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Si avvisano tutti i Clienti che dal 01/01/2017 si delinea un panorama fiscale e contabile notevolmente modificato rispetto al passato e che richiede quindi delle attente valutazioni e scelte da parte di tutti i soggetti esercenti attività economiche (imprese e professionisti).

 A tal riguardo Vi invitiamo a contattare il Ns Studio nel più breve tempo possibile per fissare un incontro per meglio adeguare la propria posizione fiscale in virtù dei nuovi adempimenti, al fine di consentirci di ricevere la Vs documentazione fiscale, con maggiore celerità rispetto al passato.

 Rimaniamo pertanto in attesa di un Vs gentile cenno di riscontro.

 Vediamo una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

 NB: ALCUNE DISPOSIZIONI SONO IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ED ESPLICATIVI

NUOVI ADEMPIMENTI PER TUTTI I SOGGETTI IVA

Come premessa si evidenzia che alcune delle disposizioni di seguito evidenziate prevedono degli adempimenti facoltativi ovvero che rientrano nella libera scelta del contribuente.

Tale circostanza sarà però solo temporanea in quanto l’obiettivo del legislatore è quello di condurre progressivamente tutti gli adempimenti verso la completa digitalizzazione. Si presume quindi che entro breve tempo l’adeguamento a determinati standard operativi digitalizzati sarà obbligatorio per tutte le aziende e professionisti.

INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE ELENCO CLIENTI E FORNITORI (obbligatorio salvo opzione INVIO DATI FATTURE — vedi in seguito)

Il cosidetto Spesometro diventa trimestrale e non più annuale. 

Si tratta di un nuovo adempimento con decorrenza dal 1.1.2017 e avente come riferimento i trimestri solari dell’anno e scadenza prevista alla seguenti date: 1′ e 2′  trimestre 2017: 25.07; 3′ trimestre 2017: 30.11; 4′ trimestre 2017: 28/02

Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti in regime dei minimi, forfetari e associazioni che calcolano lIVA a forfait per opzione L.398/1991

INVIO TELEMATICO TRIMESTRALE DATI LIQUIDAZIONI IVA (adempimento obbligatorio)

Si tratta di un nuovo adempimento con decorrenza dal 1.1.2017 e avente come riferimento i trimestri solari dell’anno e scadenza prevista alla seguenti date: 1′ trimestre 2017: 31.05; 2 trimestre 2017: 18.09; 3′ trimestre 2017 : 30.11; 4′ trimestre 2017: 28/02

Sono esclusi da questo obbligo i contribuenti in regime dei minimi, forfetari, i soggetti che effettuano solo operazioni esenti (es. medici) e in generale quei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

INVIO TELEMATICO GIORNALIERO CORRISPETTIVI (adempimento facoltativo salvo opzione INVIO DATI FATTURE — vedi in seguito)

I commercianti possono effettuare entro il 31.03.2017 una scelta della durata di cinque anni con la quale si impegnano ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L’invio dovrà essere effettuato direttamente dal registratore di cassa e quindi saranno necessari degli adeguamenti o la sostituzione degli apparecchi.

Il beneficio per chi opera tale scelta consiste nell’esonero dall’emissione dello scontrino e dall’esonero della registrazione contabile dei corrispettivi.

I commercianti più interessati a valutare tale opzione sono quelli che emettono un grande quantitativo di scontrini (magari di modesto importo) e che non hanno la necessità che lo stesso venga utilizzato come documento a complemento della garanzia del prodotto venduto.

Per chi effettuerà la scelta dell’invio telematico dei corrispettivi è previsto un credito d’imposta pari a 50 euro (per compensare gli oneri conseguenti all’adeguamento tecnologico degli apparecchi).

OPZIONE INVIO DATI FATTURE EMESSE, FATTURE RICEVUTE e CORRISPETTIVI – AGEVOLAZIONI FISCALI RICONOSCIUTE (adempimento facoltativo in quanto sostitutivo di Invio Trimestrale Elenco Clienti e Fornitori)

In alternativa all’invio telematico periodico degli elenchi clienti e fornitori nonchè dei dati relativi alle liquidazioni IVA trimestrali, il contribuente puo optare entro il 31.03.2017 con un vincolo di 5 anni per la trasmissione periodica di tutti i dati relativi a:

– fatture emesse (anche in formato non elettronico)

– fatture ricevute e registrate (anche in formato non elettronico)

– corrispettivi giornalieri

Questa disposizione presenta alcuni aspetti vantaggiosi tra i quali si evidenziano:

  1. a) esonero da invio telematico dello spesometro periodico
  2. b) possibilità che eventuali controlli vengano effettuati a distanza senza richiedere la presenza dei verificatori in azienda
  3. c) eliminazione obbligo elenchi intrastat per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute (rimangono quelli relativi alle cessioni)
  4. d) rimborsi IVA in via prioritaria entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale

Le opzioni possono essere esercitate accedendo alla piattaforma “Fatture e corrispettivi”, dal sito internet delle Entrate, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Ai soggetti in attivita’ nel 2017 che esercitano l’opzione sostitutiva dello spesometro trimestrale ovvero scelgono l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico e’ stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 50.000.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

E’ importante rilevare che con l’opzione all’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (in sostituzione dello spesometro trimestrale) si accede anche alla possibilità di emettere fatture elettroniche con invio gratuito tramite Sistema di Interscambio (SDI).

A differenza di altri metodi di invio delle fatture elettroniche (es. tramite PEC) il Sistema di Interscambio assolve automaticamente e gratuitamente anche agli obblighi di conservazione a norma dei documenti.

Inoltre le fatture elettroniche (emesse o ricevute) transitate tramite sistema di interscambio SDI possono essere escluse dall’invio trimestrale dei dati.

In pratica:

– al contribuente che emette fatture elettroniche a tutti i propri clienti rimarrebbe solo l’invio trimestrale dei dati relative alle fatture ricevute dai fornitori;

– al contribuente che emette fatture elettroniche a tutti i propri clienti e che riceve fatture elettroniche da tutti i propri fornitori verrebbe meno l’intero adempimento trimestrale suindicato.

IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:

PER CALCOLARE IL REDDITO SI DEVE UTILIZZARE IL “CRITERIO DI CASSA” (nuovo criterio naturale dal 1.1.2017)

La disposizione riguarda le imprese non obbligate alla contabilità ordinaria ovvero le ditte individuali e società di persone che hanno ricavi annui non superiori ad euro 400.000 (imprese di servizi) o ad euro 700.000 (imprese con altre attività diverse dai servizi – es. commercio, produzione, ecc.).

Sono quindi escluse le società di capitali (SRL,SPA, ecc.) e le altre imprese (ditte individuali e società di persone) che pur non essendo obbligate hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

Nel “criterio di cassa” il reddito viene determinato per contrapposizione dei ricavi e proventi “incassati” nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri “sostenuti” nel medesimo periodo d’imposta.

Potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito secondo la competenza temporale i seguenti componenti:

  • plusvalenze
  • sopravvenienze attive
  • minusvalenze
  • sopravvenienze passive
  • ammortamenti
  • accantonamenti di quiescenza e previdenza

Il beneficio della scelta di poter dichiarare solo i redditi effettivamente incassati non è trascurabile e comporterà anche due effetti contabili di rilievo:

1) gli acconti pagati o incassati entreranno comunque a far parte del reddito rispettivamente come costi o ricavi;

2) a fine anno non ci sarà più la valorizzazione delle rimanenze di magazzino in quanto ogni “acquisto pagato” rappresentarà un costo dell’esercizio.

Considerato però che le imprese in contabilità semplificata attualmente non annotano le date di incasso e pagamento delle fatture, si dovrà affrontare una gestione amministrativa formalmente più complessa di quella attuale.

Le ipotesi operative previste dalla norma sono tre:

1) il contribuente, oltre ai registri IVA utilizzati per annotare le fatture emesse e ricevute, istituisce i registri degli incassi e dei pagamenti dove appunto inserire tali nuove informazioni.

2) il contribuente integra a margine dei registri IVA l’elenco delle fatture emesse e ricevute rispettivamente non incassate e non pagate nell’anno corrente + le fatture emesse e ricevute negli anni precedenti rispettivamente incassate e pagate nell’anno corrente.

3) previa opzione vincolante per un triennio, il contribuente registra le fatture emesse e ricevute nella data del movimento finanziario. In pratica si presume che la data di registrazione coincida con quella di incasso (fatture emesse) e pagamento (fatture ricevute).

Qualora il contribuente NON voglia utilizzare il criterio di cassa può esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria (in base alla quale il criterio di determinazione del reddito continua ad essere quello della competenza).

L’opzione per la contabilità ordinaria ha una durata minima di 1 anno.

Sono attesi dei decreti attuativi (entro il 31.01.2017) che definiscano con chiarezza le modalità da seguire.

Il criterio di cassa vale anche ai fini della determinazione dell’imponibile ai fini della tassazione IRAP.

Effetti e convenienza

Nel primo anno di applicazione le aziende in contabilità semplificata con rimanenze finali di magazzino (merci o lavori in corso) avranno molto probabilmente una notevole riduzione di reddito nell’anno 2017.

Infatti il valore di magazzino al 31.12.2016 verrà secondo le vecchie regole della competenza considerato come un costo del 2017 mentre il valore di magazzino al 31.12.2017 non verrà rilevato ma considerato secondo le nuove regole di cassa come costo sempre del 2017.

Se questo “effetto del primo” anno determinerà una perdita la stessa NON potrà essere recuperata ovvero detratta dagli utili degli anni successivi.

Il criterio di cassa, in generale, potrà inoltre dare origine a redditi di valore molto più irregolare nel tempo ovvero con maggior variabilità tra un anno e l’altro.

La convenienza a continuare ad utilizzare il criterio di competenza deve essere valutata in base al maggior costo amministrativo conseguente alla scelta per la tenuta della contabilità ordinaria.

DITTE INDIVIDUALI + SOCIETA’ DI PERSONE (IN CONTABILITA ORDINARIA) + SRL SE CON OPZIONE TASSAZIONE PER TRASPARENZA:

POSSIBILE LA SCELTA PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA IRI AL 24% (SUGLI UILI REINVESTITI OVVERO NON PRELEVATI) IN SOSTITUZIONE DELL’IRPEF A SCAGLIONI PROGRESSIVI  

Dal 1.1.2017 le ditte individuali, le società di persone in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per scelta) e le SRL (con non più di 10 soci e che hanno fatto l’opzione per la tassazione per trasparenza) possono optare con un vincolo di 5 anni per la tassazione in base alla nuova imposta denominata IRI.

Attualmente tali soggetti hanno una tassazione ad aliquote IRPEF progressive sulla base del reddito annuale prodotto indipendentemente dall’effettiva percezione.

Quindi un imprenditore individuale la cui azienda produce 50.000 euro di reddito paga l’IRPEF e INPS su tale importo; se tale reddito viene prodotto da una snc di due soci al 50% allo stesso modo ciascun socio paga l’IRPEF e INPS sulla sua quota di 25.000.

Il tutto indipendentemente dall’aver effettivamente prelevato tali somme ad uso personale e quindi anche qualora le stesse siano rimaste in azienda ad esempio per far fronte alle esigenze di liquidità per nuovi investimenti.

La nuova normativa prevede invece che il titolare o i soci paghino l’IRPEF a scaglioni progressivi (e l’INPS) solo sulla parte di reddito effettivamente prelevata nell’anno.

L’eventuale parte residua non prelevata (= utile reinvestito) verrà tassata in base alla nuova imposta IRI al 24% fisso (flat tax).

Si crea pertanto un doppio binario di tassazione che consente dunque di pagare un’imposta inferiore sulla parte di reddito che rimane in azienda che quindi non subisce l’effetto dell’applicazione delle aliquote progressive Irpef.

Da una prima analisi questo “doppio binario” non risulta di facile gestione. Infatti il disallineamento tra utile dell’anno e prelevamenti effettuati (comprendenti anche eventuali utili relativi ad anni precedenti) complica i calcoli del riporto e la gestione di eventuali perdite conseguenti.

La CONVENIENZA per la nuova tassazione è prevalentemente rivolta alle imprese con elevati utili che solo in parte vengono prelevati dal titolare o dai soci. Quindi la tassazione in base all’IRI è conveniente per quelle aziende che intendono destinare una parte degli utili al reinvestimento all’interno dell’azienda anche per evitare il ricorso al credito bancario.

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono accedere alla tassazione IRI solo previa ulteriore opzione per la contabilità ordinaria dal 1.1.2017. Il passaggio alla contabilità ordinaria comporta anche la determinazione del reddito in base al criterio di competenza e non di cassa come previsto per i soggetti in contabilità semplificata dal 1.1.2017 (vedi punto precedente).

I modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero devono essere pagati da tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA) mediante presentazione esclusivamente in via telematica, tramite:

  • servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

Casi particolari

Le regole sopradescritte relative al pagamento dei modelli F24 in modalità NON CARTACEA contengono alcune eccezioni che prevedono la possibilità di pagare il modello in forma cartacea a qualsiansi contribuente (privato o titolare di partita IVA).

Ecco l’elenco dei casi ammessi:

  • F24 predeterminati ovvero modelli F24 precompilati e inviati direttamente al contribuente dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni, per evitare complicazioni e possibili errori, possono procedere presentando il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (banche e Poste Italiane), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • contribuenti titolari di partita IVA beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione, nella forma di crediti d’imposta che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione;
  • contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.);
  • eredi di titolari di partita IVA per i soli adempimenti concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
  • agricoltori esonerati a norma dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972;
  • soggetti che hanno cessato l’attività con chiusura della partita IVA relativamente ai versamenti residuali (rate) di imposte, contributi e premi relativi all’attività cessata;
  • imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda con conseguente sospensione della partita IVA.

Distinti Saluti.