DEFINIZIONE DELLO SPLIT PAYMENT ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Split payment, fatture elettroniche: lotta all’evasione o soprattutto aumento della liquidità per le casse dello Stato?
E’ stato pubblicato nella Gazzetta n.151 del 30 giugno 2017 il Decreto datato 27 giugno 2017 con le modalità di attuazione dello split payment a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 50 ulteriormente modificato in sede di conversione dalla L. 96 del 21/6/2017.
Tale disposizione in sintesi stabilisce che dal 1 luglio 2017, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e società quotate, si applica lo split payment che prevede, nella sostanza, che l’assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA venga effettuato dal soggetto che riceve la fattura e non dal cedente dei beni o dal prestatore dei servizi che la emette.
Più in particolare, tale sistema prevede che:
- il cedente dei beni o il prestatore dei servizi emetta la fattura con indicazione dell’IVA e l’annotazione “Scissione dei Pagamenti – IVA ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72”;
- il debito da IVA venga trasferito dal cedente dei beni o dal prestatore dei servizi al ces-sionario dei beni o al committente dei servizi , il quale la versa direttamente all’Erario;
- il debito da IVA non incassato ed esposto in fattura viene stornato con adeguata registrazione contabile a recupero dell’IVA ai sensi dell.art.17.
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