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DAL 1° LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI

Con la pubblicazione della circolare n. 2/2018 e del parere n. 4538 del 22.5.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recepito quanto normato dal legislatore nella Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 910-914) in materia di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la loro retribuzione, ed ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno, dunque, più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La circolare chiarisce che “ per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. n. 142/2001 ”.

La violazione di tale obbligo, a partire dal 1° luglio 2018, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

L’INAIL precisa che è sanzionabile anche il comportamento del datore di lavoro che, pur predisponendo inizialmente il pagamento con le modalità previste dalla norma, effettui la revoca/annullamento della disposizione di pagamento.

In tal caso la sanzione potrà essere ridotta nella misura di un terzo del massimo previsto, ossia 1.666,67 euro.

E’ prevista la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte degli ispettori (art.16, D.Lgs. n.124/2004).

Non costituisce prova di avvenuto pagamento la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga.