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Approfondimenti

La Settimana Fiscale 20.9.2017

Spesometro  

Con il presente intervento ci soffermiamo, in particolare, sulle modalità di invio telematico del cd. spesometro (Comunicazione dati fatture) del 1° semestre 2017, la cui scadenza, prevista per il 18.9.2017, è stata prorogata al 28.9.2017 da un D.P.C.M. (come da Comunicato Ministero Economia 1.9.2017).

L’art. 4, co. 1, D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 21, D.L. 78/2010 , sostituendo il cd. «spesometro» con una nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute avente periodicità trimestrale (in realtà per il 2017 è semestrale), anziché annuale.

In particolare, è stato previsto che la prima comunicazione dell’anno 2017, anziché trimestrale sia semestrale, con scadenza il 25.7.2017.

Tuttavia, il D.L. 244/2016 (cd. «Milleproroghe»), nel modificare la disciplina prevista in via transitoria per il 2017, ha previsto che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 vada effettuata:

› entro il 18.9.2017 (ora entro il 28.9.2017 a seguito del D.P.C.M. reso noto dal Ministero Economia l’1.9.2017) per i dati relativi al 1° semestre 2017;

› entro il 28.2.2018 per i dati relativi al 2° semestre 2017.

Il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riguarda tutti i soggetti passivi Iva, con alcune eccezioni.

Esoneri

La C.M. 1/E/2017 indica i soggetti esclusi (in tutto o in parte) dall’obbligo dello spesometro (Comunicazione dati fatture).

Più precisamente sono esonerati i contribuenti:

  • che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane; in particolare l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 105/E/2017, ha chiarito che gli agricoltori con terreni ubicati per più del 50% in zone montane e volume d’affari fino a € 7000, non sono obbligati all’invio delle fatture;
  • in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014);
  • che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. «minimi»).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • i chiarimenti forniti in ordine ai dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro;
  • i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio (Sdi) per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso, i «dati delle fatture emesse e ricevute» sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sdi, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei dati fatture).

Inoltre, la Circolare ha chiarito che, nei casi di operazioni straordinarie (o altre trasformazioni sostanziali soggettive), a seguito delle quali il soggetto «dante causa» si è estinto, il soggetto «avente causa» deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:

  • dati delle sue fatture;
  • dati delle fatture del soggetto «dante causa estinto», relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
  • dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto «dante causa» non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

Per gli enti non commerciali in regime speciale, il medesimo documento di prassi ha anche fornito precisazioni sul regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 (applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate).

In particolare, viene evidenziato che ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato, tali soggetti:

  • devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
  • non devono, invece, trasmettere i dati delle fatture ricevute poiché non sono soggette all’obbligo della registrazione.

Dunque, anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione ma solo per le operazioni rilevanti ai fini Iva. È, quindi, necessario distinguere, in relazione alle fatture passive, se si tratti di acquisti che riguardano attività istituzionali o commerciali.

Nel primo caso (attività istituzionali) i dati delle fatture non devono essere inseriti nello spesometro mentre, invece, nel caso di attività commerciali svolte dall’ente, queste vanno inserite e, quindi, comunicate all’Amministrazione finanziaria.

In caso di acquisti promiscui (ovvero, riferibili indistintamente ad attività istituzionali e commerciali), la parte detratta ai fini Iva viene indicata nell’apposito campo con la prevista aliquota, mentre la parte relativa alla sfera istituzione viene collocata nella parte fuori campo Iva (in assenza di indicazioni ministeriali in tal senso, talune software house utilizzano tale procedura nello sviluppo automatico dello spesometro dai gestionali contabili).

Comunque, i dati che devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ovvero quelli relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate, oltre alle note di variazione. In sostanza, come rilevato nel quotidiano Il Sole 24 Ore, la comunicazione telematica deve essere lo «specchio fedele» della contabilità Iva, ad eccezione dei corrispettivi che devono essere trasmessi soltanto dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dal D.Lgs. 127/2015.

Momento temporale

Con la R.M. 87/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sull’adempimento rispondendo al alcuni quesiti posti dagli operatori del settore.

In relazione all’ambito temporale della comunicazione, per le fatture emesse, occorre inserire tutte e soltanto le fatture aventi data di emissione compresa nel semestre per l’anno 2017 (a regime poi trimestre) di riferimento; nella dichiarazione del primo semestre di quest’anno si evidenziano fatture con data tra il 1° gennaio ed il 30 giugno.

Per le fatture ricevute, la «competenza temporale» si riferisce, invece, alla registrazione.

Pertanto, nella comunicazione del 1° semestre 2017, occorre indicare le fatture di acquisto registrate tra gennaio e giugno di quest’anno.

In deroga a tali criteri, gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo a quello di emissione comunicano le fatture emesse con riferimento alla data di registrazione.

Bolle doganali con dati esteri

Riguardo alla comunicazione delle bolle doganali di importazione, la medesima R.M. 87/E/2017 ha precisato che, sulla base dell’art. 25, co. 2, D.P.R. 633/1972 , le informazioni che identificano il cedente extracomunitario, compreso il Paese di residenza, devono essere riportate nei registri Iva .

Per conseguenza, questi dati (Paese estero e identificativo estero) vanno obbligatoriamente inseriti anche nella comunicazione periodica.

Per il solo 2017, e in attesa che i software contabili vengano adeguati, viene permesso di non esporre tali dati valorizzando il campo Paese con la stringa «OO» e il campo codice con una sequenza di undici «9».

Qualora il cliente o fornitore modifichi alcuni suoi dati anagrafici in corso di periodo (mantenendo, invece, lo stesso codice fiscale), è possibile riportare l’informazione più aggiornata disponibile.

Se la sede della controparte non è nota, si valorizzerà il campo con «dato assente».

Se i dati riguardano una fattura semplificata (art. 21-bis, D.P.R. 633/1972 ) occorre comunque indicare nome, cognome o denominazione se gli identificativi fiscali non sono riportati.

Fatture cointestate

Lo stesso documento di prassi rammenta che non è possibile emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva.

Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati (B2C), la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati solo di un cointestatario.

Per le fatture riferite ad acquisti intracomunitari (art. 42, D.L. 331/1993 ), occorre riportare nella comunicazione il codice natura N3 se l’operazione è non imponibile e il codice N4, qualora si tratti di operazione esente.

Il codice N3 va anche indicato nel caso di esportazioni effettuate in regime del margine.

Per le fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati («regime di vantaggio» art. 27, D.L. 98/2011 e «regime forfetario» L. 190/2014) si deve invece indicare il codice natura N2 (si veda la Tabella n. 1).

Tabella n. 1 – Operazioni – Codifiche

Tipologia di operazione Codifica
Escluse N1 – escluse ex art. 15
Non soggette N2 – non soggette
Non imponibili N3 – non imponibile
Esenti N4 – esente
Soggette al regime del margine N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura
Soggette a inversione contabile/reverse charge N6 – inversione contabile (reverse charge)
Soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

 

 Nuove comunicazioni IVA da trasmettere in formato XML e tramite servizio «Fatture e Corrispettivi» delle Entrate

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture viene effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998 ).

L’intermediario (o l’azienda stessa) che intende ancora utilizzare le credenziali di Entratel dovrà inviare tramite interfaccia web, ovvero il servizio «Fatture e Corrispettivi» delle Entrate, accessibile con le consuete chiavi di accesso appunto di Entratel.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Dunque, in relazione a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, alle fatture ricevute e registrate (ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 633/1972), ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti trasmettono i seguenti dati riferiti al singolo documento:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento;
  • la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Le regole di compilazione della comunicazione con cui sono trasmessi i dati sono state adottate a decorrere dal 10.7.2017.

Fino a tale data, i dati di cui alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute potevano essere trasmessi secondo le regole di compilazione riportate nell’allegato «Specifiche tecniche dati fattura» al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28.10.2016, n. 182070.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language).

Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati delle Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio «Fatture e Corrispettivi», il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

Dato relativo alla «natura» dell’operazione

Riguardo alle «Fatture emesse», il dato «Natura» dell’operazione deve essere inserito solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura giacché ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

Dati relativi ai campi «detraibile» e «deducibile»

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo al cessionario o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Invio telematico tramite interfaccia web

Tale modalità prevede l’utilizzo di una funzionalità di trasmissione telematica via Internet con protocollo HTTPS come trasporto, su canale cifrato TLS 1.2, disponibile su interfaccia web di fruizione del servizio «Fatture e Corrispettivi», al quale è possibile accedere dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, Spid o una Cns registrata ai servizi telematici.

Tramite questa funzionalità il trasmittente potrà inviare il file (la dimensione non può eccedere il limite di 5 megabytes).

In particolare, collegandosi al web «Fatture e Corrispettivi» (scelta: Dati Fatture), a cui (come è noto) si può accedere con le credenziali di Entratel, anche come intermediari fiscali, e, quindi, procedere a caricare i dati delle fatture per singolo cliente/fornitore.

Segue il controllo e quindi l’invio, previo sigillo del singolo file.

Il sistema è consequenziale (occorre seguire la procedura, altrimenti non si va avanti), produce il file Xml «sigillato» e poi mediante il numero dell’invio (da conservare) produce il file Pdf di ricezione.

Attenzione al fatto che per ogni cliente o fornitore si dovranno effettuare singoli invii telematici.

Ad esempio, per il consulente che trasmette per il proprio cliente delle fatture emesse nel 1° semestre a 20 soggetti diversi, deve fare 20 invii telematici, tranne che i clienti siano ripetuti e allora, potendosi cumulare con unico caricamento, gli invii diminuiscono.

La procedura consente, preferibilmente a coloro che hanno poche fatture, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i documenti senza dovere aspettare l’aggiornamento della propria software house che magari poi potrebbe arrivare in ritardo anche se adesso, a seguito della proroga comunicata dal Ministero Economia l’1.9.2017, la scadenza è ora fissata per il 28.9.2017 (in precedenza, era al 18.9.2017).

Fasi di ogni singolo invio nell’area web Fatture e corrispettivi

Ecco le fasi di ogni singolo invio:

  • generazione (crea nuovo file; comunica i dati delle fatture emesse; comunica i dati delle fatture ricevute);
  • verifica e conferma;
  • controlla;
  • sigilla (automatico, scarica solo file sigillato);
  • invia.

Attenzione, con tale sistema (caricamento diretto sul web «Fatture e corrispettivi») non si deve utilizzare Desktop Telematico.

Procedura farraginosa

Tra le complicazioni vi è quella che chi ha effettuato le registrazioni tramite documento riepilogativo in presenza di fatture di importo inferiore a € 300, deve comunque trasmettere i dati relativamente ad ogni singola fattura. Mentre, invece, non vanno indicate le schede carburanti (e ciò al contrario del vecchio spesometro annuale, dove, invece, andavano inserite).

Comunque, si tratta, come è strutturata attualmente, di una procedura assai farraginosa.

Più che trasmettere un elenco analitico per singolo cliente e fornitore, la procedura è più assimilabile alla trasmissione delle fatture elettroniche.

A questo punto le software house sono sicuramente avvantaggiate; l’intermediario fiscale non potrà farne a meno dei loro necessari aggiornamenti sullo spesometro.

Software ministeriale di controllo necessario

Alcuni professionisti che non fruiscono dell’aggiornamento dei loro programmi contabili, nel chiedere al call center delle Entrate, si sarebbero sentiti rispondere che presumibilmente, nella prima decade di settembre, l’Agenzia delle Entrate rilascerà, sul proprio sito Internet, il classico software (con tutta probabilità quello Sogei) utile per il caricamento dei dati fatture e quindi per l’invio telematico del file (formato xml) da firmare ed inviare tramite web «Fatture e Corrispettivi».

Tuttavia, al momento, anche questo rilascio del software Sogei non è certo.

Tutto questo con un solo invio telematico, come avviene con i programmi forniti dalle varie ditte informatiche private.

Questo poiché, l’attuale canale di caricamento dati fatture (solo on line), fattura per fattura (sia pure raggruppate per cliente/fornitore) e l’invio singolo per ciascun cliente/fornitore, rende il sistema «Fatture e Corrispettivi» lentissimo ed a tratti inaccessibile.

Ricordiamo che nel nuovo spesometro si devono tutte le fatture emesse/ricevute (sono escluse le schede carburanti, poiché non fatture) di qualsiasi importo.

Non è necessario inviare le fatture elettroniche se siano transitate dal Sistema Sdi (Sistema di interscambio delle Entrate).

Al contrario, le fatture elettroniche firmate ed inviate con Pec vanno inserite poiché appunto non sono passate attraverso il suddetto canale telematico.

Assosoftware ha comunicato nei giorni scorsi che al momento sussistono alcuni problemi tecnici noti e non ancora risolti al Sistema di interscambio che potrebbero creare alcune difficoltà in sede di trasmissione.

Dal canto sui, il Cndcec ha dunque ribadito la necessità dello slittamento dello spesometro semestrale 2017.

Riguardo i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria (Sts), il Decreto Mef 1.9.2016 dispone, per fini di semplificazione, che l’obbligo di comunicare le operazioni di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010 , è escluso per i dati trasmessi a detto Sts in base agli artt. 1 e 2.

Come ha anche evidenziato Assosoftware, a differenza del vecchio spesometro, che è stato trasmesso fino allo scorso aprile, adesso il numero dei dati da trasmettere è enormemente più alto.

Inoltre, la verifica delle incongruenze rappresenta sicuramente l’attività più gravosa dell’adempimento.

Peraltro, a differenza di tutti gli altri adempimenti telematici, non è stato previsto il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate dei controlli Sogei, né in versione installabile, né integrabile con le procedure delle software house, perlomeno in riferimento alla scadenza del primo semestre 2017.

È vero che esiste una modalità di controllo (esclusivamente tramite web) accessibile dal portale «Fatture e Corrispettivi», ma il suo utilizzo è improponibile in presenza di una mole di dati così rilevante.

In particolare ciascun file Xml può contenere, ad es. per le fatture attive fino a 1.000 cessionari (clienti) e per ciascun cessionario fino a 1.000 fatture.

Per quanto riguarda le Ricevute, valgono le medesime regole già conosciute per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva; quindi avremo un file di ricevuta per ciascun file Xml di fatture (attive o passive) inviato, con l’eventuale indicazione della singola fattura contenuta nel file Xml nel caso di segnalazioni di incongruenza relative ad una singola fattura.

Sanzioni e regole per il ravvedimento

Infine, nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione viene comunque ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

Così come viene indicato nel quotidiano Il Sole 24 Ore del 29.8.2017, l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 104/E/2017, ha comunque confermato la possibilità di potere applicare l’istituto del ravvedimento operoso.