FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: PREMI E TARIFFE SPECIALI PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI
Con il decreto 29 marzo 2018, pubblicato nella GU n. 91 del 19 aprile 2018, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto le modalità di verifica e comunicazione delle condizioni previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio agli impianti geotermici con elevate prestazioni ambientali.
Trattasi, in particolare:
- del premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a), art. 27 DM 6 luglio 2012 (incremento della tariffa incentivante di 30 €/MWh)
- del premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c), art. 27 DM 6 luglio 2012 (incremento della tariffa incentivante di 15 €/MWh)
- della tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2, art. 27 DM 6 luglio 2012.
Ai fini dell’accesso al premio il GSE (Gestore dei servizi energetici) richiede alle Amministrazioni competenti, un’attestazione che dimostri la qualifica dell’impianto come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza (comunque con emissioni di processo nulle) e, all’Autorità competente, un’attestazione di conformità dello stesso, resa solo dopo l’entrata in esercizio dell’impianto; l’Autorità competente dovrà effettuare annualmente una comunicazione, riferita all’anno solare precedente, di esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali ulteriori prescrizioni previste, inviandola al GSE entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il premio verrà attribuito solo al termine delle verifiche con esito positivo. Il premio non sarà in ogni caso erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella quota di ore in cui l’impianto ha funzionato in condizioni diverse dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera.
L’Autorità competente inoltre può richiedere al produttore l’installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’effettivo rispetto della condizioni previste.
La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio deve essere presentata dai produttori elettrici interessati all’Autorità competente, successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto nell’assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni.
La domanda, che sarà inviata in copia anche al GSE, deve riportare:
- i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell’impianto
- la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell’abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio (catena di misura)
- la ricevuta dell’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità competente, delle somme dovute per la prima verifica della catena di misura
Il GSE, sentita l’Autorità competente, entro 15 giorni invia i documenti tecnici di cui dispone all’Autorità al fine di poter effettuare le proprie attività di verifica.
Entro il 30 aprile di ogni anno l’Autorità competente effettua il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell’anno solare precedente, comunicando l’esito al GSE.
Il premio verrà riconosciuto per la sola quota di ore in cui l’Autorità competente rileva una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno solforato.
Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all’Autorità competente.
La domanda deve contenere:
- i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell’impianto
- la ricevuta dell’avvenuto versamento, a favore dell’Autorità competente, delle somme dovute per la prima verifica
Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’Autorità competente effettua le verifiche volte a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell’impianto.
Qualora la verifica abbia dato esito positivo, la tariffa-premio viene calcolata sulla base dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla verifica successiva, con cadenza annuale.