Circolare per la Clientela – 13.9.2017
Ulteriori chiarimenti sullo spesometro, possibile compensare le rate delle cartelle rottamate con i crediti versa la PA, il contratto di locazione è valido anche se registrato tardivamente, il reverse charge non si applica alla verifica di messa a terra degli impianti, tutte le novità sui buoni pasto, le ultime precisazioni sul ravvedimento in tema di cedolare secca, per la Cassazione il promotore finanziario con dipendenti non paga IRAP
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, consentito il versamento della seconda rata della rottamazione cartelle utilizzando in compensazione i crediti vantati nei confronti della PA, la Corte di Cassazione afferma che è valido il contratto di locazione anche se tardivamente registrato, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge all’attività di verifica degli impianti elettrici, le novità dei buoni pasto in vigore dal 9 settembre, la Cassazione torna a pronunciarsi sull’IRAP, il ravvedimento operoso nel caso di omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
Soggetti interessati
IMPRESE – Rottamazione cartelle: possibile la compensazione con crediti verso la pubblica amministrazione – Valido il contratto di locazione anche se tardivamente registrato – Reverse charge: inapplicabile alla verifica di messa a terra degli impianti – Buoni pasto: dal 9 settembre in vigore tutte le novità |
PROFESSIONISTI
– Spesometro: escluse le fatture trasmesse al sistema tessera sanitaria – Rottamazione cartelle: possibile la compensazione con crediti verso la pubblica amministrazione – IRAP professionisti: non dovuta dal promotore finanziario sebbene sostenga costi per il personale |
PERSONE FISICHE
– Rottamazione cartelle: possibile la compensazione con crediti verso la pubblica amministrazione – Valido il contratto di locazione anche se tardivamente registrato – Buoni pasto: dal 9 settembre in vigore tutte le novità – Cedolare secca: ravvedimento per omessa o tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione |
SOMMARIO
- SPESOMETRO: ESCLUSE LE FATTURE TRASMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
- ROTTAMAZIONE CARTELLE: POSSIBILE LA COMPENSAZIONE CON CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- VALIDO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ANCHE SE TARDIVAMENTE REGISTRATO
- REVERSE CHARGE: INAPPLICABILE ALLA VERIFICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI
- BUONI PASTO: DAL 9 SETTEMBRE IN VIGORE TUTTE LE NOVITA’
- IRAP PROFESSIONISTI: NON DOVUTA DAL PROMOTORE FINANZIARIO SEBBENE SOSTENGA COSTI PER IL PERSONALE
- CEDOLARE SECCA: RAVVEDIMENTO PER OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
- SPESOMETRO: ESCLUSE LE FATTURE COMUNICATE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
L’Agenzia delle Entrate, con un avviso del 12 settembre 2017, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro), riguardanti in particolare il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure concorsuali.
1.1 Spesometro: Sistema Tessera Sanitaria
Al fine di limitare la duplicazione delle informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate, con avviso del 12 settembre 2017, informa che nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, Spesometro, che vede come termine ultimo il 28 settembre prossimo, sarà possibile non indicare “i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014)”.
Questo significa che se il contribuente comunicherà comunque detti dati, le Entrate accoglieranno gli stessi provvedendo autonomamente ad evitare la duplicazione delle informazioni che verranno successivamente trasmesse anche al Sistema Tessera Sanitaria (al fine di inserire tali dati nelle dichiarazioni precompilate).
1.2 Spesometro: procedure concorsuali
L’Agenzia delle Entrate, con il medesimo avviso, dissipa un ulteriore dubbio in merito al primo appuntamento con lo Spesometro 2017, legato alle procedure concorsuali:
“i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.”
L’Agenzia specifica che i curatori e commissari possono comunque trasmettere i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Si ricorda che…
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La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, con scadenza fissata al 28 di settembre per i dati relativi al primo semestre 2017, deve comprendere anche le bollette doganali e le note di variazione emesse/ricevute nel corso del periodo d’imposta (art. 21, Dl 78/2010). |
- ROTTAMAZIONE CARTELLE: POSSIBILE LA COMPENSAZIONE CON CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il MEF con DM del 9 agosto 2017, attuativo della manovra correttiva, consente il versamento della seconda rata inerente la cosiddetta rottamazione cartelle utilizzando in compensazione i crediti vantati nei confronti della PA. Appuntamento alla cassa per il 2 ottobre.
2.1 Rottamazione cartelle: crediti PA in compensazione
Il DM del 9 agosto 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione della manovra correttiva e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, prevede all’art. 1 che:
“Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante “Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.”
La seconda rata relativa alla cosiddetta rottamazione cartelle, con scadenza fissata per il 30 settembre (che slitta al 2 ottobre), potrà dunque essere versata utilizzando in compensazione i crediti che i contribuenti tenuti al versamento hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione.
2.2 Rottamazione cartelle: procedura per la compensazione
Per poter utilizzare i crediti in compensazione si rende necessaria l’attivazione di una determinata procedura. Innanzitutto i crediti devono avere le seguenti caratteristiche:
– devono essere certi, liquidi ed esigibili;
– quelli relativi a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturato nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere certificati;
– la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.
Per procedere con la compensazione occorre presentare un’istanza, come da DM 25 giugno 2012, direttamente sulla Piattaforma Crediti Commerciali (crediticommerciali.mef.gov.it).
In caso di inerzia della PA, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta utilizzando sempre la succitata piattaforma.
Ottenuto l’esito positivo, il debito del contribuente si estingue limitatamente all’importo del credito certificato nei confronti della PA.
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- VALIDO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ANCHE SE TARDIVAMENTE REGISTRATO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20858 pubblicata il 6 settembre scorso torna a pronunciarsi sulla validità del contratto di locazione registrato tardivamente, chiarendo che la registrazione tardiva del contratto di locazione originariamente stipulato dalle parti non costituisce ostacolo all’accertamento della sua validità.
Una decisione conforme ad un recente indirizzo dei giudici di legittimità riferito specificamente alle locazioni per uso commerciale, ma che può ben applicarsi anche a quelle per uso abitativo; secondo il suddetto principio “in tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, deducibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione avvicendatasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998″ (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 28/04/2017, Rv. 644006 – 01).
La Corte precisa inoltre che la nullità del contratto di locazione registrato tardivamente come contratto transitorio, ma di fatto riferito a soddisfare le stabili esigente abitative del conduttore costituisce fattispecie differente rispetto a quella (si veda Cassazione a Sezioni Unite n. 18213 del 17/09/2015) che si individua in caso di pattuizioni tese a determinare un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, laddove sussista cioè tra le parti un vero e proprio accordo simulatorio in relazione all’entità del canone, quindi ad essa non è comunque applicabile l’art. 13, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per tali ragioni, non può essere accolta la domanda del ricorrente che richiede la restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione per il periodo anteriore alla registrazione del contratto, sulla base della pretesa nullità del rapporto esistente tra le parti riferito a tale periodo.
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- REVERSE CHARGE: INAPPLICABILE ALLA VERIFICA DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 111/E del 2017, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo del reverse charge all’attività di verifica degli impianti elettrici.
4.1 Reverse charge: il quesito del contribuente
L’istante è una società che svolge “quale organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001, attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, attestando la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione.”
L’istante ritiene che detta attività, on prevedendo interventi diretti sugli impianti ma la mera attività di verifica che gli stessi siano realizzati “a regola d’arte”, sia da considerarsi alla stregua di un’attività di “collaudo programmato” e dunque vada fatturata secondo le regole IVA ordinarie.
4.2 Reverse charge: la risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 111/E dell’11 agosto 2017, richiama innanzitutto al normativa di riferimento, specificando che:
“La lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, introdotta dall’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede, fra l’altro, a partire dal 1° gennaio 2015, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.”
Le Entrate precisano inoltre che detto meccanismo non può essere applicato all’istante, poiché esercita un’attività legata all’obbligo per i datori di lavoro, introdotto dal DPR n. 462/2001:
“di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.”
Per svolgere detta attività, l’organismo di ispezione deve essere infatti un soggetto terzo estraneo alla realizzazione degli impianti per la quale si applica appunto il meccanismo dell’inversione contabile.
- BUONI PASTO: DAL 9 SETTEMBRE IN VIGORE TUTTE LE NOVITA’
Entra in vigore il DM 122/2017, con il quale Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto un nuovo regolamento “recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa”.
5.1 Buoni pasto: le novità introdotte dal decreto
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017, entra in vigore il 9 settembre 2017a seguito della pubblicazione i G.U. n. 186 del 10 agosto 2017.
Il decreto regola la forma ed il perimetro di utilizzo dei buoni pasto, destinati ai prestatori di lavoro subordinato ma che possono essere utilizzati dai collaboratori.
Di seguito i limiti relativi ai buoni pasto dettati dalla norma:
– non sono cedibili ad altri;
– non sono cumulabili oltre il limite di 8 buoni;
– non sono commercializzabili;
– non sono convertibili in denaro;
– devono essere utilizzati per l’intero valore del buono, non danno dunque diritto al resto.
I buoni possono avere sia forma cartacea che elettronica e devono contenere le seguenti informazioni:
– codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro;
– codice fiscale o ragione sociale della società di emissione;
– valore facciale espresso in valuta corrente;
– termine entro il quale possono essere utilizzati;
– spazio riservato all’indicazione di data di utilizzo, firma del titolare e timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
– dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”;
– in caso di buono elettronico ad ogni utilizzo attraverso la tessera magnetica si registreranno data, codice dell’esercente e codice del titolare della tessera.
5.2 Buoni pasto: esercizi presso i quali possono essere utilizzati
Il decreto 122/2017, fornisce l’elenco dettagliato degli esercizi presso i quali è possibile fare acquisti utilizzando i buoni pasto:
– esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge n. 287/1991;
– mensa aziendale ed interaziendale;
– supermercati;
– locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge n. 443/1985;
– esercizi per la vendita al dettaglio e il consumo sul posto della produzione propria di prodotti agricoli, effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l’attività agricola;
– attività di Agriturismo;
– attività di Ittiturismo;
– locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale i in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
- IRAP PROFESSIONISTI: NON DOVUTA DAL PROMOTORE FINANZIARIO SEBBENE SOSTENGA COSTI PER IL PERSONALE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20797 del 2017, accoglie il ricorso di un lavoratore autonomo e impone all’amministrazione finanziaria il rimborso IRAP sebbene il promotore finanziario presenti ricavi elevati e costi per i dipendenti pari a 30 mila euro.
6.1 IRAP professionisti: il caso di specie
Il caso riguarda un promotore finanziario che si è visto rifiutare, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza di rimborso per l’IRAP versata dal 2007 al 2011.
Il contribuente ha fatto ricorso alla CTP di Pisa, che lo ha rigettato, e in seguito appello alla CTR della Toscana, anch’esso rigettato.
Tra le motivazioni la CTR:
“afferma il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, in relazione alle spese per il personale dipendente, varianti negli anni di riferimento da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 33.000,00, al rilevante valore dei beni strumentali ed al livello del volume d’affari difficilmente raggiungibile col solo apporto del titolare.”
Il contribuente ha dunque impugnato la sentenza della CTR.
6.2 IRAP professionisti: la sentenza della Cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza n. 20979 del 5 agosto 2017, afferma che la sentenza della CTR “si pone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n, 9451)”.
La giurisprudenza afferma infatti che il requisito di autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorre quando:
– il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, e dunque non dipenda da altrui strutture organizzative;
– il contribuente di doti di beni strumentali eccedenti il minimo necessario all’organizzazione del lavoro e si avvalga di personale che vada oltre le normali mansioni di segreteria o le attività meramente esecutive.
La Cassazione accoglie dunque il ricorso del contribuente verificando l’assenza di detti presupposti, in particolare rilevando che i costi del personale afferiscono effettivamente all’impiego di una sola unità con mansioni di segreteria.
- CEDOLARE SECCA: RAVVEDIMENTO PER OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115/E del 2017, fornisce chiarimenti circa l’applicazione del ravvedimento operoso alle sanzioni relative all’omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca.
7.1 Cedolare secca: ravvedimento
L’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca deve essere esercitata:
– in sede di registrazione del contratto di locazione;
– in caso di proroga, entro 30 giorni dal momento della proroga stessa;
– in ogni caso, per le annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
In caso di omessa o tardiva comunicazione, il beneficio fiscale non si perde purché il contribuente continui a dichiarare i redditi da cedolare secca ed effettuare i relativi versamenti.
La sanzione per omessa o tardiva comunicazione ammonta a:
“euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”
L’Agenzia delle Entrate ritiene che a questa sanzione sia comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.
7.2 Cedolare secca: modalità di rinuncia all’aumento del canone
Per le modalità di rinuncia all’aumento del canone, l’Agenzia delle Entrate fa espresso riferimento all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23/2011:
“L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.”
Detta comunicazione è però necessaria ai fini dell’applicazione della cedolare secca soltanto nel caso in cui tale opzione non sia già comunicata nel contratto di locazione stesso.
Si ricorda che… | Il regime di cedolare secca è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 del D.lgs. 23/2011.
Tale regime prevede che: “il contribuente, per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze – previa rinuncia all’aumento del canone – possa scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione.” |