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Dopo l’introduzione nel nostro ordinamento della S.r.l. semplificata (art. 2463-bis, c.c.) e della S.r.l. a capitale ridotto (art. 44, D.L. n. 83/2012; quest’ultima successivamente abolita), il D.L. 18.10.2012, n. 179 (artt. 25 a 31 – cd. “Decreto Sviluppo bis”), ha creato un modello societario denominato start up innovativa che prevede una serie di deroghe con specifico riferimento alla disciplina delle S.r.l.

DEFINIZIONE: la start-up innovativa è un’impresa di nuova costituzione fortemente propensa all’innovazione tecnologica; in essa si rileva una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero lo sfruttamento di una privativa su un brevetto.

Il Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2016 “Modalità di attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative ha disposto che gli incentivi in oggetto si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in una o più start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

COSTITUZIONE: in fase di costituzione possono optare per le forme societarie previste per le società di capitali di diritto italiano (comprese S.r.l. semplificate e S.r.l. a capitale ridotto).

Con il D.M. 7.7.2016 sono state apportate alcune modifiche al D.M. 17.2.2016, contenente le modalità di redazione degli atti costitutivi di S.r.l. start up innovative, al fine di correggere alcuni errori materiali ed apportare alcune correzioni formali.

Beneficiarie della favorevole regolamentazione risultano le imprese le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (start-up).

Vengono introdotti la gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (start-up). In particolare, viene previsto che la start-up innovativa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • deve essere costituita ed operare da non più di 60mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; a tal proposito, il concetto espresso nella lett. c) del co. 2, dell’art. 25, D.L. 179/2012, non deve essere confuso con il concetto di sede legale della società. La sede principale degli affari e degli interessi, infatti, va interpretata come il luogo di effettivo svolgimento degli affari e degli interessi economici. Secondo Assonime (si veda la circolare n. 11/2013), dopo una breve analisi delle varie posizioni giurisprudenziali e comunitarie, volte ad individuare il concetto richiamato dalla citata disposizione normativa, stabilisce che la start-up innovativa ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, quando nel territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo, o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Il D.L. 76/2013, in vigore dal 28.6.2013, ha eliminato la previsione secondo cui i soci dovevano essere persone fisiche e dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.

CRITERI DA SODDISFARE: inoltre la start up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

– sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione (in precedenza la percentuale era del 20%). Tali spese, inoltre, devono essere assunte al netto della quota riferibile all’acquisto ed alla locazione di immobili. Oltre a quanto stabilito dall’O.I.C. 24, in materia di capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo tra la voce delle immobilizzazioni immateriali, il citato dettato normativo – con riferimento alla lett. h) dell’art. 25, D.L. 179/2012 – annovera tra i costi da ricomprendere nella “famiglia” delle spese di ricerca e sviluppo:

  • le spese relative allo sviluppo competitivo pre-competitivo quali, ad esempio, sperimentazioneprototipazionesviluppo del business plan;
  • le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori;
  • costi lordi del personale, dei collaboratoricompresi soci e gli amministratori, impiegati nell’attività di ricerca sviluppo;
  • le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale.

Ai fini della determinazione della sussistenza o meno di tale requisito, si veda l’esempio numerico riportato di seguito;

– impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro o, in alternativa, impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

– essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale connessa alla propria attività o, in alternativa, essere titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Esempio spese di ricerca e sviluppo

Alfa s.r.l. riporta i seguenti dati di bilancio:
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali di cui spese per ricerca e sviluppo Euro
Euro
100.000,00
30.000,00
Patrimonio netto Euro 100.000,00
Immobilizzazioni materiali Euro 300.000,00 Debiti Euro 320.000,00
Attivo circolante Euro 20.000,00      
totale attivo Euro 420.000,00 totale passivo Euro 420.000,00
Conto economico
A) Valore della produzione Euro 150.000,00
B) Costo della produzione di cui per attività di ricerca e sviluppo Euro
Euro
100.000,00
25.000,00
Il valore di riferimento di partenza è rappresentato dal maggior valore tra il valore della produzione voce a) del conto economico – pari a Euro 150.000,00 ed il costo della produzione voce B) del conto economico – pari ad Euro 100.000,00. stabilito che il maggior valore è rappresentato dal valore della produzione, al fine di verificare il soddisfacimento o meno del requisito richiesto deve essere rapportato il totale delle spese di ricerca e sviluppo, pari a Euro 55.000,00 (Euro 30.000,00 capitalizzate ed Euro 25.000,00 imputate a Conto economico), rispetto al valore della produzione. Quanto ottenuto, pari al 36% (Euro 55.000,00/Euro 150.000,00), stabilisce che la società Alfa s.r.l., al sussistere degli altri requisiti obbligatori, può essere considerata una start-up innovativa.

Per qualificarsi come start-up innovativa è richiesta la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma.

In particolare, il requisito della durata (i 60 mesi decorrenti dalla data di costituzione dell’impresa start up innovativa) individua l’orizzonte temporale ai fini dell’applicazione dell’art. 25, co. 2, del Decreto Sviluppo bis. Si tratta di un termine congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa.

N.B. – con la R.M. 14.10.2014, n. 87/E, viene chiarito il requisitoalternativo“, di cui all’art. 25, co. 2, lett. h), n. 2), D.L. 18.10.2012, n.179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221, previsto per accedere alla disciplina agevolativa.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate premette che qualsiasi lavoratore, percipiente un reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato, può essere ricompreso nella “forza lavoro” rilevante ai fini della verifica della sussistenza del citato requisito “alternativo“.

Con specifico riferimento alla figura degli amministratori-soci, è stato precisato che essi possono essere considerati ai fini della disciplina evidenziata, ex art. 25, co. 2, lett. h), n. 2), D.L. 179/2012, soltanto se anche soci-lavoratori o, comunque, aventi un impiego retribuito nella societàa qualunque titolo“, diverso da quello organico.

Nel caso in cui invece i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati nella “forza lavoro”, dato che mancherebbe la condizione relativa “all‘impiego“.

Conformemente a tale impostazione, si ritiene che gli stagisti possono essere considerati “forza lavoro” solo se retribuiti mentre i consulenti esterni, titolari di partita Iva, non possono essere annoverati tra i dipendenti ed i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Infine, per quanto attiene al computo dei lavoratori richiesto dalla normativa, il calcolo della percentuale di “forza lavoroaltamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste“.

START UP A VOCAZIONE SOCIALE: le start up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati dal’art. 2, co. 1, D.Lgs. 24.3.2006, n. 155, per le quali si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

  • assistenza sociale (ex L. 8.11.2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
  • assistenza sanitaria (per l’erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni);
  • assistenza sociosanitaria (ex D.P.C.M. 14.2.2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”);
  • educazione, istruzione e formazione (L. 28.3.2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ex L. 15.12.2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
  • valorizzazione del patrimonio culturale (ex Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
  • turismo sociale (ex art. 7, co. 10, L. 29.3.2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo);
  • formazione universitaria e postuniversitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

INCUBATORE DI START UP: la norma propone la definizione dell’incubatore di imprese start-up innovative certificato, indicando gli specifici requisiti ed indicatori minimi, che sono oggetto di autocertificazione.

L’incubatore di imprese start up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

L’incubatore di start-up innovative certificato è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 917/1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

L’incubatore certificato, per essere tale, deve possedere specifici requisiti.

Tale possesso può essere autocertificato dall’incubatore mediante dichiarazione su apposito modulo sottoscritto dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese.

Ai sensi del D.M. 22.12.2016, i requisiti da possedere per essere incubatore certificato di start-up innovativa, sono i seguenti:

– essere società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 917/1986;

– avere un oggetto sociale che concerna in modo prevalente il sostegno alla nascita ed allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico ed ai processi di ricerca, sviluppo ed innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto;

– raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della Tabella A ed il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della Tabella B di cui all’allegato.

Al fine di consentire i controlli sul possesso dei requisiti, l’incubatore certificato deve conservare gli atti ed i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite sul possesso dei requisiti nella compilazione del modello informatico per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.

Qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla Sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Le Camere di Commercio sono tenute a rendere pubbliche in formato elettronico nel sito del Registro delle imprese dati inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati.

Il Ministero dello Sviluppo economico deve esaminare, con cadenza annuale, tali dati al fine di valutare l’adeguatezza dei valori minimi i cui alle sopra evidenziate tabelle.

NASCITA e SVILUPPO delle START UP: l’incubatore certificato offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

  • dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  • dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  • è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  • ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;
  • ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative che configuri un adeguato track record.

L’incubatore è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dalla norma, sulla base degli indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

PUBBLICITA’ – SPESE DI ISCRIZIONE: la start-up innovativa deve essere iscritta in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. E’ previsto l’esonero per la start up innovativa e per l’incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

L’iscrizione nella sezione speciale prevista presso la Camera di Commercio è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Detta iscrizione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start up innovativa, all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

La norma prevede che le informazioni inerenti le imprese start up innovative e gli incubatori certificati siano rese disponibili secondo modalità operative (per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca), improntate alla massima trasparenza e accessibilità prevedendo la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita di tali dati da parte di soggetti terzi.

L’accesso informatico alle suddette informazioni avviene dalla home page del sito Internet dell’impresa.

MODELLO per le MODIFICHE delle START-UP INNOVATIVE: il D.M. Sviluppo economico 28.10.2016 ha approvato il modello per le modifiche delle start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 4, co. 10-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3, conv. con modif. dalla L. 24.3.2015, n. 33. In particolare, in deroga all’art. 2480 c.c. gli atti modificativi dell’atto costitutivo e dello Statuto delle S.r.l. con oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all’art. 25, co. 2, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), dal Presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio nel caso di società unipersonale, in conformità allo standard contenuto nel Decreto stesso. Le modifiche in questione non devono comportare la perdita dei requisiti previsti dalla legge per le start-up e la cancellazione dalla relativa Sezione speciale del Registro delle imprese. Per tale motivo, contestualmente al deposito del verbale modificativo per l’iscrizione nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, la società deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al co. 15 del citato art. 25, D.L. 179/2012.

L’atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica ed è presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese competente territorialmente entro 30 giorni dall’assemblea. L’ufficio del Registro svolge in seguito le verifiche elencate dal Decreto. Laddove queste ultime abbiano esito positivo, l’ufficio iscrive provvisoriamente l’atto modificativo, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese ed entro ulteriori 10 giorni, previa verifica della permanenza in capo alla società dei requisiti di start-up, l’ufficio iscrive la notizia contestualmente all’attestazione nella Sezione speciale. L’atto sottoscritto in maniera diversa da quanto sopra illustrato non è iscrivibile nel Registro delle imprese.

PERDITE E SOCIETA’ di COMODO: sono state previste alcune specifiche deroghe al diritto societario che tengono conto della finalità specifica del modello societario.

In particolare in caso di perdite è consentivo rinviare di un anno la decisione di ricapitalizzare, sia nel caso di perdite che vanno ad intaccare il capitale sociale per oltre un terzo (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, C.C.) sia nel caso in cui le perdite riducano il capitale sociale sotto il minimo legale (ex artt. 2447 e 2482-ter, C.C.).

L’estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire alla impresa start up innovativa di completare l’avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. In ogni caso, se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi degli art. 2447, C.C. o art. 2482-ter, C.C.

Inoltre, alle start up innovative, non si applica la disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica.

ATTO COSTITUTIVO: l’atto costitutivo di una S.r.l. start up innovativa può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti.

ASSEGNAZIONE di QUOTE di PARTECIPAZIONE: le quote di partecipazione in start up innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l’impiego di funding portal).

Inoltre, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474, C.C., non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione:

  • a dipendenti;
  • a collaboratori;
  • a componenti dell’organo amministrativo;
  • a prestatori di opera e servizi anche professionali.

Infine l’atto costitutivo delle società può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis, C.C.

Al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio, tali clausole statutarie mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l’emissione di ulteriori strumenti.

CONTRATTI di LAVORO – COSTITUZIONE e DURATA: sono state previste alcune misure volte a favorire l’assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione delle predette società ovvero per un periodo più limitato per le società già costituite.

Il contratto a tempo determinato della start up di nuova costituzione può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi.

In questo lasso temporale, i successivi contratti a tempo determinato (sempre concernenti attività inerenti l’oggetto sociale) possono essere stipulati dai datori di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001 o anche senza soluzione di continuità. Tale comma sancisce che «qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato».

AGEVOLAZIONI FISCALI per gli INVESTITORI: le imprese ed i cittadini possono giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle start-up innovative.

Tali soggetti, infatti, hanno la disponibilità di risorse finanziarie che possono essere veicolate per capitalizzare l’ecosistema delle start-up.

Consapevole di ciò, il Legislatore ha ideato alcuni strumenti di natura fiscale, volti ad incoraggiare l’investimento, sia diretto che indiretto, da parte dei privati nelle start-up innovative.

In particolare, l’art. 29 del cd. Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012) prevede un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up innovative.

Tale agevolazione, oltre ad essere differenziata come vedremo in relazione alla natura dell’investitore, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), presenta criteri di calcolo diversi per:

– gli investimenti effettuati nel periodo 20132016;

– gli investimenti effettuati a partire dal 2017.

L’art. 29 prevede meccanismi di fruizione dell’agevolazione diversi a seconda della tipologia di investitori, distinguendo tra:

soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche: beneficiano di una “detrazione” d’ imposta;

soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle società: beneficiano di una “deduzione” dal reddito complessivo.

PERSONE FISICHE: i destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche (residenti e non residenti nel territorio dello Stato) che investono denaro in una start-up innovativa.

Non è importante l’attività esercitata da questi soggetti; possono beneficiare dell’agevolazione tutte le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.

Per tutti questi soggetti, la misura dell’agevolazione dipende da due variabili fondamentali:

– la percentuale di detrazione;

– l’investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d’imposta.

In conseguenza delle recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, tali variabili assumono valori diversi a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento (si veda la Tabella n. 1):

Detrazione per i soggetti Irpef – Periodo di effettuazione dell’investimento

  Investimenti 2013-2016 Investimenti a partire dal 2017
Percentuale di detrazione In start-up a vocazione sociale e start-up in ambito energetico In altre start-up In start-up a vocazione sociale e start-up in ambito energetico In altre start-up
25% 19% 30%
Investimento massimo detraibile Euro 500.000 Euro 1.000.000

Il calcolo dell’agevolazione è molto semplice.

Si prende l’importo dell’investimento effettuato in ciascun periodo d’imposta in una o più start-up e lo si confronta con l’investimento massimo detraibile.

Se l’investimento effettuato risulta inferiore a quello massimo detraibile è sufficiente moltiplicare il primo valore per la percentuale di detrazione, ottenendo l’importo da portare in diminuzione delle tasse dovute; se l’investimento è superiore, non tutto l’importo è agevolabile e la detrazione si ottiene moltiplicando l’investimento massimo detraibile per la percentuale di detrazione (si vedano gli esempi nn. 1 e 2).

Esempio
Persona fisica che ha effettuato nel 2016 un investimento di Euro 700.000 nel capitale di una start-up innovativa.

Detrazione d’imposta spettante = 700.000 x 19% = 133.000

Esempio
Persona fisica che effettua nel 2017 un investimento di Euro 700.000 nel capitale di una start-up innovativa.

Detrazione d’imposta spettante = 700.000 x 30% = 210.000

Il limite dell’investimento massimo detraibile (500.000 o 1.000.000) su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma complessivamente investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative; pertanto, ai fini della sua verifica, nel caso in cui un soggetto investa in due start-up innovative, occorrerà sommare i conferimenti effettuati in ambedue le società.

Se l’investimento è effettuato da soci di società di persone, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato (in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986) in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed il limite dell’investimento massimo detraibile è riferito non agli investimenti dei singoli soci ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start-up innovativa.

Ne consegue che due soci che possiedono ciascuno il 50% delle quote di una società di persone che effettua nel 2017 un conferimento in una start-up innovativa di Euro 1.100.000 beneficiano ciascuno della detrazione del 30% su un importo massimo di Euro 500.000.

Calcolata la detrazione spettante, questa potrà essere portata integralmente in diminuzione dell’imposta lorda dovuta dall’investitore.

Nel caso in cui essa non dovesse trovare capienza nell’imposta lorda è prevista la possibilità di “riportare in avanti” la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Ciò significa che il risparmio di imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile può essere fruito fino ad un massimo di quattro periodi d’imposta, a partire da quello di maturazione.

Questa previsione costituisce una deroga al principio generale previsto in materia di detrazioni, secondo cui le stesse, salvo specifiche eccezioni contemplate dalla legge, sono fruibili nel periodo d’imposta di riferimento fino a concorrenza dell’imposta medesima.

DEDUZIONE per i SOGGETTI IRES: per i soggetti passivi Ires, l’agevolazione consiste non in una detrazione d’imposta ma in una deduzione dal reddito imponibile.

Anche in questo caso, la misura dell’agevolazione dipende da due variabili fondamentali:

– la percentuale di deduzione, da applicare sulla somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative;

– l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta.

Tali variabili, come per le persone fisiche, assumono, a seguito delle recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, valori diversi a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

Deduzione per i soggetti Ires – Periodo di effettuazione dell’investimento

  Investimenti 2013-2016 Investimenti a partire dal 2017
Percentuale di deduzione In start-up a vocazione sociale e start-up in ambito energetico In altre start-up In start-up a vocazione sociale e start-up in ambito energetico In altre start-up
27% 20% 30%
Investimento massimo deducibile Euro 1.800.000 Euro 1.800.000

L’agevolazione riveste grande interesse, in quanto mira a stimolare l’innovazione esogena nei gruppi industriali italiani, sostenendo il processo d’innovazione del tessuto produttivo e rafforzando il legame tra medie e grandi aziende del Paese e le nuove micro e piccole imprese ad alto tasso di crescita ed innovazione.

Con questa misura, in pratica, viene incoraggiata l’alleanza tra aziende esistenti che vogliono innovare e aziende nuove che nascono proprio perché innovative.

Esempio
Una società di capitali ha effettuato nel 2016 un investimento di Euro 1.800.000 nel capitale di una start-up innovativa.

Deduzione dal reddito d’impresa spettante = 1.800.000 x 20% = 360.000

Risparmio fiscale 360.000 * 27,5%= 99.000

Esempio
Una società di capitali effettua nel 2017 un investimento di Euro 1.800.000 nel capitale di una start-up innovativa.

Detrazione d’imposta spettante = 1.800.000 x 30% = 540.000

Risparmio fiscale= 540.000 * 24%= 129.600

Nel caso in cui l’importo deducibile per effetto dell’agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, “l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare“.

Dunque, in analogia a quanto previsto per le persone fisiche, anche per i soggetti Ires il risparmio d’imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO: per godere delle agevolazioni la partecipazione al capitale della start-up non deve avvenire necessariamente in maniera diretta da parte degli investitori ma può essere anche effettuata per il tramite di intermediariqualificati“, vale a dire organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito Oicr) si intendono i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, lett. m), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo d’imposta.

Costituiscono, pertanto, Oicrqualificati” i “fondi comuni di investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (Sicav) che, al termine del periodo d’imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo d’imposta.

Per “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” (cd. società intermediarie), si intendono quelle società che, al termine del periodo d’imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.

Si precisa infine che, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermediario come “qualificato“, per “valore” delle azioni e quote di start-up innovative, nonché per ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall’intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati tramite società intermediarie, inoltre, il Decreto interministeriale 25.2.2016 stabilisce che le agevolazioni fiscali spettano soltanto in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società.

A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la società intermediaria deve certificare all’investitore l’ammontare che ha comportato un effettivo investimento nel capitale di una o più start-up innovative; esclusivamente tale quota parte del conferimento iniziale effettuato nel capitale della società intermediaria potrà qualificarsi come investimento agevolato nel capitale di una o più start-up innovative, in relazione al quale è possibile fruire delle agevolazioni in esame.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: in base all’art. 3 del Decreto interministeriale 2016, le agevolazioni in esame si applicano esclusivamente alle seguenti tipologie d’investimento:

– conferimenti in denaro in start-up innovative;

– conferimenti in denaro in società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (società intermediarie);

– investimenti in quote degli Organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in start-up innovative (Ocr qualificati).

I conferimenti rilevano, ai fini dell’agevolazione fiscale:

– nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito;

– nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione, in caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili;

Non risultano pertanto agevolati i seguenti conferimenti:

– i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo;

– i conferimenti in natura.

Al fine di rendere neutrale la scelta relativa alle modalità di realizzazione dell’investimento, tuttavia, sono equiparati agli investimenti in denaro e quindi agevolati:

– la conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa o della società intermediaria;

– la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazioni di servizi.

Tale ultima preclusione non trova applicazione, però, nei confronti delle start-up innovative in relazione ai crediti derivanti dalle prestazioni lavorative e di servizi previste dall’art. 27 del cd. Decreto Crescita 2.0 (cd. work for equity).

Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto interministeriale 30.1.2014, infatti, l’agevolazione è fruibile, comunque, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato art. 27 i quali rinunciando ai propri crediti nei confronti delle start-up innovative, all’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale, di fatto, evitano fuoriuscita di capitali dalla start-up.

Si precisa, infine, che in base all’art. 4, co. 8, del Decreto interministeriale 25.2.2016, le agevolazioni spettano a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superi Euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Ne consegue che, qualora una società dovesse ricevere conferimenti in denaro in un unico esercizio pari, ad esempio, a Euro 16.000.000, tutti i soci conferenti non avrebbero diritto ad alcuna detrazione/deduzione, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di Euro 15.000.000.

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI: in base ai co. 3 e 5 dell’art. 29 l’investimento “deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio (…)“.

Tale previsione è posta a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ed opera se prima del decorso del triennio di sorveglianza intervenga il trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle start-up innovative.

Anche il trasferimento parziale delle quote o azioni possedute comporta la totale decadenza dal beneficio, penalizzando il soggetto beneficiario sull’intero importo utilizzato in detrazione o in deduzione e non soltanto sulla quota parte correlata alle azioni o quote cedute.

Nei casi di investimento indiretto, il divieto di cessione è da intendersi riferito alle quote di fondi comuni di investimento, alle azioni rappresentative del capitale delle Sicav o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.

Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento ed i conferimenti in società nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Non rientrano invece nel divieto i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie di cui agli artt. da 170 a 181, D.P.R. 917/1986.

Ulteriori cause di decadenza dalle agevolazioni sono state previste dall’art. 6, co. 1 del Decreto interministeriale 25.2.2016.

In particolare, tale norma prevede la perdita dei benefici se, entro 3 anni dall’investimento, si verificano i seguenti eventi:

riduzione di capitale nonché ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società intermediarie, qualora tali società non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

recesso o esclusione degli investitori agevolati;

perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, co. 2, del Decreto Crescita 2.0, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, tuttavia, non si considera rilevante la perdita dei requisiti dovuta:

– alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del co. 3 dello stesso art. 25;

– o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a Euro 5.000.000;

– o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell’incentivo:

– se soggetto passivo Irpef, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

– se soggetto passivo Ires, deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d’imposta dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’Imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sulla Imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

CONSOLIDATO NAZIONALE e MONDIALE: laddove la società o l’ente che ha effettuato l’investimento nella start-up innovativa partecipi al consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’ulteriore eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalla singola società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono, invece, attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla singola società.

TRASPARENZA FISCALE: nel caso in cui, invece, si sia optato per il regime di trasparenza fiscale, l’eventuale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L’ulteriore eccedenza che non trovi capienza nel reddito complessivo del socio può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal singolo socio nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi in capo alla società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili agli altri soci e sono ammesse solo in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla società stessa.

START-UP CHE COMMERCIALIZZANO o SVILUPPANO PRODOTTI INNOVATIVI ad ALTO VALORE TECNOLOGICO in AMBITO ENERGETICO: come si evince dall’analisi delle percentuali di detrazione per le persone fisiche e di deduzione per le persone giuridiche, se la start-up in cui si investe il capitale è a vocazione sociale ovvero sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, l’entità del beneficio è maggiore.

Il D.M. 30.1.2014 ha individuato, in uno specifico allegato, i codici Ateco 2007 atti ad identificare le start-up che possono essere considerate come rientranti nella categoria di quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

ESCLUSIONI dal REGIME di FAVORE: non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali se:

  • l’investimento sia stato effettuato tramite O.I.C.R. o società di capitali a partecipazione pubblica;
  • la start-up innovativa in cui si investe:
  • si qualifichi come impresa in difficoltà di cui alla definizione della Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
  • sia un’impresa operante nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
  • alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA e CONDIZIONI per GODERE dell’AGEVOLAZIONE: le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

  1. a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di euro 500.000 relativo all’ammontare dei conferimenti;
  2. b) una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della stessa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsionale o attuale, delle vendite e dei profitti;
  3. c) una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività se trattasi di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;
  4. d) nel caso di investimenti effettuati indirettamente tramite I.C.R. o società, una certificazione del possesso da parte degli stessi del requisito della prevalenza dell’investimento in start-up, consegnata all’investitore entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione delle imposte relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

CREDITO d’IMPOSTA per l’ASSUNZIONE di PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO: per le start-up innovative e gli incubatori certificati viene creato un percorso agevolato per l’assegnazione del credito d’imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati (art. 24, D.L. 83/2012, conv. con modif. con L. 134/2012). Si tratta di un credito d’imposta pari al 35% del costo dei nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel limite di euro 200.000 annui per impresa.

Con il D.M. 22.2.2013, è stato attuato il predetto credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale, purché impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo). Il provvedimento ha chiarito definitivamente che il beneficio potrà essere richiesto e fruito per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26.6.2012. Per gli anni successivi sono, invece, agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascuno di essi.

A favore del credito d’imposta sono stanziati 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013 e segg. Da tali stanziamenti bisogna escludere quelli riservati alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei Comuni interessati dall’evento sismico del 20.5.2012 e del 29.5.2012 (2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni di euro per il 2013 e segg.).

L’aiuto prevede l’assegnazione mediante la procedura del “click day”.

Il D.M. 23.10.2013 ha disciplinato le modalità applicative del credito d’imposta. In particolare è stato specificato che possono fruire dell’agevolazione tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa. Secondo l’art. 2 del menzionato decreto è agevolabile, per un periodo non superiore a 12 mesi dall’assunzione, il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato:

– di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera (sempre che sia riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente) e

– di personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico purché siano impiegate in attività di ricerca e sviluppo.

Per start-up innovative e incubatori certificati di imprese è altresì agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato.

Da ultimo, con Provv. 16.2.2015, l’Agenzia Entrate ha disposto le modalità e i termini per fruire, tramite compensazione con il Modello F24, di tale credito d’imposta. In particolare, è stato precisato che il credito:

– è concesso alle imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato, ossia in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline tecniche-scientifiche;

– è fissato nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto (salario più contributi) per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione di lavoratori e con un limite massimo di 200 mila euro;

– è fruibile solo in compensazione, presentando il Modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (a tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con R.M. 16.2.2015, n. 18/E, ha istituito il codice tributo “6847” da utilizzare per la compensazione).

RIORDINO degli INCENTIVI alle START-UP INNOVATIVE: il D.M. 24.9.2014 istituisce fino al 31.12.2020 un regime agevolativo per la creazione e lo sviluppo di start-up innovative su tutto il territorio nazionale.

A tale regime di aiuto, gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (“Soggetto gestore”) ed erogato sotto forma di finanziamento, possono accedere:

– le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi, di piccola dimensione ed aventi la sede legale ed operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

– le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni da parte di Invitalia.

Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

– essere regolarmente costituite ed iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;

– essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– aver restituito agevolazioni godute per le quali il Mise ha disposto un ordine di recupero;

– non essere “in difficoltà”.

Sono ammessi all’agevolazione i piani imprenditoriali caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico ed innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 10.12.2014, n. 68032, ha specificato i requisiti dei piani d’impresa e delle spese ammissibili a tali agevolazioni, ha definito le modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande, e ha fornito i chiarimenti in merito ai criteri ed iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità di spese e costi, di soglie e punteggi minimi richiesti per l’accesso alle agevolazioni, caratteristiche del contratto di finanziamento, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

In particolare, il Ministero ha precisato che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e che le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, potevano essere presentate dal giorno 16.2.2015, ore 12.00. Destinataria delle domande è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, alla relativa istruttoria.

– Ulteriori risorse finanziarie per le start-up innovative: il D.M. Sviluppo Economico 17.12.2015 (pubblicato nella G.U. 15.2.2016, n. 37) stabilisce l’attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative di cui al D.M. 24.9.2014.

In particolare il decreto stabilisce l’assegnazione di 20 milioni di euro per la prosecuzione del finanziamento dello strumento agevolativo Smart & Start relativamente agli interventi in favore delle start-up innovative localizzate nelle regioni del centro-nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo (escluso il c.d. territorio del cratere sismico aquilano).

REMUNERAZIONE con STRUMENTI FINANZIARI: viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati.

Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa start up.

RACCOLTA DIFFUSA di CAPITALI di RISCHIO TRAMITE PORTALI ON LINE: viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).

ACCESSO al CREDITO: per l’accesso al credito, le start-up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

SOSTEGNO all’INTERNAZIONALIZZAZIONE: anche le imprese start-up innovative operanti in Italia sono incluse tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione).

GESTIONE della CRISI ed ATTIVITA’ di CONTROLLO: viene regolamentato il fenomeno della crisi aziendale delle start-up innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up, l’imprenditore viene indotto a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa.

La start-up è sottratta alle procedure concorsuali vigenti ed è assoggettata in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacita dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.