Fonte il Sole 24 ore: La Riforma della crisi d’impresa
Il Parlamento ha approvato la Legge di delega che attribuisce al Governo il compito di riordinare – con uno o più Decreti attuativi, da pubblicare entro 12 mesi – la Legge Fallimentare, la disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento e quella riguardante il sistema dei privilegi e delle garanzie.
Le principali novità riguardano l’introduzione delle procedure di allerta – con doveri di segnalazione a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e Concessionario per la Riscossione delle imposte) – e di composizione assistita della crisi, la previsione di norme di favore per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e di disposizioni maggiormente puntuali in tema di concordato preventivo.
È, inoltre, stabilita la modifica di alcune disposizioni del Codice civile, con particolare riferimento al dovere imprenditoriale dell’adozione di assetti organizzativi adeguati a rilevare le situazioni di difficoltà, e ai casi di nomina obbligatoria, da parte della S.r.l., dell’organo di controllo o del revisore legale.
Riforma della crisi d’impresa
Il Parlamento ha approvato la L. 19.10.2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza), che contiene i principi ed i criteri direttivi a cui dovranno uniformarsi i Decreti attuativi – da emanarsi entro 12 mesi, tenendo conto della normativa dell’Unione europea, in particolare del Regolamento Ue 2015/848 e della Raccomandazione 2014/135/Ue, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) – per la revisione organica:
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- delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267;
- delle disposizioni sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27.1.2012, n. 3);
- del sistema dei privilegi e delle garanzie.Principi generaliÈ, inoltre, prospettata l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o insolvenza, in conformità all’art. 15 L.F., e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo: sarà altresì riconosciuta la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del Pubblico Ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.Il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati – in linea con l’attuale art. 1, R.D. 267/1942 – sarà assimilato a quello riservato ai debitori civili, professionisti e consumatori, soggetti alla disciplina del sovraindebitamento.
- Un altro obiettivo della riforma è costituito dalla riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche mediante misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, pure con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in modo rilevante l’attivo delle procedure.
- L’art. 4, L. 155/2017 prevede l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori; a tale fine, la competenza sarà attribuita ad un apposito organismo, costituito presso ciascuna Camera di Commercio, incaricato di assistere il debitore (come meglio illustrato nel successivo paragrafo).
- Saranno riconosciute misure premiali, sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità, a beneficio dell’imprenditore che abbia tempestivamente:
- Procedure di allerta
- Sotto il profilo procedurale, è pure contemplato il riconoscimento della priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale alle ipotesi nelle quali non venga proposta idonea soluzione alternativa.
- L’assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o insolvenza riguarderà ogni categoria di debitore – persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale – con esclusione dei soli enti pubblici.
- L’art. 2, L. 155/2017 prevede l’introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza (art. 5 L.F.), anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica.
- Nel presente contributo, sono esaminate le principali novità in materia di emersione anticipata della crisi e soluzioni concordate della stessa, rinviando ad una successiva pubblicazione le modifiche normative riguardanti la liquidazione giudiziale ed i gruppi di imprese, nonché le procedure concorsuali dei soggetti non fallibili, il sistema dei privilegi e della garanzie.
- presentato l’istanza di accesso alla procedura di composizione assistita della crisi;
- richiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- proposto un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.Il requisito della tempestività sarà ritenuto soddisfatto esclusivamente qualora il debitore abbia depositato una delle suddette domande entro 6 mesi dal verificarsi di specifici parametri di natura finanziaria, da individuare considerando, in particolare:
- Nell’ambito delle misure premiali, sarà inclusa la non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e gli altri reati previsti dalla Legge fallimentare – quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, co. 3, R.D. 267/1942) – nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della procedura.
- il rapporto tra i mezzi propri e quelli di terzi;
- i tempi di incasso dei crediti;
- la rotazione del magazzino;
- l’indice di liquidità.
- Sarà, inoltre, posto a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale – ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni – l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, da identificare in base ai suddetti parametri finanziari; in caso di omessa o inadeguata risposta da parte del debitore, i sindaci ed i revisori saranno tenuti ad informare tempestivamente il competente organismo di composizione della crisi.
- In presenza dei predetti inadempimenti di importo rilevante, il creditore pubblico qualificato ne darà immediato avviso al debitore, informandolo che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società ed all’organismo di composizione assistita della crisi, se l’imprenditore – entro i successivi 3 mesi – non provvederà ad attivare il relativo procedimento o a richiedere l’ammissione ad una procedura concorsuale, oppure ad estinguere il debito o a raggiungere un accordo con il creditore pubblico qualificato.
- L’art. 4, L. 155/2017, come anticipato, attribuisce al Governo il compito di disciplinare l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi – di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori – attenendosi ad alcuni specifici principi e criteri direttivi.
- Sotto il profilo operativo, sarà stabilito che l’organismo in parola nomini un collegio, composto da almeno 3 esperti, di cui uno designato dal Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo in cui ha sede l’imprenditore, un altro dalla Camera di Commercio ed il terzo dalle associazioni di categoria.
- A quest’ultimo sarà attribuita la competenza ad addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore ed i creditori, entro un congruo termine, prorogabile soltanto a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a 6 mesi (art. 4, co. 1, lett. b), L. 155/2017).
- Il Collegio nominato verificherà, non oltre il predetto termine di 6 mesi, se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore ed i creditori; qualora il Collegio non individui misure idonee a superare la crisi, e attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo in cui ha sede il debitore, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza.
- L’art. 5, L. 155/2017 prospetta l’eliminazione o la riduzione del quorum del 60% delle passività, qualora il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei di cui all’art. 182-bis, co. 1, R.D. 267/1942, né richieda le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi del successivo co. 6 (sospensione delle azioni esecutive o cautelari dei creditori durante il periodo delle trattative).
- Il Legislatore delegato dovrà pure ampliare gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo, anch’essa interessata dal progetto di riforma; l’art. 6, co. 1, lett. o), L. 155/2017 prevede, infatti, la definizione dei presupposti per l’estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali.L’art. 5, L. 155/2017 prevede altresì la modifica delle attuali disposizioni riguardanti il piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.), mediante l’introduzione di alcuni specifici requisiti essenziali del documento:
- Piano attestato di risanamento
- È, inoltre, prevista l’estensione dell’art. 182-septies, L.F. all’accordo di ristrutturazione dei debiti non liquidatorio ovvero alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie omogenee per posizione giuridica ed interesse economico.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- A seguito dell’attivazione del suddetto procedimento, il debitore potrà richiedere, alla sezione specializzata in materia di impresa, l’adozione – omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio – delle misure protettive necessarie per condurre al termine le trattative in corso.
- Nel caso di segnalazioni ricevute da sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (si veda il precedente paragrafo «Procedure di allerta»), oppure su istanza del debitore, l’organismo convocherà immediatamente quest’ultimo – e gli organi di controllo, se nominati – al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi, previa verifica della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (art. 4, co. 1, lett. e), L. 155/2017); non ricorrerà la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla segnalazione all’organo amministrativo e a quello di composizione (lett. f).
- È, inoltre, prospettata l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
- Composizione assistita della crisi
- È altresì prospettata l’imposizione ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali ed Agente della Riscossione delle imposte) dell’obbligo – a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, o per cui procedono – di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo di composizione della crisi, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante. Quest’ultima situazione sarà definita sulla base di criteri non assoluti, ma relativi, rapportati alle dimensioni dell’impresa, che considerino l’ammontare non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l’anticipata e la tempestiva emersione della crisi.
- In tale contesto, l’art. 14, L. 155/2017 prospetta altresì l’introduzione, nel Codice civile, dell’obbligo dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.
- forma scritta;
- data certa;
- contenuto analitico.Concordato preventivoAl di fuori di tale ipotesi meramente realizzativa, sarà ammissibile unicamente il concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis, L.F.), la cui disciplina sarà significativamente innovata; in primo luogo, sarà stabilito che il piano può contenere – salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione – una moratoria per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso, a questi creditori, il diritto di voto.
- Sarà, inoltre, precisato che la normativa sul concordato con continuità sarà applicabile anche qualora l’azienda formi oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato prima della domanda (art. 6, co. 1, lett. l), L. 155/2017).Sarà pure integrata la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti (art. 6, co. 1, lett. i), L. 155/2017):
- È altresì contemplata la regolamentazione del trattamento del credito Iva – anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto dell’orientamento della Corte di Giustizia Ue (art. 6, co. 1, lett. q), della L. 155/2017) – e la revisione della disciplina delle misure protettive, con peculiare riguardo alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, qualora non arrechino beneficio al buon esito della procedura (art. 6, co. 1 lett. c), L. 155/2017).
- Verrà confermata la possibilità che il piano di concordato con continuità aziendale preveda la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, con l’aggiunta, tuttavia, di una specifica condizione, ovvero che «possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale».
- L’art. 6, L. 155/2017 prevede la possibilità di presentare proposte di concordato preventivo che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; in ogni caso, deve essere assicurato il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari (art. 6, co. 1, lett. a), L. 155/2017).
- Sarà pure stabilita l’imposizione della rinnovazione delle prescritte attestazioni, nel caso di successive modifiche, non marginali, dell’accordo o del piano.
- i presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento;
- il procedimento ed il ruolo del Commissario giudiziale;
- gli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura;
- la decorrenza e la durata nell’ipotesi di sospensione;
- la competenza per la determinazione dell’indennizzo ed i relativi criteri di quantificazione.
- Il Legislatore delegato dovrà, inoltre, fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, attribuendo al Tribunale anche poteri di controllo in ordine all’attuabilità economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del Commissario giudiziale (art. 6, co. 1, lett. d) e f), L. 155/2017).Il riconoscimento della prededucibilità ai crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda di concordato – compresa quella con riserva, o «in bianco», di cui all’art. 161, co. 6, R.D. 267/1942 – nonché del piano, della proposta e della documentazione di cui ai precedenti co. 2 e 3 (advisor, attestatore, perito, ecc.) sarà subordinato all’effettiva apertura della procedura e, quindi, all’emanazione del decreto di ammissione da parte del Tribunale (art. 6, co. 1, lett. d), L. 155/2017).
- Approvazione ed esecuzione del concordato
- L’art. 6, co. 1, lett. g) e h), L. 155/2017 prevede alcune modifiche al procedimento di votazione da parte dei creditori, dirette al conseguimento di specifiche finalità:
- È anche previsto il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamenti alle imprese in crisi, attribuendo stabilità alla prededuzione di quelli autorizzati dal giudice, nell’ipotesi di successiva liquidazione giudiziale – ovvero della procedura che sostituirà il fallimento – oppure amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori (art. 6, co. 1, lett. p), L. 155/2017).
- Sarà pure determinata l’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura.
- I Decreti attuativi dovranno anche individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, è obbligatoria, oltre al caso in cui vi siano creditori assistiti da garanzie esterne (art. 6, co. 1, lett. e), L. 155/2017).
- sopprimere l’adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l’esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti;
- adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche per teste, nell’ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti almeno pari alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- regolamentare il voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato e di quelli soddisfatti con utilità diverse dal denaro.In tale sede, dovrà essere altresì previsto che, in caso di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione di società, poste in essere nel corso della procedura (art. 6, co. 2, lett. c), L. 155/2017):
- I Decreti attuativi dovranno pure introdurre una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’art. 2560 c.c., con possibilità per il Tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione della proposta concordataria (art. 6, co. 1, lett. m), L. 155/2017).
- l’opposizione dei creditori possa essere proposta soltanto in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;
- gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche nell’ipotesi di risoluzione oppure di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli artt. 2500-bis e 2504-quater c.c.;
- non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.Sarà, inoltre, imposto agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che – in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici – l’attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal Tribunale, dotato dei poteri spettanti all’assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d’informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci (art. 6, co. 2, lett. b), L. 155/2017).Modifiche al Codice civile
- L’art. 14, L. 155/2017 stabilisce la necessità di modificare alcune disposizioni del Codice civile prevedendo:
- È anche contemplato il riordino della disciplina della revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del Commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 6, co. 1, lett. n), L. 155/2017).
- Il Legislatore delegato dovrà pure esplicitare i presupposti, la legittimazione e gli effetti dell’azione di responsabilità, da parte della società e dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal Codice civile (art. 6, co. 2, lett. a), L. 155/2017).
- l’applicabilità dell’art. 2394 c.c. alle Società a responsabilità limitata, e l’abrogazione dell’art. 2394-bis c.c.;
- il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale;
- l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell’art. 2484 c.c.;
- la possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4), c.c. e all’art. 2545-duodecies c.c., nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4 – 6, 2482-ter e 2486 c.c., in forza delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
- i criteri di quantificazione del danno risarcibile, nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di amministrazione della società, fondata sulla violazione di quanto previsto dall’art. 2486 c.c.;
- l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. alle S.r.l., anche prive di organo di controllo;
- l’estensione dei casi di S.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico – o del revisore legale a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno di specifici limiti (€ 2 milioni di totale dell’attivo patrimoniale; € 2 milioni di ricavi dalle vendite e prestazioni; 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo).
- Al ricorrere di tali presupposti, qualora la S.r.l. non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il Tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. L’obbligo della S.r.l. in parola cessa, invece, quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti.
- Tabella di sintesi – Riforma della crisi d’impresa: emersione anticipata e soluzioni concordate
Procedure di allerta e composizione assistita | o Obblighi di segnalazione a carico di sindaci, revisori, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e Concessionario per la Riscossione delle imposte;
o misure premiali per l’imprenditore che si attiva tempestivamente. |
Ristrutturazione dei debiti | o Eliminazione o riduzione del quorum del 60% in presenza di specifiche condizioni;
o estensione dell’applicabilità dell’art. 182-septies, R.D. 267/1942. |
Concordato preventivo
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o Ammissibilità della proposta liquidatoria soltanto in presenza di finanza esterna, e garanzia del pagamento minimo del 20% dei creditori chirografari;
o applicabilità dell’art. 186-bis L.F. anche nel caso di previa stipulazione di un contratto d’affitto d’azienda. |
Modifiche al Codice civile
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o Dovere imprenditoriale dell’adozione di adeguati assetti organizzativi;
o estensione dei casi di nomina obbligatoria, nelle S.r.l., dell’organo di controllo o del revisore legale. |