La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA slitta al 12 giugno, il MISE pubblica nuove FAQ sull’iper ammortamento, pubblicati gli elenchi aggiornati dei soggetti 5 per MILLE, l’INPS fornisce le istruzioni per la trasmissione dei certificati di gravidanza, le ultime pronunce della Cassazione in tema di superamento del termine di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa e sulla mancata esenzione dall’imposta nel caso in cui l’impresa in buona fede abbia seguito una erronea interpretazione ministeriale
Prorogato con DPCM il termine di trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, pubblicate sul sito del MISE le nuove FAQ sull’iper ammortamento, aggiornati e pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti 5 per mille iscritti permanenti e nuovi iscritti, le istruzioni dell’INPS per la trasmissione telematica dei certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza, le pronunce della Cassazione sul termine di permanenza dei verificatori in azienda e sulla debenza dell’imposta nel caso in cui l’impresa in buona fede segua una circolare ministeriale imprecisa: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
Soggetti interessati
IMPRESE – Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: proroga al 12 giugno 2017 e FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate – Iper ammortamento: nuove FAQ pubblicate dal MISE – Valido l’accertamento se il termine di permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa e’ superato, in quanto termine ordinatorio – 5 per mille 2017: sul sito delle entrate gli elenchi aggiornati degli iscritti permanenti e quelli definitivi dei nuovi iscritti – L’esenzione d’imposta non e’ ammessa, anche se l’impresa ha sbagliato per legittimo affidamento |
PROFESSIONISTI
– Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: proroga al 12 giugno 2017 e FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate – Telematizzazione del certificato di gravidanza |
PERSONE FISICHE
– Telematizzazione del certificato di gravidanza |
SOMMARIO
- COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: PROROGA AL 12 GIUGNO 2017 E FAQ PUBBLICATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- IPER AMMORTAMENTO: NUOVE FAQ PUBBLICATE DAL MISE
- VALIDO L’ACCERTAMENTO SE IL TERMINE DI PERMANENZA DEI VERIFICATORI NEI LOCALI DELL’IMPRESA E’ SUPERATO, IN QUANTO TERMINE ORDINATORIO
- 5 PER MILLE 2017: SUL SITO DELLE ENTRATE GLI ELENCHI AGGIORNATI DEGLI ISCRITTI PERMANENTI E QUELLI DEFINITIVI DEI NUOVI ISCRITTI
- L’ESENZIONE D’IMPOSTA NON E’ AMMESSA, ANCHE SE L’IMPRESA HA SBAGLIATO PER LEGITTIMO AFFIDAMENTO
- TELEMATIZZAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
- COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: PROROGA AL 12 GIUGNO 2017 E FAQ PUBBLICATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il DPCM del 22 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2017, è stato posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre del 2017.
In merito alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, adempimento introdotto dall’art. 4 del DL 193/2016, si segnala che in data 26 maggio 2017 sono state inoltre pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate una serie di FAQ sulla compilazione; di seguito vengono proposte le risposte più significative.
1.1 Acquisti con applicazione del reverse charge – il rigo VP2 (operazioni attive) non va compilato
Domanda: L’imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell’imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?
Risposta: Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
1.2 Compilazione rigo VP8 – credito periodo precedente
Domanda: Nel rigo VP8 deve essere indicato l’intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?
Risposta: Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
1.3 Compilazione rigo VP9 – credito anno precedente
Domanda: Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente destinato all’utilizzo in compensazione/detrazione?
Risposta: Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito IVA dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.
Domanda: Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell’anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell’anno precedente?
Risposta: Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.
Domanda: Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l’intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?
Risposta: Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino il seguente caso: Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo. La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000. Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.
1.4 Fatture con IVA a esigibilità differita
Domanda: L’imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione o in quello di esigibilità dell’IVA?
Risposta: L’imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta. Esonero dalla presentazione della comunicazione – assenza di operazioni rilevanti ai fini IVA nel trimestre
Domanda: Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?
Risposta: L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
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- IPER AMMORTAMENTO: NUOVE FAQ PUBBLICATE DAL MISE
Il MISE ha pubblicato sul proprio sito una nuova serie di FAQ sull’iper ammortamento, agevolazione che consente la possibilità di maggiorare del 150% la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dei beni rientranti nel piano industria 4.0. Di seguito vengono riportate le risposte ai quesiti di maggior interesse.
2.1 Sistemi per l’assicurazione della qualità e dispositivi per l’interazione uomo-macchina
Domanda: Per essere considerati ammissibili ai fini dell’iper ammortamento i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell’allegato A?
Risposta: No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.
2.2 Beni strumentali in chiave industria 4.0 – caratteristiche obbligatorie
Domanda: Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?
Risposta: Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
Domanda: Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda manifatturiera può beneficiare dell’iper ammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell'”Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?
Risposta: L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento. è necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Domanda: L’acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave ‘industria 4.0’ di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo…) possono beneficiare della misura dell’iper ammortamento?
Risposta: Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
2.3 Beni strumentali in chiave industria 4.0 – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
Domanda: La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling?
Risposta: L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.
2.4 Beni strumentali in chiave industria 4.0 – integrazione automatizzata con la rete di fornitura: sì alle soluzioni cloud
Domanda: Con riferimento al requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii informazioni (…) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero “integrati”)? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?
Risposta: La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.
2.5 Beni strumentali in chiave industria 4.0 – Macchine e strumenti per la movimentazione
Domanda: Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”, la circolare 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un’esclusione dal beneficio?
Risposta: La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.
2.6 Revamping e software embedded
Domanda: I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?
Risposta: I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
Domanda: Nel caso in cui l’integrazione di un bene dell’Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al bene e godere dell’iper ammortamento? Esempio: l’integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell’apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone.
Risposta: L’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d’imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Domanda: Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene strumentale riconducibile all’allegato A, finalizzato a rendere quest’ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l’accesso all’iper ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere quindi dell’incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest’ultimo dell’HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l’intero sistema.
Risposta: Se l’investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.
Domanda: Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro” è sufficiente uniformarsi all’allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere la marcatura CE?
Risposta: In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.
Domanda: Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all’allegato A (Sistemi per l’assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d’uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi?
Risposta: In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell’iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell’interconnessione.
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- VALIDO L’ACCERTAMENTO SE IL TERMINE DI PERMANENZA DEI VERIFICATORI NEI LOCALI DELL’IMPRESA E’ SUPERATO, IN QUANTO TERMINE ORDINATORIO
Con l’ordinanza n. 10481/2017, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un caso in cui i giudici di merito avevano annullato l’accertamento effettuato dall’amministrazione finanziaria, ricollegandolo al superamento del termine previsto dalla legge in merito alla permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa contribuente.
Precisano i giudici di legittimità, ricollegandosi a casi simili su cui la Corte stessa si era già pronunciata, che in materia di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto non esiste alcuna disposizione che lo dichiari perentorio o statuisca la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, “né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (Cass. n. 17002 del 2012; negli stessi termini Cass. n. 14020 del 2011 e Cass. n. 19338 del 2011).
Il superamento del termine previsto dalla legge per la permanenza nei locali delle imprese da parte dei verificatori è da qualificarsi come mera irregolarità (L. n. 212 del 2000) che il contribuente, ravvisandola, può segnalare nei verbali di accertamento e rivolgersi al Garante affinché questi, avviando un procedimento istruttorio, richiami gli uffici al rispetto delle regole e, ove rilevi comportamenti che “determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione”, trasmetta le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare” (art. 13 comma 11 L. n. 212/2000).
Peraltro, anche recentemente la stessa Corte ha precisato (Cass. n. 5315/2015) che la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, “non si riferisce alla durata delle attività di verifica, ma alla durata della permanenza degli operatori civili e militari dell’Amministrazione finanziaria nella sede del contribuente“.
Per tutto quanto innanzi esposto, pertanto, va dedotto che, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non comporta il susseguente difetto del potere di accertamento ispettivo, né gli atti compiuti possono dichiararsi invalidi o le prove raccolte inutilizzabili, in quanto non esistono sanzioni simili previste in merito dal legislatore, considerando che, in tali circostanze, non viene coinvolto alcun diritto del contribuente costituzionalmente protetto (cfr. Cass. n. 24690/2014 e Cass. n. 7584/2015).
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- 5 PER MILLE 2017: SUL SITO DELLE ENTRATE GLI ELENCHI AGGIORNATI DEGLI ISCRITTI PERMANENTI E QUELLI DEFINITIVI DEI NUOVI ISCRITTI
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Documentazione – 5 per mille – 5 per mille anno finanziario 2017 sono presenti gli elenchi degli iscritti permanenti che non hanno più l’onere di ripresentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, aggiornati rispetto a quelli pubblicati lo scorso 31 marzo, arrivando a quota 49.000 candidati. Nella stessa sezione sono presenti inoltre gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti del 2017 degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, aggiornati e integrati rispetto a quelli provvisori pubblicati lo scorso 11 maggio. Le liste tengono conto delle correzioni di eventuali errori segnalati alla Direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
I nuovi iscritti 2017 hanno tempo fino al 30 giugno per presentare le “dichiarazioni sostitutive”. Entro tale data i legali rappresentanti degli enti del volontariato presenti negli elenchi definitivi, infatti, sono tenuti ad inoltrare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco, utilizzando un modello conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione occorre allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Gli stessi tempi e le stesse regole valgono anche per le associazioni sportive dilettantistiche, i cui rappresentanti legali diversamente dovranno presentare la documentazione richiesta alla struttura del Coni competente per territorio.
Gli enti che presentano la domanda d’iscrizione e/o la documentazione integrativa in ritardo, per partecipare alla ripartizione delle quote del 5 per mille, hanno tempo fino al 2 ottobre, purché i requisiti per l’accesso al beneficio siano posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione (7 maggio per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche e 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria). In tal caso, occorre versare una sanzione di 250 euro (codice tributo “8115”) mediante modello F24.
Si ricorda che… | I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Inoltre, ciascuno può decidere di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e del paese. |
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- L’ESENZIONE D’IMPOSTA NON E’ AMMESSA, ANCHE SE L’IMPRESA HA SBAGLIATO PER LEGITTIMO AFFIDAMENTO
Il legittimo affidamento del contribuente, di cui all’art. 10 commi 1 e 2 della L. n. 212/2000 esclude gli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, tuttavia non incide sulla debenza del tributo, in quanto quest’ultima prescinde dalle intenzioni espresse dalle parti nel rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dalla concretizzazione dei presupposti impositivi.
Così si esprime la Cassazione in una recente sentenza (Cass. n. 12635/2017), relativa ad un caso in cui i giudici d’appello avevano ritenuto valido l’accertamento delle Entrate che aveva disconosciuto l’agevolazione prevista dall’art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 e dell’art.6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.601 ad una Fondazione bancaria e accertato l’omessa ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, per mancata ricorrenza delle condizioni per fruire del beneficio, consistenti nell’esercizio esclusivo di attività di interesse pubblico o di utilità sociale.
La Fondazione, ricorrendo in Cassazione, riteneva doversi annullare l’accertamento dell’AF e non solo disapplicare le sanzioni, come avevano fatto invece i giudici d’appello, in quanto essa aveva proceduto a non operare la ritenuta d’acconto sui dividendi corrisposti perché si era conformata ad un parere dell’AF, che successivamente aveva mutato orientamento, emanando una diversa circolare; tale situazione di incertezza e affidamento in buona fede configurerebbe per la ricorrente un motivo sufficiente per annullare anche l’accertamento, stante quanto stabilito dall’art. 10 cit.
Tuttavia, la Cassazione chiarisce che il campo di applicazione dell’art. 10 è comunque limitato e circoscritto e, riprendendo quanto già esposto in altri casi simili (Cass. nn. 10195/2016, 5934/2015, 25966/2013, 19479/2009; v. anche Cass. n. 3757/2012) afferma che: “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziarla, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212“.
Resta pertanto certo il fatto che l’esenzione d’imposta, reclamata dalla ricorrente, non è prevista dalla norma, di stretta interpretazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa.
Per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione, secondo la Cassazione, si doveva e si deve far ricorso ai principi generali in materia di accertamento delle obbligazioni tributarie, con la conseguenza che spetta all’Ufficio delle Imposte Indirette competente il potere di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione ad oggetto, mediante l’utilizzo dei mezzi assegnatigli dalla legge negli ordinari termini di decadenza (Cass. n. 28028/2009).
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- TELEMATIZZAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
L’INPS con Circolare n. 82 del 04/05/2017 fornisce istruzioni ai medici per la trasmissione telematica dei certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza, da attuarsi tramite l’utilizzo dei servizi INPS.
I certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza possono essere trasmessi telematicamente nella sezione “Medici certificatori”, direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. E’ previsto un periodo transitorio di 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, durante il quale è possibile procedere al rilascio del certificato di gravidanza o di interruzione di gravidanza in forma cartacea. La trasmissione del certificato di gravidanza o di interruzione di gravidanza telematico comporta che la donna non sia più tenuta a fornire all’Istituto il certificato in forma cartacea. I certificati trasmessi telematicamente possono essere trattati dall’Istituto ai fini dell’accertamento del diritto a prestazioni economiche.
La donna può consultare i certificati ricevuti dall’INPS sul portale tramite identificazione con PIN o CNS. I datori di lavoro, sempre autenticandosi con PIN o CNS, possono consultare i certificati indicando il codice fiscale della lavoratrice e il numero di protocollo da essa segnalato (coloro che sono già abilitati alla consultazione dei certificati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione).
Il certificato di gravidanza da trasmettere telematicamente deve contenere: le generalità della lavoratrice, la settimana di gestazione al momento della visita e la data presunta del parto. Nel caso il certificato si riferisca ad una interruzione di gravidanza allora bisognerà aggiungere, alle informazioni precedenti. la data di interruzione della gravidanza. Nel caso la donna lo richieda il medico può rilasciare copia cartacea degli stessi. Il medico dovrà fornire alla lavoratrice il numero univoco di certificato assegnato dal sistema.
In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico certificatore potrà procedere al suo annullamento tramite il medesimo applicativo usato per la trasmissione, ma solo entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. Oltre questo termine l’annullamento del certificato sarà possibile solo tramite presentazione, in forma scritta, alla sede territoriale INPS. L’annullamento è ammesso solo quando gli errori riguardano i dati anagrafici della lavoratrice, non quando l’errore è relativo alla data presunta del parto (con intenzione di presentare successivamente una nuova certificazione).