia stato notificato un avviso di accertamento o sia stato ricevuto un invito per l’accertamento con adesione ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 218/1997. Si tratta di inviti al contraddittorio nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Imposte definibili

Le imposte definibili sono quelle di cui alle violazioni rilevate nel processo verbale di constatazione in materia di:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires) e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • Irap;
  • imposta sul valore degli immobili all’estero – Ivie;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero – Ivafe;
  • imposta sul valore aggiunto – Iva.

Condizione per l’inoltro della dichiarazione di regolarizzazione, da presentare entro il 31.5.2019 (con le modalità stabilite da un emanando provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), è che riguardi violazioni relative ai periodi di imposta per i quali, alla data del 24.10.2018, non siano scaduti i termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette (ex art. 43, D.P.R. 600/1973) e dell’Iva (ex art. 57, D.P.R. 633/1972) (termini, peraltro, prorogati di due anni per i periodi d’imposta sino al 2015, cfr. art. 1, co. 9).

Ai fini del calcolo dei termini di decadenza, occorre tenere conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009), sia ai fini dell’accertamento, sia della contestazione di sanzioni.(1)

Divieto di utilizzo delle perdite

Il «perdono» del Legislatore ha come contropartita l’accettazione integrale del maggior imponibile accertato dai verificatori, senza alcuna possibilità di riduzione.

Per tale ragione è vietato utilizzare nella dichiarazione di regolarizzazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite (ex artt. 8 e 84, D.P.R. 917/1986 che rispettivamente disciplinano le modalità di computo delle perdite e il relativo regime di riportabilità nel tempo), anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.

Il divieto si applica anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nel periodo di imposta oggetto della regolarizzazione.

Soggetti che producono redditi in forma associata

Se il processo verbale di constatazione è redatto nei confronti di soggetti in regime di trasparenza fiscaleovvero:

  • che producono redditi in forma associata ex art. 5, D.P.R. 917/1986 (società di persone, associazioni non riconosciute per l’esercizio di arti e professioni, imprese familiari);
  • società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, D.P.R. 917/1986) ed il cui reddito è imputato direttamente a ciascun socio «per trasparenza», secondo lo stesso criterio dettato per le società di persone),

fermo restando la dichiarazione di regolarizzazione dell’ente per i tributi ad esso imputabili (essenzialmente Iva, Irap), anche ciascun socio può presentare la dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione a lui imputabile.

Determinazione e pagamento dei tributi e perfezionamento della definizione agevolata

L’ammontare dei tributi dovuti in ragione dei maggiori imponibili accertati nel processo verbale di constatazione è effettuata dallo stesso contribuente in autoliquidazione. Si tratta, quindi, lato sensu, di un atto di tipo collaborativo del contribuente con l’Amministrazione finanziaria fondato sul principio dell’autoliquidazione delle imposte, sebbene, come già detto, la dichiarazione di definizione agevolata non svolga la stessa funzione della dichiarazione ordinaria e non ne condivida la natura giuridica di manifestazione di scienza non negoziale che porta a conoscenza dell’Ufficio la situazione fiscale del contribuente in modo che questi possa esercitare il potere impositivo.

La regolarizzazione avviene versando le sole imposte autoliquidate per tutte le violazioni constatate in ciascun periodo d’imposta e per tutti i periodi d’imposta, nel termine del 31.5.2019. Vale a dire che, di norma, non è possibile «condonare» solo alcuni periodi d’imposta ovvero solo alcuni tributi.

Non sono applicate né le sanzioni collegate al tributo (irrogabili contestualmente all’avviso di accertamento ex art. 17, co. 1, D.Lgs. 472/1997 secondo cui le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica), né gli interessi (ma vedi infra per i debiti relativi a risorse dell’Unione europea).

La definizione agevolata si perfeziona, oltre che con la presentazione della dichiarazione, con il versamento entro il 31.5.2019 dei tributi dovuti, alternativamente:

  • in un’unica soluzione;
  • della prima rata del debito dilazionato, entro il 31.5.2019. Il debito è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per gli adempimenti successivi si applica l’art. 8, co. 2, 3 e 4 D.Lgs. 218/1997 in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate.

È, comunque, esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. 241/1997.

In particolare il citato art. 8, D.Lgs. 218/1997 (per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione) dispone:

  • al comma 2 che l’importo della prima rata va versato entro venti giorni dalla redazione dell’atto (nel caso di specie, il Pvc), mentre per le rate successive alla prima che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  • al comma 3 che, entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione;
  • al comma 4 che il versamento delle somme dovute va effettuato dal contribuente mediante versamenti unitari (modello F24) e che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applica l’art. 15-ter, D.P.R. 602/1973 (decadenza dal beneficio della rateizzazione e iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti).

Pvc relativo a più periodi d’imposta

Come detto la definizione agevolata avviene versando le sole imposte autoliquidate per tutte le violazioniconstatate in ciascun periodo d’imposta e per tutti i periodi d’imposta, nel termine del 31.5.2019. Vale a dire che non è possibile «condonare» solo alcuni periodi d’imposta o solo alcuni tributi. Un forte dubbio si pone, tuttavia, per l’ipotesi di processo verbale relativo a più anni (ad esempio 2013-2017), qualora l’Ufficio fiscale, prima del 24 ottobre 2018 abbia notificato un atto di accertamento, ad esempio per il solo anno 2013; avviso impugnato dal contribuente con ricorso presentato ante 24.10.2018.

L’interpretazione rigorosa e letterale della norma «è possibile definire solo i verbali per i quali alla predetta data (24.10.2018, n.d.A.) non è stato ancora notificato un avviso di accertamento» escluderebbe la definizione agevolata.

Ad avviso di chi scrive può concludersi in senso opposto considerando che, escluso il periodo d’imposta oggetto di un processo tributario pendente, definibile ai sensi dell’art. 6, D.L. 119/2018, il processo verbale, per tutti gli altri esercizi, è ancora l’unico provvedimento cui fare riferimento.

Mancato perfezionamento

Come detto la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento entro il 31.5.2019 dell’intera somma dovuta o della prima rata.

Ne consegue che la definizione agevolata non si perfeziona nel caso di mancata dichiarazione o di tempestivo versamento. In tal caso l’Ufficio fiscale competente procederà alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta. Per evitare ogni decadenza, il Legislatore ha disposto che i termini per l’accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni (in deroga all’art. 3, co. 1, L. 212/2000, Statuto del Contribuente, che dispone l’irretroattività delle norme tributarie; norma, quest’ultima, «abitualmente» violata dallo stesso Legislatore che l’ha redatta).

Anche se la norma non lo dice espressamente mi pare ovvio che la proroga debba interessare tutti i processi verbali riferiti ai periodi d’imposta sino al 2015, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno oggetto di «condono». Se così non fosse avremmo che il termine per la notifica dell’atto di accertamento per l’anno 2013 verrebbe a scadere prima del termine (31.5.2019) fissato dal Legislatore per la dichiarazione di condono.

Debiti relativi a risorse Ue

Oltre al pagamento integrale del tributo sono, comunque, dovuti gli interessi per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio del 26.5.2014, vale a dire prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Per tali somme il debitore, a decorrere dall’1.5.2016, deve corrispondere gli interessi di mora previsti ex art. 114, par. 1, Nuovo Codice doganale comunitario, di cui al Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.10.2013, fatto salvo quanto previsto al par. 3 e 4 dello stesso art. 114. In particolare l’art. 114

a) al par. 1 dispone che:

  • sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento;
  • per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali (attualmente i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono fissati rispettivamente in misura pari allo 0,00%, allo 0,25% e allo 0,40%);

b) al par. 3 consente alle autorità doganali di rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Il par. 4 dispone che le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l’importo per ciascuna è inferiore a € 10.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’art. 2, D.L. 119/2018 consente la definizione agevolata mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate, senza sanzioniinteressi ed eventuali somme accessorie dei seguenti atti:

  • avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, atti di recupero;
  • inviti al contraddittorio;
  • accertamenti con adesione.

Tutti i soggetti coobbligati (ad esempio ai fini dell’imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali) possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi (art. 2, co. 7, D.L. 119/2018).

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi dagli Uffici fiscali ai fini della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) ex art. 5-quater, D.L. 28.6.1990, n. 167. La preclusione opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura (art. 2, co. 6, D.L. 119/2018).(2)

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9.11.2018, n. 298724, sono state emanate disposizioni per l’attuazione del citato art. 2, D.L. 119/2018.

differenza della dichiarazione di regolarizzazione, di cui all’art. 1, D.L. 119/2018, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto per le sole imposte nei termini fissati dalla legge; si tratta, quindi, di una manifestazione di volontà per comportamento concludente (facta concludentia).

Nella parte che segue è esposta la relativa disciplina.

Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, e atti di recupero

La norma consente ai contribuenti di definire gli atti di accertamento, atti di rettifica e di liquidazione (in «acquiescenza») e gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, ex art. 1, co. 421- 423, L. 311/2004, pagando solo le maggiori imposte, senza versare gli interessi e le sanzioni, previa rinunciaall’impugnazione o alla formulazione di istanza di accertamento con adesione.

Sono altresì definibili gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15, D.Lgs. 218/1997 («Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione»), gli atti di accertamento ex art. 9, co. 3-bis, D.L. 16/2012 emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e della connessa Iva all’importazione (vedi anche art. 1, Provv. Agenzia Entrate 9.11.2018, n. 298724).

Sono esclusi da questa definizione agevolata:

  • gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater, D.L. 167/1990. La preclusione opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa;
  • gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base all’art. 6, D.L. 119/2018.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre, a decorrere dal 24.10.2018, altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione.

Presupposti per la definizione agevolata

In particolare gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, sono ammessi alla definizione agevolata alle seguenti condizioni:

  • siano stati notificati entro il 24.10.2018;
  • alla data del 24.10.2018 siano pendenti ovvero non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
  • la procedura agevolata sia perfezionata con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, in unica soluzione o, in alternativa, della prima rata entro il 23.11.2018 o, se più ampio, entro il termine (60 giorni) per la proposizione del ricorso, ex art. 15, co. 1, D.Lgs. 218/1997, che residua dopo la data del 24.10.2018.

In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 218/1997 (istanza del contribuente anteriormente alla presentazione del ricorso, di istanza di accertamento con adesione), eventuali istanze per lo scomputo delle perdite ex art. 42, co. 4, e art. 40-bis, co. 3, D.P.R. 600/1973 e art. 7, co. 1-ter e art. 9-bis, co. 2, D.Lgs. 218/1997, presentate entro il 23.10.2018. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve rinunciare, con decorrenza 24.10.2018, a tali istanze. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente Ufficio prosegue le ordinarie attività. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell’art. 2, D.L. 119/2018 annotato e gli atti impositivi proseguono secondo l’ordinario iter processuale ovvero se divenuti definitivi con l’attività di riscossione.

La ratio legis è evidente. La norma è diretta esclusivamente a quegli atti impositivi per i quali, alla data del 24.10.2018, non sia stato avviato il processo e «agevola» il contribuente che rinunzia al contenzioso, oltre che ad ogni eventuale istanza, in «corrispettivo» della rinunzia del Fisco alle sanzioni e agli interessi, altrimenti dovuti.

Ne consegue che, per l’ipotesi di ricorso (anche ove sia presente la mediazione obbligatoria ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992) presentato dopo il 24.10.2018, il contribuente non potrà accedere alla definizione agevolata ex art. 2, D.L. 119/2018.

Modalità di pagamento delle somme dovute

Come già detto la procedura agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, entro il 23.11.2018, alternativamente:

a) in un’unica soluzione;

b) della prima rata del debito rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per gli adempimenti successivi si applica l’art. 8, co. 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997 (per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione) in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate; in particolare:

  • le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  • entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento;
  • in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applica l’art. 15-ter, D.P.R. 602/1973 (decadenza dal beneficio della rateizzazione e iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti).

È esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Per la definizione agevolata il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al modello F24, l’anno di riferimento.

Definizione agevolata di debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue

Oltre al pagamento integrale del tributo sono, comunque, dovuti gli interessi, a decorrere dall’1.5.2016, per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio del 26.5.2014. Stante l’identità di disciplina rinviamo a quanto già esposto in precedenza.

Inviti al contraddittorio

La definizione agevolata si applica agli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e dell’Iva e delle altre imposte indirette (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c) e art. 11, co. 1, lett. b-bis), D.Lgs. 218/1997), notificati entro il 24.10.2018, mediante il pagamento delle sole imposte.

Si tratta dei casi in cui l’Ufficio fiscale invia al contribuente un invito a comparire indicando, tra l’altro, l’importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.

Gli inviti al contraddittorio sono ammessi alla definizione agevolata alle seguenti condizioni:

  • oltre come già detto che siano stati notificati entro il 24.10.2018;
  • alla data del 24.10.2018 non sia stato sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento
  • la procedura agevolata sia perfezionata con il pagamento, come già detto, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, entro il 23.11.2018 in un’unica soluzione ovvero della prima rata del debito dilazionato. Il debito è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per gli adempimenti successivi si applica l’art. 8, co. 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997 in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. In caso di mancato perfezionamento il procedimento amministrativo avviato con gli inviti prosegue.

È, comunque, esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. 241/1997.(3)

Modalità di versamento

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.

Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, per il versamento delle somme dovute, il contribuente per la compilazione del:

  • modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
  • modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10 «Estremi dell’atto o del documento» i seguenti dati: campo anno 2018, campo numero 99999999107.

Accertamenti con adesione

La definizione agevolata si applica anche agli accertamenti con adesione, sia per le imposte sui redditi e Iva, sia per altre imposte indirette (di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. 218/1997), alle seguenti condizioni:

  • avviati per iniziativa del contribuente o dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere alla notifica di atti di accertamento e sottoscritti entro il 24.10.2018, ma a tale data non perfezionati (cioè per i quali non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento);
  • la procedura agevolata sia perfezionata con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi e eventuali accessori, entro il 13.11.2018 in un’unica soluzione ovvero della prima rata del debito dilazionato. Il debito è rateizzabile in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per gli adempimenti successivi si applica l’art. 8, co. 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997 in materia di rateazione, attestazione dell’avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. In caso di mancato perfezionamento il procedimento amministrativo prosegue.

È, comunque, esclusa la compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. 241/1997.

Modalità di versamento

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.

Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, indicando:

  • i codici tributo relativi alle somme dovute;
  • il codice atto o il numero di riferimento;
  • il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento.

Occorre, inoltre, tener conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’Ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

Atti definibili senza tributi (Provv. Agenzia Entrate 9.11.2018)

Di norma i contribuenti possono definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24.10.2018, con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, indicate negli atti del procedimento di accertamento, escluse sanzioni e interessi.

Nei casi in cui nell’atto non sono indicati tributi e contributi e in assenza di importi da versare, i contribuenti possono manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione, in carta libera, dichiarando di voler perfezionare il procedimento di accertamento definibile in via agevolata.

La comunicazione va presentata agli Uffici competenti entro gli stessi termini per il versamento previsti per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio competente.

Tale ipotesi possono verificarsi, ad esempio in caso di rettifica di minor perdita, di rettifica di imponibile Ires o Irpef nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986 (società di persone, ecc.) ovvero di soggetti che hanno esercitato l’opzione ex artt. 115 o 116, D.P.R. 917/1986, oppure di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta esistenti.

Società e associazioni sportive dilettantistiche (Provv. Agenzia Entrate 13.11.2018)

Alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, notificati o sottoscritti entro il 24.10.2018, riferiti a società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni, il Provv. Agenzia Entrate 13.11.2018 rinvia all’applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui:

  • al Provv. Agenzia Entrate  9.11.2018,  punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 2.2, 2.3 e 2.7
  • all’art. 7, co. 2, lett. a) e co. 3, D.L. 119/2018.

Si riporta in sintesi la disciplina.

Il citato art. 7, co. 2, lett. a) e co. 3, D.L. 119/2018 prevede specifiche modalità di definizione agevolatadegli atti del procedimento di accertamento per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta oggetto di definizione, risultano iscritte nel Registro del Coni.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata se l’ammontare di ciascuna delle maggiori Ires o Irap, indicate nell’atto da definire, sia superiore a € 30.000per ciascun periodo di imposta. La maggiore Iva deve, invece, essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi il detto limite può avvalersi della definizione agevolata ex art.  2, D.L. 119/2018.

Per l’Ires, l’Irap e l’Iva indicate nell’atto oggetto di definizione agevolata, occorre versare un importo pari:

  • alla metà` delle maggiori Ires e Irap;
  • al totale della maggiore Iva;
  • al 5% delle sanzioni calcolato sull’ammontare delle sanzioni irrogate per intero come risultanti nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del cumulo giuridico, ex art. 12, D.Lgs. 472/1997 e indicate nel prospetto A, sia quelle che non vi hanno concorso e indicate nel prospetto B dell’atto di accertamento;
  • al 5% degli interessi, esclusi eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica, calcolati sull’importo degli interessi per ciascuna imposta, cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo alla data del pagamento.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23.11.2018 o, se più ampio, entro il termine per proporre ricorso, ex art. 15, co. 1, D.Lgs. 218/1997, tenendo conto della sospensione per eventuali istanze di adesione e per lo scomputo delle perdite presentate entro il 23.11.2018.