Alcune tra le principali novità introdotte dalla manovra correttiva, la precisazione del fisco sui requisiti per fruire dei benefici prima casa, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di super e iper ammortamento, la Cassazione torna sull’IRAP per i professionisti, le istruzioni dell’INPS per il Bonus Nascita 2017
La manovra correttiva apporta novità in tema di compensazioni orizzontali e presentazione modelli F24 in compensazione, in tema di locazioni brevi e turistiche e DURC, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti su super e iper ammortamenti e con la risoluzione n. 53 riepiloga i requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, la Cassazione si pronuncia sull’IRAP per i professionisti con segretaria in outsourcing e l’INPS fornisce le istruzioni per richiedere il bonus nascita 2017: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
Soggetti interessati
IMPRESE– La manovra correttiva introduce maggiori controlli sulle compensazioni orizzontali – Iper ammortamento con maggiorazione del 150% anche per l’ammodernamento dei beni già esistenti – Super ammortamento: proroga della maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi – Manovra correttiva: DURC |
PROFESSIONISTI
– La manovra correttiva introduce maggiori controlli sulle compensazioni orizzontali – Super ammortamento: proroga della maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi – Anche se la segreteria è in outsourcing il professionista paga l’IRAP – Manovra correttiva: DURC |
PERSONE FISICHE
– Requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa: la dichiarazione resa in atto può essere rettificata – Entra in vigore il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi e turistiche – Premio nascita 2017 |
SOMMARIO
- LA MANOVRA CORRETTIVA INTRODUCE MAGGIORI CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI
- REQUISITI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: LA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO PUO’ ESSERE RETTIFICATA
- ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE
- SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL 40% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI
- IPER AMMORTAMENTO CON MAGGIORAZIONE DEL 150% ANCHE PER L’AMMODERNAMENTO DEI BENI GIA’ ESISTENTI”
- ANCHE SE LA SEGRETERIA E’ IN OUTSOURCING IL PROFESSIONISTA PAGA IRAP
- MANOVRA CORRETTIVA: DURC
- PREMIO NASCITA 2017
- LA MANOVRA CORRETTIVA INTRODUCE MAGGIORI CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI
Il DL 50/2017, pubblicato nella GU 95 del 24 aprile 2017, ha introdotto diverse novità riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali (art. 3, DL 50/2017).
1.1 Visto di conformità per le compensazioni dei crediti oltre i 5.000 euro
I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (o sottoscrizione alternativa del revisore legale).
Prima dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017 il visto di conformità era richiesto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro.
Nel caso in cui l’obbligo di apposizione del visto di conformità venga violato dal contribuente, gli uffici provvederanno al recupero del credito utilizzato in compensazione oltre all’irrogazione di sanzioni e relativi interessi.
Le novità introdotte dalla manovra correttiva non riguardano invece le compensazioni interne, anche dette verticali (ad es. IVA da IVA) o il modello per richiedere il rimborso/compensazione dell’IVA trimestrale (modello IVA TR). Nulla cambia anche per i rimborsi IVA che restano senza visto di conformità/garanzia per le eccedenze di credito non superiori a 30.000 euro.
1.2 Le compensazioni esterne devono passare dai servizi telematici dell’Agenzia
Tutti i soggetti titolari di partita IVA che utilizzano la delega F24 (di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997) per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Prima delle modifiche apportate dalla manovra correttiva 2017, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici delle Entrate era previsto solo per le compensazioni del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro.
- REQUISITI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: LA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO PUO’ ESSERE RETTIFICATA
Con la Risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate riepiloga le condizioni per poter fruire dell’agevolazione prima casa. L’agevolazione per l’acquisto della prima casa consiste nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (nel caso di acquisto da privato o da impresa, ma con vendita esente IVA). Tale misura di favore spetta all’acquirente qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla Nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Tra le condizioni prescritte dalla norma il legislatore ha previsto che l’acquirente debba richiedere la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la stessa entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile; in alternativa il contribuente può svolgere la propria attività nel predetto Comune.
L’interpello proposto dal contribuente concerne appunto l’interpretazione della nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR; l’interpellante ha acquistato in data 29 gennaio 2016 un’abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che avrebbe svolto la propria attività nel Comune di ubicazione dell’immobile neo acquistato. Le aspettative lavorative del contribuente sono state disattese e alla fine del 2016 lo stesso ha concluso la propria attività professionale avviata ad inizio anno. L’interpellante a questo punto richiede alle Entrate se può conservare le agevolazioni prima casa ottemperando al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, ossia trasferendo la propria residenza entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, modificando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto.
L’amministrazione finanziaria ha accolto positivamente la richiesta del contribuente. Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando che il termine dei 18 mesi risulta ancora pendente e che le due condizioni sopra esposte sono tra loro alternative, il contribuente può ancora fruire delle agevolazioni prima casa a patto che assuma l’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile; egli dovrà integrare l’atto originario nel rispetto delle medesime formalità giuridiche, provvedendo alla registrazione dell’integrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto. La rettifica potrà essere effettuata a condizione l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.
- ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE
Con la pubblicazione sulla G.U. del 24 aprile scorso è entrato in vigore il D.L. n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo“.
L’art. 4 del D.L. n.50 prevede un nuovo regime fiscale per le locazioni di immobili di breve durata. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
L’art. 4 del D.L. n. 50 stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e altresì a quelli relativi ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
Ma questa non è una novità: il regime della cedolare secca era, infatti, già stato previsto in merito ai redditi derivanti da locazioni anche di breve durata; ciò che cambia con le nuove norme è il sistema attraverso cui la ritenuta del 21 % deve essere versata all’erario.
L’odierna disposizione, infatti, prevede che tale ritenuta venga trattenuta alla fonte da parte dell’intermediario sull’ammontare dei canoni per la locazione e dei corrispettivi relativi ai contratti di sublocazione e comodato, prima che vengano versati ai titolari degli immobili; tali soggetti intermediari compresi quelli che gestiscono portali online, sono altresì responsabili del successivo versamento della ritenuta allo Stato, agendo come sostituti d’imposta. Infatti, il comma 4 del medesimo articolo così dispone: “I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve, stipulati alle condizioni di cui al comma 1 conclusi per il loro tramite“.
Chiunque, essendone tenuto ometta di comunicare o comunichi in maniera incompleta o infedele i dati relativi ai suddetti contratti è punito con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, per garantire il contrasto all’evasione fiscale, sono tenuti a versare la ritenuta, così riscossa, all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e ad effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Si attendono ora le modalità di attuazione di quanto disposto dalla norma, che saranno emanate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 50; con il medesimo intervento, il Direttore preciserà altresì in che modo l’intermediario dovrà trasmettere e conservare i dati. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate e i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line dovranno stipulare apposite convenzioni, ai sensi dello stesso art. 4 del D.L. n. 50, con cui precisare le forme di collaborazione per il controllo delle locazioni concluse attraverso l’intervento dei medesimi portali.
- SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL 40% PER GL INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI
Con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 l’Agenzia delle entrate riepiloga le regole da seguire per fruire del super ammortamento per gli investimenti effettuati nel 2017.
La Legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 l’operatività del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni (art. 1, co. 8, Legge 232/2016). Viene pertanto riproposto il super ammortamento, ossia la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei suddetti beni, con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La disciplina del super ammortamento, introdotta in origine dall’art. 1, co. 91 della Legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione post proroga accoglie alcune modifiche all’ambito oggettivo di applicazione: rientrano nel super ammortamento tutti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati in proprietà o in leasing, ad eccezione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis) del Tuir. Si tratta dei veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali (ad esempio le auto aziendali con deducibilità dei relativi costi limitata al 20%) e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (autovetture con deducibilità del costo limitata al 70%).
Restano invece invariate le altre esclusioni già disposte della norma istitutiva, secondo la quale non rientrano nell’agevolazione:
– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988);
– i fabbricati e le costruzioni;
– i beni a noleggio o con contratti di locazione operativa;
– i particolari beni di cui all’allegato n. 3 della Legge di Stabilità 2016.
Le disposizioni del super ammortamento trovano applicazione con riferimento ai beni materiali caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività svolta dall’impresa destinataria dell’agevolazione; i beni dovranno quindi essere strumenti di produzione impiegati all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Si ricorda che… | La maggiorazione del 40% opera come una deduzione extra-contabile, ossia con effetti solo ai fini delle imposte sui redditi e con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria. Il beneficio non ha alcun effetto ai fini civilistici mentre in dichiarazione dei redditi si avrà un incremento del 40% della quota di ammortamento annua (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
Ai fini della determinazione della maggiorazione del 40% il costo del bene agevolabile può essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. Il super ammortamento è cumulabile con altre misure di favore salvo divieti di cumulo disposti dalle norme che disciplinano le altre misure. |
IPER AMMORTAMENTO CON MAGGIORAZONE DEL 150% ANCHE PER L’AMMODERNAMENTO DEI BENI GIA’ ESISTENTI
La Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto l’iper ammortamento al 250% per le imprese che effettuano investimenti in beni con caratteristiche tali da favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria secondo il modello “Industria 4.0”. Trattasi degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla stessa legge, per i quali spetta una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione ai soli fini della determinazione della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Mise, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alla tipologia di beni rientranti nell’agevolazione.
I beni agevolabili possono essere riepilogati in tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
I beni appartenenti alla prima delle tre categorie, devono possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:
– controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre i beni devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
La Circolare n. 4/E ha definito una nuova categoria di beni ammissibili che nella legge istitutiva erano invece riportati come una delle ulteriori caratteristiche di cui all’elenco precedente. Trattasi dei dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti; anche tali dispositivi sono agevolabili a condizione che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento, a seguito del revamping, rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori 2 caratteristiche descritte in precedenza.
I dispositivi, la strumentazione e la componentistica in questione hanno rilevanza autonoma ai fini dell’iper ammortamento, pertanto, essi possono godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non rientranti nell’agevolazione (ad esempio revamping di un impianto consegnato prima del 2017).
Si ricorda che… | La verifica delle caratteristiche dei beni comporta accertamenti di natura tecnica di competenza del Mise. Qualora il contribuente abbia dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, riguardanti esclusivamente la riconducibilità dei beni tra quelli elencati nell’allegato A, lo stesso può acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise, limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate. Nei casi di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie il contribuente può invece presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. |
ANCHE SE LA SEGRETERIA E’ IN AOUSOURCING IL PROFESSIONISTA PAGA L’IRAP
La Cassazione, con la sentenza n. 9477/2017, accoglie il ricorso delle Entrate avverso la decisione dei giudici d’appello, secondo i quali il servizio di segreteria e telefonia fornito al professionista con un contratto di collaborazione esterna, non implica la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna, necessaria ai fini del versamento dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.
Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing (e non a mezzo di contratto di lavoro dipendente), non rileva ai fini del versamento dell’imposta.
Infatti, “in tema d’Irap, in base all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, presupposto dell’imposta è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa “esterna” che ricorre allorché il professionista impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, non essendo sufficiente l’assenza di limitazioni e controlli da parte di altri soggetti” (Cass. n. 22468 del 04/11/2015).? L'”auto-organizzazione” del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’ imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa.
In proposito è stato, inoltre, precisato, sempre in sede di legittimità (Cass. 25 settembre 2013, n. 25019), che per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ad ogni modo, la Corte in altra occasione ha avuto modo di precisare che anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma considerevole e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a supporto e consolidamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in forza di un contratto di fornitura (Cass. 28/04/2010 n.101.5 05 – 02/2015 n. 2099).
Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni ed autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni. Se, dunque, tali prestazioni di servizi in outsourcing hanno carattere continuativo e rilevante, il professionista è tenuto a versare l’Imposta sul Reddito per le Attività Produttive, rientrando nell’ ipotesi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.
- MANOVRA CORRETTIVA: DURC
E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 G.U. n. 95 del 24/04/2017 il Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017 contenente alcune misure in materia di lavoro e previdenza.
L’art. 54 del Decreto 50/2017 contiene alcune specifiche in termini di rilascio del modello DURC.
Fermi restando gli altri requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del Decreto 30 gennaio 2015, viene precisato che in caso di definizione agevolata (rottamazione cartelle di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, sarà possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata (rottamazione cartelle), tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l’elenco dei DURC annullati.
- PREMIO NASCITA 2017
L’INPS con circolare n. 78 del 28/04/2017 fornisce chiarimenti e istruzioni sul Bonus Nascita di cui all’art. 1, comma 353 della Legge di Bilancio 2017.
A partire dal 4 maggio 2017 è resa disponibile la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto in via telematica. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e comunque entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 01/01/2017 al 04/05/2017 (data di rilascio della procedura) il termine di un anno decorre dal 04/05/2017.
Il premio viene erogato direttamente dall’INPS per ogni figlio nato o adottato/affidato. In sede di presentazione della domanda bisogna specificare l’evento per il quale si richiede il premio: compimento del 7° mese di gravidanza, nascita, adozione del minore o affidamento preadottivo nazionale. Con riferimento allo stesso minore deve essere presentata un’unica domanda.
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica seguendo il percorso: www.inps.it > Servizi on line > servizi per il cittadino > Autenticazione Pin dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Premio alla nascita.
E’ altresì possibile presentare la richiesta chiamando il Contac Center Inps o tramite gli Enti di Patronato.
Per accertare lo stato di gravidanza ed il compimento del 7° mese di gestazione, la richiedente dovrà corredare la domanda con il certificato di gravidanza in originale o copia autentica (direttamente allo sportello o tramite raccomandata) o indicare il numero di protocollo telematico del certificato.
Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica. E’ consentita, inoltre, l’acquisizione della domanda di una richiedente che, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la stessa.
Se la domanda è presentata in relazione al parto/adozione/affidamento già avvenuto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella Circolare n. 47/2012.
Il premio è pari a 800,00 Euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato/affidato. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’INPS provvede alla corresponsione del premio nella modalità indicata nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente, libretto postale o carta prepagata con Iban. Chi presenta la richiesta di versamento su conto corrente IBAN è tenuto a presentare anche il mod. SR163, salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale.