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Legge di bilancio 2017: alcune delle novità introdotte dalla Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 S.O. del 21 dicembre 2016

La proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione fiscale del 50% riconosciuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia e le nuove ipotesi maggiorate per gli interventi antisismici, la proroga della detrazione al 65% per gli interventi per il risparmio energetico e le nuove ipotesi al 70-75%, la proroga del super ammortamento al 140% e il nuovo iper ammortamento al 250%, le novità in materia di credito per attività di ricerca e sviluppo, l’aumento della deducibilità del costo delle auto per gli agenti, le novità in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni, la nuova aliquota per la gestione separata, le novità introdotte in tema di welfare aziendale, l’incentivo per le assunzioni in apprendistato, il congedo obbligatorio e il premio nascita, il buono nido e il voucher baby sitting: i principali argomenti trattati nella circolare

  1. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2017 DELLA DETRAZIONE AL 50% E NUOVE IPOTESI MAGGIORATE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

L’art.1, co.2, let. c) della Legge di bilancio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione fiscale del 50%, riconosciuta ai soggetti Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali.

Inoltre, per le spese sostenute per gli interventi antisismici (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir), su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, di cui all’ordinanza n. 3274/2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tali spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e le relative procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017. La detrazione sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento della spesa e a seguire in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi, realizzati in ciascun anno, siano la prosecuzione d’interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse in detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3, di cui all’ordinanza 3274/2003.

Qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici di cui sopra derivi una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta è incrementata al 70% della spesa sostenuta. Nel caso in cui l’intervento determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione è ulteriormente incrementata fino all’80%. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2017, saranno stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Se la riduzione del rischio sismico avviene per mezzo di interventi su parti comuni degli edifici condominiali, le detrazioni “maggiorate” al 70% e all’80% salgono ancora, rispettivamente, al 75% e all’85%. Le detrazioni in commento si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; resta esclusa la possibilità di cedere tali somme agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Sempre a decorrere dalla medesima data, tra le spese detraibili per la realizzazione d’interventi antisismici rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Tali agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

1.1 Bonus mobili e ristrutturazione edilizia

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi del recupero del patrimonio edilizio, limitatamente a quelli iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene inoltre riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nel 2017 riferite all’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Il bonus mobili è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Si ricorda che…

 

 

Ai fini della fruizione del bonus mobili le spese vanno computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione (di cui all’art. 16-bis, comma 1, Tuir).

 

  1. INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO: PROROGA DETRAZIONE AL 65% E NUOVE IPOTESI AL 70-75 %

La Legge di bilancio 2017 (art.1, co.2, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha disposto la proroga della detrazione fiscale del 65% riconosciuta per le gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2017 è confermata la detrazione fiscale al 65% per i soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono spese per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari indicate nell’allegato M del D. Lgs. 311/2006 (dal 1° gennaio 2015).

Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sono stati invece prorogati fino al 31 dicembre 2021; tali interventi, nel caso in cui interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, beneficiano di una detrazione del 70% in luogo di quella ordinaria del 65%.

La detrazione è incrementata al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

Entrambe le detrazioni “maggiorate” al 70 o 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, la sussistenza delle condizioni valide ai fini della maggiorazione del beneficio, deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; l’ENEA sarà l’ente incaricato ad effettuare i dovuti controlli su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista per la dichiarazione mendace.

Si ricorda che…

 

Sono confermate le agevolazioni per i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti): le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, possono essere cedute al fornitore del bene (o del servizio) utilizzato per la realizzazione dell’intervento medesimo. In tal caso viene ceduto dal beneficiario al fornitore un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di parte del corrispettivo. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef, ad esempio per espressa previsione di legge o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni spettanti.

 

 

 

  1. PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO AL 140 % E NUOVO IPER AMMORTAMENTO AL 250 % PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA 4.0

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto per il triennio 2017/2019 un iper ammortamento al 250% specificamente per gli investimenti nell’ Industria 4.0, ovvero investimenti in nuove tecnologie relativi a settori specifici.

Per fruire delle agevolazioni, imprese, professionisti e autonomi devono aver effettuato gli acquisti entro la data del 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato accettato l’ordine di acquisto dal venditore e versato almeno il 20% dell’acconto sul prezzo dell’acquisizione.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti titolari di partita IVA che operano in settori quali confezionamento e imballaggio; stampa 3D; robotica e sistemi intelligenti; etichettatura intelligente e tracciabilità dei prodotti; nanotecnologie; meccatronica; informatica; archiviazione digitale; sviluppo software e applicazioni; Internet of Things; cloud computing; cybersecurity; telecomunicazioni.

La norma, con una definizione assai generica dei beni oggetto dell’agevolazione, introduce la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di determinati beni materiali strumentali nuovi, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

Nello specifico trattasi di:

  • macchine utensili per asportazione,
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
  • macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
  • macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Allo stesso modo, rientrano nell’agevolazione anche i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, ad esempio i sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e gli altri sistemi di monitoraggio per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica (per un elenco completo si rimanda all’allegato A della Legge di bilancio).

Infine, sono ancora agevolati i dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro, sempre in logica 4.0:

  • banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
  • sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,
  • dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
  • interfacce uomo‐macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

I soggetti che beneficiano di questa maggiorazione del 150% e che, nello stesso periodo, effettuano investimenti in beni immateriali, quali ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (compresi nell’allegato B della Legge di bilancio), possono maggiorare il relativo costo di acquisizione del 40%.

Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta a produrre un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i beni che abbiano un costo unitario superiore a 500.000 euro è però necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni che prevedono tali agevolazioni.

Si ricorda che…

 

E’stata confermata anche per il periodo d’imposta 2017 l’agevolazione del super-ammortamento, introdotta dall’art. 1, comma 91, Legge 208/2015, che consiste nella possibilità di dedurre fiscalmente il 140% dei costi riferiti agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, in quest’ultimo caso solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il super-ammortamento è stato prorogato ma con limitazioni rispetto all’agevolazione preesistente: dal periodo d’imposta 2017 sono esclusi i veicoli non strumentali e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR.

  1. NOVITA’ IN MATERIA DI CREDITO PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

La legge di bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) ha apportato alcune modifiche in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, che entrano in vigore dal 2017.

Il credito è concesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, per gli investimenti sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2015 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In primo luogo, l’agevolazione è stata prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020.

L’importo massimo del credito annuale per ciascun beneficiario passa da 5 milioni a 20 milioni, sempre a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000.

La percentuale di spesa incrementale che costituisce credito d’imposta passa dal 25% al 50% per:

  • le quote di ammortamento degli strumenti acquisiti per scopi di ricerca e sviluppo (in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto)
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

La misura del credito era già al 50%, infatti, per le restanti due tipologie di spesa (spese per personale altamente qualificato e contratti di ricerca cd “extra-muros”).

Rilevante novità riguarda la tipologia di spesa agevolabile di cui all’art.3 comma 4 lettera a)  del DL 145/2013 che individuava le spese per personale altamente qualificato (in possesso di una laurea tra quelle specificate nell’apposito allegato del decreto) impiegato in attività di ricerca e sviluppo: dal 2017 sono agevolabili tutte le spese per personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal titolo di studio acquisito.

Il credito calcolato deve essere inserito in dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese per le attività di ricerca e sviluppo sono state sostenute.

L’agevolazione dal 2017, infine, spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. Si attendono provvedimenti che forniscano maggiori dettagli in merito.

  1. AUMENTA LA DEDUCIBILITA’ DEL COSTO DELLE AUTO PER GLI AGENTI

La legge di bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) ha apportato anche alcune modifiche all‘art.164 del TUIR in materia di deducibilità del costo delle auto nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

In particolare, il comma 37 dell’art.1 della legge ha modificato il limite di deducibilità dei costi delle autovetture per gli agenti o rappresentanti di commercio come di seguito:

  • 25.822,24 euro per gli autoveicoli di proprietà
  • 5.164,57 euro per gli autoveicoli in locazione o a noleggio

Il primo limite non ha subito variazione nella sostanza in quanto nella precedente versione dell’art.164 TUIR lo stesso era espresso in lire (50.000.000).

Il secondo limite invece ha subito un effettivo incremento passando dai 3.615,20 euro ai 5.164,57 euro dal 1° gennaio 2017.

La maggiore deduzione prevista per gli agenti rispetto ad imprese e lavoratori autonomi sul costo dell’auto di proprietà (da 18.075,99 euro a 25.822,24 euro), pari al 43% circa, viene dunque estesa anche al noleggio ed al leasing (da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro).

 

Si ricorda che…

 

 

Le spese relative alle auto per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, entro i citati limiti, sono deducibili all’80%, mentre l’Iva sulle medesime spese è integralmente detraibile

 

  1. LE NOVITA’ IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016),  pubblicata con GU n. 297 del 21 dicembre 2016, ha apportato alcune modifiche all’art.2, comma 2 del D.L. 282/2002, in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni.

L’art.1 commi 554 e 555 della Legge 232/2016, infatti, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017.

Tali rivalutazioni permettono al contribuente di beneficiare di un minor carico fiscale ai fini Irpef in sede di cessione di tali partecipazioni o terreni, risparmiando sulla tassazione della plusvalenza (artt.67 e 68 del TUIR).

Le modalità di rideterminazione di tali valori sono definite dagli art. 5 e 7 della Legge 448/2001.

In particolare, per quanto riguarda titoli, quote  o diritti non negoziati in mercati regolamentati è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società alla data della rivalutazione; valore determinato a seguito di perizia giurata, stilata da dottori commercialisti ovvero ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi.

Le condizioni previste dalla legge per applicare la rivalutazione delle quote sono le seguenti:

  • effettuare la perizia ed il giuramento entro il 30 giugno 2017
  • versare sull’intero valore delle partecipazioni rivalutate un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi dell’8% (sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate)

Inoltre, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 30 giugno 2017) ovvero in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2017; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Allo stesso modo, per quanto riguarda i terreni edificabili e con destinazione agricola, è possibile assumere, in luogo del costo di acquisto, il valore del bene alla data della rivalutazione, determinato a seguito di perizia giurata di stima, stilata da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, iscritti agli appositi albi.

La Legge di bilancio ha raddoppiato l’aliquota dell’imposta sostituiva sulle rivalutazioni di terreni effettuate nel 2017, che risulta così anch’essa pari all’8%.

  1. GESTIONE SEPARATA: L’ALIQUOTA 2017 SCENDE AL 25%

La legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha ridotto l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS dal 27% al 25% dal 1° gennaio 2017.

La modifica, introdotta dal comma 165 dell’art.1, coinvolge esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS titolari di partita IVA (cd. professionisti senza cassa), non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria né pensionati.

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS versano i propri contributi (da quest’anno nella misura del 25%) sull’ammontare del reddito imponibile ai fini Irpef determinato in sede di dichiarazione annuale ed il versamento  avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef: 30 giugno – nuova scadenza del saldo e del I acconto delle imposte sui redditi dal 2017 (al posto del 16 giugno), con la possibilità di rateizzare le somme e 30 novembre (II acconto).

Tali contributi sono interamente a carico del professionista, il quale può scegliere di addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, il 4% dei compensi lordi.

 

Si ricorda che…

 

 

Rimangono esclusi dalla novità i restanti contribuenti iscritti alla gestione separata Inps, tra cui ricordiamo i co.co.co. (tra cui rientrano ad esempio gli amministratori, assimilati a lavoratori dipendenti), i venditori a domicilio, gli assegni di ricerca, i lavoratori autonomi occasionali (oltre la soglia di esenzione di 5.000 euro annui), gli associati in partecipazione.

 

 

  1. DETASSAZIONE ANNO 2017 E WELFARE AZIENDALE

La detassazione dei premi di risultato viene confermata anche per il 2017.

La Legge di bilancio 2017 introduce però alcune novità: la prima novità consiste nel limite massimo agevolabile che viene elevato da 2.000,00 euro a 3.000,00 euro. Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Altra novità è il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato. Il tetto sale a 80.000,00 euro contro i 50.000,00 previsti nel 2016.

La Legge di bilancio 2017 promuove il Welfare Aziendale estendendo anche ai fringe benefit la possibilità di essere fruiti in alternativa al premio di risultato. Ovviamente tale previsione deve essere presente nella contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga di avvalersi di questa possibilità è prevista, con l’inserimento del comma 184-bis, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e nemmeno all’imposta sostitutiva dei contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria, il valore delle azioni di cui all’art. 51 c. 2 lett g) del Dpr 917/86.

La Legge di bilancio inserisce una nuova tipologia di fringe benefit modificando l’art. 51 del TUIR integrandone il comma 2 con la lettera f-quater:

“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana …”

Al comma 162 della Legge di bilancio, infine, si stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformit°’ a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”

  1. INCENTIVO PER ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO

L’art. 2, c. 1, Dlgs 150/2015 introduceva un incentivo per le assunzioni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tale incentivo consisteva in:

  • applicazione di un’aliquota contributiva pari al 5% anziché il 10% previsto dall’art. 1, c. 773 Legge 296/2006;
  • esenzione dal contributo di licenziamento di cui alla Legge 92/2012 art. 2, c. 31 e 32;
  • sgravio totale dei contributi a carico datore di lavoro a finanziamento dell’ASpI nonché del contributo addizionale pari allo 0,30%

Tale incentivo aveva originariamente validità fino al 31/12/2016 ma, con la Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 240 lett. b) è stato prorogato fino al 31/12/2017.

  1. CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE E PREMIO NASCITA

10.1 Congedo obbligatorio padre

L’art.2 comma 24 della Legge 92/2012 stabiliva in via sperimentale per gli anni 2013-2015 l’obbligo, per il padre lavoratore dipendente, di astensione di un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente poteva astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La Legge di bilancio 2017, al comma 354, stabilisce la proroga del congedo obbligatorio retribuito da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo è fissata in 2 giorni per il 2017 e in 4 giorni per il 2018, la cui fruizione può essere anche non continuativa. E’ concessa al lavoratore dipendente la possibilità per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione del periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

10.2 Premio nascita

La Legge di bilancio 2017 al comma 353 introduce, inoltre, a partire dal 01/01/2017, un premio alla nascita o all’adozione dall’importo di 800,00 Euro. Tale importo viene erogato direttamente dall’INPS in un’unica soluzione, su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Il premio di nascita non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR.

  1. BUONO NIDO E VOUCHER BABY-SITTING

L’art. 1, dal comma 355 al 357, della Legge di bilancio 2017 dispone nuove tutele a sostegno della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

11.1 Buono nido

L’art. 1 comma 355 della Legge di bilancio 2017 prevede l’introduzione di un buono nido pari a 1.000,00 Euro annui parametrato a 11 mensilità, da erogare ai nati dal 01/01/2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il bonus è esteso anche in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il bonus viene corrisposto direttamente dall’INPS per gli anni 2017-2020, nei limiti stanziati dalla Legge, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa a iscrizione e pagamento della retta. L’agevolazione del Bonus Nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 266/2005 e dall’articolo 2, comma 6, della legge 203/2008, e non è cumulabile con la fruizione dei voucher baby sitting.

11.2 Voucher baby-sitting

L’art. 1 commi 356 e 357 della Legge di bilancio 2017, al fine di sostenere la genitorialità, proroga il beneficio di cui all’art. 4 comma 24 letta b della Legge 92/2012 per la madri lavoratrici dipendenti. I Voucher possono essere utilizzati dalle madri lavoratrici dipendenti al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, per un massimo di 6 mesi con un contributo mensile erogato direttamente dall’INPS.

Il comma 357 estende il beneficio in questione anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di 10 milioni di Euro per gli anni 2017-2018.