La Settimana Fiscale 26.10.2018
Lo scorso 3 ottobre, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, il neo Direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, parlando della fatturazione elettronica, ha spiegato gli obiettivi cardine della sua introduzione, prevista dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, fornendo anche alcuni chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato il lavoro che dal canto suo ha costantemente svolto per permettere l’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica dall’1.1.2019.
Fatturazione elettronica: audizione alla Commissione Finanze del Direttore delle Entrate
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione dello scorso 3 ottobre del nuovo Direttore alla Commissione Finanze della Camera, il suo lavoro di preparazione, supporto e confronto è stato cospicuo e costante, così come sono stati sempre chiari gli obiettivi che si perseguono con l’introduzione della fatturazione elettronica dall’1.1.2019.
Dall’audizione emerge come, per l’Agenzia, la strada sia stabilmente tracciata e come si desideri dal canto loro evitare introduzioni di tipo graduale che potrebbero causare per tutti ulteriori disagi.
Obiettivi della fatturazione elettronica secondo l’Agenzia delle Entrate
Triplice, secondo l’Agenzia delle Entrate, è l’obiettivo del Legislatore con l’introduzione della fatturazione elettronica:
- digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
- offrire servizi di supporto agli operatori Iva nella fase di liquidazione dell’imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
- permettere all’Amministrazione finanziaria l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione Iva, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare e arginare frodi o evasioni conclamate prima del momento dichiarativo. Sul tema, si è evidenziato come l’obbligo di fatturazione elettronica, con ogni probabilità, non produrrà effetti nei confronti di chi è solito non emettere fattura in relazione alle operazioni effettuate, mentre potrà determinare un effetto di deterrenza verso i soggetti che emettono fatture con dati difformi rispetto alle prestazioni effettivamente rese.
- Di converso, per l’Agenzia delle Entrate, la fatturazione elettronica ha anche il vantaggio di:
- consentire la possibilità di verificare il magazzino nei confronti dei soggetti che effettuano acquisti regolarmente fatturati, ma che non emettono fatture in relazione alle proprie operazioni di vendita;
- permettere di incrociare i dati disponibili, con particolare riguardo alle liquidazioni periodiche dell’Iva, per realizzare una vera attività di contrasto all’evasione nei confronti degli operatori che emettono le fatture, ma non le registrano regolarmente, come anche verso i soggetti che detraggono l’Iva in assenza di una fattura emessa.I vantaggi sono anche per i contribuenti, perché in linea generale l’adozione della fatturazione elettronica comporta secondo le Entrate diversi aspetti positivi per gli operatori derivanti da:
- Secondo l’Agenzia, gli effetti positivi del recupero di somme imponibili ai fini Iva si estendono anche al recupero di somme relative alle imposte dirette.
- l’eliminazione del consumo di carta;
- l’eliminazione dei costi di archiviazione (sia per gli spazi che per il personale addetto). Al riguardo si ricorda che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente un servizio di conservazione digitale che assicura piena valenza ai fini sia fiscali che civilistici;
- l’eliminazione dei costi di spedizione delle fatture cartacee;
- la riduzione degli errori di registrazione;
- l’eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) all’Agenzia delle Entrate.L’occasione ha consentito all’Agenzia delle Entrate di fare un punto anche sullo stato di attuazione della fatturazione elettronica, dando evidenza a quanto fino ad oggi fatto dalla stessa per aiutare e predisporre gli operatori ad adeguarsi.In tal senso l’Agenzia ha sottolineato come, al fine di rispettare il dettato normativo e consentire l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio u.s. nell’ambito delle cessioni di carburanti e dei subappalti/subforniture P.A., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia abbiano operato un intenso e costruttivo confronto con tutte le associazioni di categoria per definire le regole tecniche di funzionamento finalizzate a rendere il processo di fatturazione elettronico più semplice ed efficace possibile: tali regole sono state emanate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche per lo sviluppo del software di mercato.I soggetti che oggi utilizzano sistemi gestionali a supporto dell’intero ciclo attivo saranno portati a scegliere soluzioni software di mercato che consentano l’integrazione della fatturazione elettronica.
- Al 1° luglio u.s., con l’ausilio di Sogei, l’Agenzia delle Entrate ha:
- Con il medesimo Provvedimento è stata definita anche una serie di servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia per supportare gli operatori – anche attraverso gli intermediari – a predisporre, trasmettere, ricevere, conservare e consultare, anche se sono primariamente rivolti ai soggetti meno strutturati dal punto di vista informatico.
- Come previsto dalle disposizioni normative (art. 1, D.Lgs. 127/2015), le fatture elettroniche devono essere predisposte in un formato standard (XML) e devono essere trasmesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate stessa, similarmente a quanto già avviene dal 2014 per le fatture emesse nei confronti della P.A.
- Stato di attuazione e lavoro svolto dall’Agenzia delle Entrate
- emanato la regolamentazione tecnica (Provv. 30.4.2018);
- adeguato il SdI alle citate regole tecniche per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice rispetto a quello già in vigore per le P.A. e consentire agli operatori di sfruttare al massimo i benefici del processo stesso. In particolare, è stato profondamente innovato e semplificato il sistema di indirizzamento delle fatture, che ora consente al fornitore di non dover necessariamente conoscere l’indirizzo digitale del cliente;
- realizzato una serie di servizi gratuiti per supportare gli operatori Iva e, in particolare, ha rilasciato:
- una procedura web per predisporre e trasmettere le fatture, procedura che può essere utilizzata da chi dispone di un PC e una connessione internet;
- una App per tablet e smartphone rivolta, in particolare, a chi non dispone di un’attrezzatura fissa;
- un software stand alone per predisporre le fatture elettroniche anche in assenza di una stabile connessione a internet;
- un servizio per conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale) reso disponibile previa accettazione di un accordo di servizio;
- un servizio per la generazione di un QRCode, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone, che può essere mostrato al proprio fornitore per l’acquisizione automatica dei dati anagrafici da riportare in fattura;
- un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico dove l’operatore intende ricevere dal SdI, di default, tutte le sue fatture passive;
- un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato di aver inoltre:
- I servizi gratuiti sono presenti all’interno di un portale web denominato «Fatture e Corrispettivi» che consente all’utente di operare in modo riservato.
- predisposto due Circolari (CC.MM. 8/E/2018 e 13/E/2018) per offrire una serie di chiarimenti interpretativi emersi dal confronto con le associazioni di categoria e gli operatori;
- effettuato numerosi incontri formativi rivolti alle associazioni di categoria per rendere più chiare possibile le regole tecniche e, operativamente, approcciarsi all’utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione;
- pubblicato sul sito internet istituzionale un’area tematica dove è possibile accedere ad una guida operativa, a due video tutorial e a tutta la documentazione normativa e di prassi.Sempre ai fini informativi, l’Agenzia sta proseguendo l’effettuazione di momenti formativi rivolti alle associazioni di categoria, così come la partecipazione a numerosi eventi e seminari organizzati da associazioni e singole aziende.L’Agenzia delle Entrate ha fatto anche presente che sono in corso una serie di attività finalizzate ad offrire ulteriori servizi e risolvere ulteriori dubbi interpretativi per fornire un supporto più efficace agli operatori e agli intermediari sul fronte della gestione delle deleghe degli intermediari.La procedura, che consentirà ad un intermediario di acquisire – in forma massiva e automatizzata – l’abilitazione ai servizi online per conto di tutti i suoi clienti, potrà essere resa operativa a partire dalla fine di ottobre.L’Agenzia delle Entrate evidenzia che quello della fatturazione elettronica è un processo «simmetrico» che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura.Per le medesime ragioni, verrebbero introdotti elementi di notevole complessità anche per l’Agenzia nel gestire la coesistenza di adempimenti – fatturazione elettronica e spesometro – differenziati per categorie di operatori Iva, disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimenti e specifiche tecniche diversi) e termini.Si ricorda che sono esclusi per norma dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel regime dei «minimi» e dei «forfetari» (si tratta di circa 1 milione di operatori, rientranti nel regime di vantaggio o in quello forfetario oppure in quello dei piccoli agricoltori, cioè quelli – in linea generale – con un ammontare di ricavi/compensi inferiore a € 50.000 l’anno), nonché i soggetti che emettono scontrino o ricevuta fiscale.Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito uno schema delle modalità con cui un operatore Iva rientrante nell’obbligo può predisporre e inviare la fattura elettronica, riportato nella Tabella n. 1.
- Tabella n. 1 – Modalità di predisposizione e invio della fattura elettronica
- Si evidenzia inoltre che dall’analisi dei dati pervenuti attraverso lo spesometro 2017, circa l’85% delle imprese emette annualmente un numero di fatture inferiore a 500.
- La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione Iva.
- Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali vige l’obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche e altre come analogiche.
- Punti di attenzione
- Una delle maggiori criticità evidenziate dagli intermediari è infatti quella dell’attivazione delle deleghe nei loro confronti per l’utilizzo dei servizi online messi a disposizione dei loro clienti. Per risolvere dette criticità, l’Agenzia ha evidenziato di aver previsto ulteriori sviluppi per rendere più agevoli le modalità di attribuzione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online per conto del cliente: al riguardo, è stata definita una procedura di comunicazione telematica della delega che potrà essere ufficializzata nei prossimi giorni.
- Infine, è in corso di pianificazione una campagna di comunicazione condivisa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento dell’Editoria da eseguirsi nei prossimi 4 mesi.
- Tutto ciò premesso, secondo le Entrate è stato attuato dal canto suo uno sforzo per rendere disponibili alle imprese le informazioni, gli strumenti operativi di base e i chiarimenti interpretativi principali, necessari per rendere operative le disposizioni del D.Lgs. 127/2015, già a decorrere dall’1.7.2018.
Operatori | Modalità predisposizione/invio della fattura elettronica |
Operatori che utilizzano software gestionali direttamente o tramite intermediari | Predisposizione della fattura elettronica
Continuando ad utilizzare i propri software gestionali, opportunamente adeguati a predisporre la fattura nel formato standard XML stabilito dalla legge; in alternativa è possibile utilizzare la procedura web, l’App o il software stand alone messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia (solo per i primi due è necessario disporre di credenziali per l’accesso all’area riservata). Invio della fattura elettronica Utilizzando una casella Pec che, per legge (D.L. 179/2012), è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese (CCIAA) e per tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi; in alternativa è possibile utilizzare il servizio web gratuito presente nel portale «Fatture e Corrispettivi» del sito web dell’Agenzia ovvero un canale telematico (FTP o Web Service) appositamente predisposto per l’invio e/o la ricezione delle fatture elettroniche al SdI. |
Operatori che non utilizzano software gestionali ma sono soliti utilizzare un PC o altro dispositivo (tablet o smartphone) per predisporre la fattura | Predisposizione della fattura elettronica
Continuando ad utilizzare il proprio PC o altro dispositivo e impiegando alternativamente il software stand alone messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ovvero software privati, nel caso di assenza di connessione internet; la procedura web ovvero l’App dell’Agenzia nel caso di disponibilità di connessione internet (per tali procedure è necessario disporre di credenziali per l’accesso all’area riservata); è sempre possibile rivolgersi a intermediari. Invio della fattura elettronica Utilizzando una casella Pec che, per legge, è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel registro delle imprese (CCIAA) e per tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi; in alternativa è possibile utilizzare il servizio web gratuito presente nel portale «Fatture e Corrispettivi» del sito web dell’Agenzia ovvero un canale telematico (FTP o Web Service) appositamente predisposto per l’invio e/o la ricezione delle fatture elettroniche al SdI; è sempre possibile rivolgersi a intermediari. |
Operatori che non utilizzano un PC
o altro dispositivo (tablet o smartphone) per predisporre la fattura |
Predisposizione della fattura elettronica
Adottando le disposizioni dell’art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. 633/1972 relative alla cd. «fattura differita», cioè emettendo anche su carta – al momento dell’effettuazione dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente ed emettendo un’unica fattura riepilogativa delle singole operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni stesse; in questo modo l’operatore avrebbe il tempo sufficiente per rivolgersi all’intermediario e quest’ultimo dovrebbe predisporre un numero contenuto di fatture elettroniche per conto del cliente. Invio della fattura elettronica Rivolgendosi a intermediari. |