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I contribuenti interessati per i quali sussistano specifici requisiti possono recuperare il credito Iva trimestrale (o infrannuale) per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno alternativamente presentando la richiesta di rimborso con il Mod. Iva TR del credito Iva trimestrale o utilizzando in compensazione orizzontale il credito trimestrale nel Mod. F24.

Il Mod. Iva TR da utilizzare è quello approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21.3.2016, che ha sostituito quello approvato con il Provvedimento 20.3.2015.

Le istruzioni al Mod. Iva TR sono state, da ultimo, aggiornate con il Provv. Agenzia Entrate 28.3.2017.

Il D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225 (“Collegato alla Legge di Bilancio 2017”), in vigore dal 3.12.2016, ha modificato l’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, elevando da euro 15.000 a euro 30.000 il valore dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione sono stabiliti dall’art. 8, D.P.R. 542/1999; in particolare, il Mod. Iva TR deve essere presentato obbligatoriamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e pertanto:

– entro il 30 aprile, per il primo trimestre dell’anno; per il 2017, la scadenza è prorogata al 2.5.2017 poiché il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo;

– entro il 31 luglio per il secondo trimestre;

– entro il 31 ottobre per il terzo trimestre.

Per il recupero del credito Iva tramite l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24, si devono utilizzare i seguenti codici tributo:

– 6036 credito Iva maturato nel primo trimestre;

– 6037 credito maturato nel secondo trimestre;

– 6038 credito Iva maturato nel terzo trimestre.