COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE – ALIQUOTE IVA
Le aliquote Iva applicabili alle operazioni effettuate nella fase di costruzione dell’immobile variano a seconda delle prestazioni eseguite e dei beni utilizzati. Per particolari beni e servizi sono stabilite le aliquote agevolate del 4% e del 10%, da applicare non in base alle caratteristiche soggettive dell’acquirente o del committente, ma alla natura delle operazioni. Tali aliquote sono indicate nella Tabella A, parte II e parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Ai beni e servizi non inclusi nella suddetta tabella si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Le aliquote ridotte non sono applicabili alle mere forniture di materiali per l’edilizia, ma solamente alle cessioni dei beni finiti e alle prestazioni effettuate in base a contratti di appalto.
L’aliquota agevolata, già applicabile dall’1/1/2000 al 31/12/2005, è stata ripristinata, a decorrere dalle prestazioni fatturate dall’1/10/2006 e fino al 31/12/2006, dall’art. 35, comma 35-ter, del dl n. 223/2006. L’aliquota agevolata si applica, in concreto, sui servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 31, legge 457/78, eseguiti sulle unità immobiliari destinate ad abitazione privata (classificati in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10), sulle relative pertinenze e sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (aventi, cioè, più del 50% della superficie fuori terra destinata ad uso abitativo). Sono ammessi al beneficio anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati, nonché quelli destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi. L’agevolazione riguarda solo i servizi d’impresa e non quelli professionali; nella circolare n. 71 del 7/4/2000, il ministero delle finanze ha escluso dall’agevolazione i subappalti, in considerazione del particolare meccanismo dei “beni significativi” appresso descritto. Se nell’esecuzione dell’intervento sono impiegati beni di particolare valore (cosiddetti “beni significativi”), al valore di detti beni l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del residuo valore dell’intervento; l’eventuale eccedenza è soggetta all’aliquota ordinaria. Ad esempio, se il valore complessivo dell’intervento è di 15.000 Euro, di cui 11.000 per “beni significativi”, questi ultimi sono agevolati nei limiti di 4.000 Euro, pari al residuo valoredell’intervento, e non agevolati per i restanti 7.000; l’aliquota agevolata si applica dunque su 8.000 Euro (15.000-7.000).
FORNITURE DI MATERIE PRIMA: i materiali necessari a compiere l’opera devono essere forniti dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi (art. 1658 c.c.).
MATERIE PRIME E SEMILAVORATE
MATERIALI per l’EDILIZIA: ai sensi dell’art. 8, co. 52, D.L. 31.10.1980, n. 693, conv. con L. 22.12.1980, n. 891, le materie prime e semilavorate per l’edilizia acquistate dai fornitori sono assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria del 22%. L’aliquota Iva del 22% si applica sull’acquisto delle materie prime e semilavorate:
– indipendentemente dal soggetto acquirente (privato, impresa costruttrice, artigiano);
– in tutte le fasi della commercializzazione, anche se destinate ad essere impiegate nelle costruzioni (agevolate o non agevolate);
– indipendentemente dall’impiego al quale tali materiali sono destinati.
A titolo esemplificativo, nella Tabella che segue si riporta un elenco delle materie prime e semilavorate e dei materiali e prodotti dell’industria lapidea soggetti all’aliquota Iva del 22%, suddivisi in gruppi omogenei (art. 8, D.L. 31.10.1980, n. 693, conv. con L. 22.12.1980, n. 891; C.M. 17.4.1981, n. 14; art. 36, co. 4, lett. a), n. 15, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993).
MATERIE PRIME E SEMILAVORATE – ALIQUOTA IVA DEL 22%
MATERIALI INERTI
– argilla espansa in granuli
– bentonite di tipo medio
– ghiaia e ghiaietto
– graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali (calcarea, porfirica, basaltica, silicea e simili)
– granulato di pomice
– perlite espansa in grana grossa
– pietrisco calcareo
– polistirolo liquido o in granuli
– sabbia viva di cava o sabbietta viva di fiume
– silicio o simili
– vermiculite espansa.
LEGANTI E LORO COMPOSTI
– calce dolce e spenta
– calce eminentemente idraulica
– calce idrata
– cemento normale e clinker
– gesso
– malta
– miscela per intonaco pronta.
LATERIZI
– comignoli e canne fumarie
– elementi in laterizio per soletta mista a nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici
– fondelli
– mattoni pieni, forati e refrattari anche per stufe
– tavelle e tavelloni
– tegole.
FERRO PER CEMENTO ARMATO
– ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata.
MANUFATTI E PREFABBRICATI
– in cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti:
— blocchi cavi in conglomerati di cemento e granulato in argilla espansa
— blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso
— pali prefabbricati in calcestruzzo
— pozzetto in cemento prefabbricato
— recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato
– in gesso.
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE INTERNA ED ESTERNA E PER RIVESTIMENTI
– carta da parati, carta stoffa da parati
– doghe e doghette in legno
– linoleum
– listoni in legno
– marmette e marmettoni
– moquette
– pavimenti in gomma e in PVC
– piastrelle da rivestimento murale in sughero
– piastrelle in gres e di marmo
– piastrelle per rivestimento in maiolica e in ceramica
– scaglie da spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione
– prodotto ceramico cotto denominato biscotto
– quarzo plastico
– tessere di caolino smaltato per rivestimenti
– tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti.
A tale proposito segnaliamo che la Risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto.
MATERIALI DI COIBENTAZIONE, (*) IMPERMEABILIZZANTI, BITUMINOSI E BITUMATI
– agglomerato ligneo in lastre
– bitume
– cartone bitumato e cilindrato
– cemento plastico bituminoso in fibra di amianto
– conglomerati bituminosi
– fibra di vetro
– granulati di sughero in lastre
– guaine impermeabili
– idrofugo liquido e in polvere
– isolanti flessibili in gomma per tubi
– lana di roccia
– polistirene espanso.
MATERIALI E PRODOTTI DELL’INDUSTRIA LAPIDEA
– alabastro, ardesia, caolino, diorite, granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, porfido, quarzite, serpentino, sienite, trachite, travertino, tufi, ecc.
PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI DELL’INDUSTRIA LAPIDEA
– argilla assorbente, calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, granulati, pietrisco, polvere e similari, sabbia, selci, ecc.
(*) I materiali di coibentazione sono materiali che hanno la funzione di isolamento termico, elettrico o acustico.
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA LAPIDEA: sono soggetti all’aliquota Iva del 22% e si individuano con riferimento all’elenco contenuto nell’art. 1, L. 6.12.1971, n. 158. Per prodotti lapidei si devono intendere tutti quelli provenienti direttamente dalle cave o miniere ovvero quelli che hanno subìto una o più lavorazioni industriali senza perdere le loro caratteristiche estrinseche e senza trasformarsi in prodotti diversi. Si tratta, in particolare, di lavorazioni consistenti nel taglio, lucidatura, sagomatura, frantumazione, segatura dei materiali ricavati in natura (R.M. 30.7.1990, n. 430395). Rientrano, ad esempio, tra i materiali, prodotti e sottoprodotti dell’industria lapidea:
– feldspato (R.M. 30.1.1974, n. 50073);
– marmette e marmettoni, lastre costituite da pietre artificiali per la pavimentazione interna ed esterna, ottenute agglomerando frammenti di pietra naturale, granulati o spezzoni di pietre con un legante, generalmente cemento (R.M. 25.7.1977, n. 364262);
– pietra pomice (R.M. 24.3.1988, n. 550206);
– segatura, lavorazione e sottoprodotti dei materiali lapidei (granulati, cubetti, polveri e similari); pietrame (R.M. 22.6.1973, n. 31286);
– tegole composte di materiale lapideo (R.M. 11.12.1979, n. 368812).
OGGETTI TENUTI con PRODOTTI LAPIDEI: gli oggetti ottenuti con i prodotti lapidei, quali portacenere, vasi, tavolini, ecc., rientrano nella previsione dell’art. 3, co. 13-bis, D.L. 90/1990, conv. con L. 165/1990 relativa agli oggetti d’arte, ornamentali e di arredamento e sono soggetti all’aliquota ordinaria del 22%, in quanto opere di industrie artigiane o comunque di industrie diverse da quella lapidea; ad esempio:
– lapidi in marmo, realizzate con il lavoro dell’artigiano, ottenute sagomando e lucidando la lastra, con incisione di scritte, anche in metallo pregiato, di figure o di lavorazioni (R.M. 8.2.1983, n. 350577);
– tombe in marmo e granito (R.M. 17.12.1983, n. 343081);
– statue in marmo (R.M. 30.7.1990, n. 430395).
Il materiale lapideo potrebbe essere inglobato in un manufatto per sepoltura (loculi, tombe, cappelle); quest’ultimo, sulla base del regolamento di polizia mortuaria, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Di conseguenza, la cessione di beni finiti costruiti con materiali lapidei ed inglobati in un manufatto per sepoltura, è assoggettata all’aliquota ridotta del 10%, rientrando nella voce n. 127-quinquies, Tab. A, parte III, DPR 633/72. La cessione di materiali lapidei non inglobati in un manufatto per sepoltura (ad esempio, vasi, croci, lanterne, etc.) non può essere ricondotta a tale fattispecie: di conseguenza, non essendo prevista una voce specifica di agevolazione, è assoggettata all’aliquota ordinaria del 22% (al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006).
ALTRI MATERIALI EDILI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA IVA DEL 22%
Ai sensi dei numeri 12 e 15 della Tabella di cui all’art. 36, D.L. 28.12.1992, n. 513, dell’art. 4, D.L. 557/1993, conv. con L. 13/1994 e in base alla prassi amministrativa che ha ricondotto ai gruppi omogenei i materiali di seguito elencati (in ordine alfabetico), sono soggetti, a titolo esemplificativo, all’aliquota Iva del 22%, i seguenti beni:
ALTRI MATERIALI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA IVA DEL 22%
– argilla – sostanza naturale proveniente dalla decomposizione di rocce con formazione di silicati idrati, estratta secondo gli stessi procedimenti utilizzati per gli altri prodotti di cava (R.M. 25.1.1978, n. 9082);
– battiscopa in legno utilizzati, quali materiali per rivestimento, come elementi funzionali per protezione delle pareti; cornici, parangoli, paraspigoli in legno finito classificabili come liste e modanature di legno nei rivestimenti interni (R.M. 30.7.1984, n. 395477; R.M. 24.7.1986, n. 324252);
– guaina impermeabile normale e guaina con alluminio – “lavori di asfalto e prodotti simili” (materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati) (R.M. 20.5.1983, n. 350671);
– idropitture e pitture murali, per loro caratteristiche atte ad essere impiegate soltanto come pitture murali per rivestimenti interni ed esterni (R.M. 3.2.1989, n. 551469; R.M. 5.7.1989, n. 550091; R.M. 5.7.1989, n. 550125; R.M. 19.10.1989, n. 551040; R.M. 12.3.1990, n. 430055; R.M. 13.3.1990, n. 430043; R.M. 11.4.1990, n. 945/9516; C.M. 13.7.1990, n. 48; R.M. 28.7.1990, n. 430210; R.M. 10.10.1990, n. 430952; R.M. 9.3.1991, n. 431099);
– impermeabilizzanti in gomma e materie plastiche (R.M. 31.12.1990, n. 551177);
– impermeabilizzanti per esterni a base siliconica e pitture plastiche per rivestimento di interni ed esterni (R.M. 17.4.1986, n. 321316);
– isolamenti termici, costituiti da resina espansa (polietilenica o poliuretanica) aventi gli stessi scopi di polistirolo espanso utilizzati per le tubazioni degli impianti di riscaldamento, refrigerazione ed idrosanitaria (R.M. 26.9.1983, n. 353877);
– malta come sottofondo per pavimenti (R.M. 20.6.1992, n. 430331);
– materiale deumidificante, utilizzato in edilizia con aggiunta di acqua per l’impasto di un intonaco molto poroso che consente la traspirazione dell’umidità (R.M. 6.8.1991, n. 431210; R.M. 6.11.1991, n. 3563);
– moquette – materiale per pavimentazione (R.M. 28.7.1992, n. 431297);
– pali in calcestruzzo (cemento armato centrifugato), compresi quelli per recinzione (R.M. 22.7.1983, n. 340596; R.M. 24.3.1992, n. 431239);
– pannelli in fibre di legno agglomerate con legante sintetico, utilizzati nella pavimentazione interna (case, uffici, ecc.) (R.M. 9.12.1988, n. 550419);
– pannelli di lana di roccia o di roccia vulcanica espansa, quale isolante acustico per controsoffitti e pavimenti, classificabili fra i materiali di coibentazione (R.M. 9.12.1988, n. 550419);
– pannelli di legno compensato, di dimensioni variabili, impiallacciati o ricoperti, impiegati come materiale di rivestimento (R.M. 9.12.1988, n. 550419; R.M. 2.4.1987, n. 364228);
– pannelli in legno isolanti per l’edilizia idonei ad esplicare funzioni di isolamento e coibentazione – denominati “Gutex” (art. 36, co. 4, punto a), n. 15, D.L. 331/1993 conv. con L. 427/1993; R.M. 22.4.1994, n. 7-345);
– paracarri realizzati in cemento – “prefabbricati in cemento” (R.M. 30.1.1988, n. 460624)
– parqcolor (pavimenti in legno) – “pannelli in fibra di legno o di altre materie legnose anche agglomerati con resina o altri leganti organici” (R.M. 26.4.1994, n. 7-639);
– parquet flottante (ossia pavimento in laminato con posa in opera di tipo flottante che non prevede l’utilizzo di collanti), in quanto tale tipo di pavimento è riconducibile alla categoria dei materiali di rivestimento ed, in quanto tale, non può essere considerato bene finito; infatti, le singole liste prefinite che compongono la pavimentazione non sono di per sé elementi dotati di una propria individualità ed autonomia funzionale ed una volta smontate, anche se suscettibili di riutilizzazione, perderebbero le proprie caratteristiche strutturali di pavimentazione (R.M. 25.6.2012, n. 71/E);
– perline – tavolette in legno piallato e sagomato con orli lavorati e scanalati per permettere l’adattamento, mediante incastro, dei relativi pezzi tra di loro e pannelli di truciolato impiallacciato, utilizzati in edilizia per realizzare tavolati di rivestimento di pareti e soffitti (R.M. 11.6.1984, n. 396556; R.M. 28.5.1987, n. 364352);
– pietra pomice – pietra silicea di allumina, soda e potassa, di origine vulcanica (R.M. 24.3.1988, n. 550206);
– pilastri in C.A.V., capriate in C.A.V., cornicioni in C.A.V., lastre di copertura in C.A.V., pannelli di tamponamento in C.A.V., lastre di eternit (R.M. 25.1.1982, n. 330966);
– polietilene espanso reticolato, costituito da tre fogli di resina polietilenica espansa, in grado di svolgere la stessa funzione di coibentazione del polistirene espanso e utilizzato per l’isolamento termico di corpi irregolari e di tubi, nonché per l’isolamento termico e acustico di controsoffitti e pavimentazioni (R.M. 27.4.1983, n. 341728; R.M. 14.2.1985, n. 399855; R.M. 19.5.1992, n. 430399);
– prodotti impermeabilizzanti, utilizzati quale rivestimento protettivo, impermeabile e resistente alle intemperie (R.M. 5.7.1989, n. 550125);
– profili antiscivolo per gradini, divisori per pavimento di marmo, profili angoli e gradini per ceramiche, profilo posa moquette in tensione, giunti di dilatazione (R.M. 3.1.1986, n. 324663);
– resina sintetica espansa polietilenica e poliuretanica, ricoperta esternamente da guaina in PVC rigido o da lamina di alluminio e utilizzata quale isolante termico per le tubazioni degli impianti di riscaldamento, di refrigerazione e idrosanitari (R.M. 26.9.1983, n. 353877);
– rete elettrosaldata, costituita da intrecci di tondino di ferro tenuti insieme da punti di saldatura, utilizzata nelle costruzioni edilizie industrializzate, nelle pavimentazioni e nelle opere di urbanizzazione in genere (R.M. 21.4.1986, n. 324475);
– rivestimenti in legno o in marmo per caminetti (R.M. 30.7.1991, n. 430786);
– sottocarta da parati (R.M. 24.7.1986, n. 324732);
– stucco ancorante per l’edilizia e “metil stuck”, di utilizzazione diretta ed esclusiva nell’edilizia e stucco per finiture, anche in polvere, utilizzato per ottenere superfici perfettamente levigate e predisposte per la verniciatura e per correggere imperfezioni delle superfici murali interne, quindi di impiego preparatorio strettamente connesso all’uso della pittura (R.M. 15.3.1990, n. 551263; R.M. 9.3.1991, n. 431099; R.M. 1.6.1991, n. 430971; R.M. 10.2.1995, n. 30/E);
– tegole costituite da materiale lapideo e da cemento impiegato con funzione di legante, non sottoposte a cottura ma soltanto essiccate e colorate mediante aggiunta di ossido di ferro (R.M. 11.12.1979, n. 368812);
– trefoli di acciaio lucido, a sette fili, impiegati come armatura di strutture in cemento armato precompresso, trefoli zincati o funi zincate, utilizzati per sospensioni o controventature (R.M. 24.7.1986, n. 362065);
– tubi isolanti di polietilene, composti da materiale grigio, spugnoso a cellule chiuse, formate prevalentemente da resina polietilenica espansa, spalmate in superficie con sottilissimo strato di PVC con funzione di coibentazione (isolamento) (R.M. 24.7.1986, n. 323719);
– velo di vetro e lana di vetro, classificabile tra le fibre di vetro, utilizzate quale materiale di coibentazione (R.M. 20.5.1983, n. 350671; R.M. 14.2.1985, n. 399855; R.M. 28.5.1987, n. 362152);
– vetro multicellulare o vetro di alveoli, in blocchi, pannelli lastre, conchiglie o forme simili, utilizzato come isolante termico (R.M. 2.5.1989, n. 550349).
ACCIAI PER L’EDILIZIA: gli acciai impiegati per l’edilizia sono assoggettati all’aliquota Iva ordinaria del 22%, a prescindere da ogni altra caratteristica dell’intervento o dell’acquirente o committente (art. 36, co. 5, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993). A titolo esemplificativo, si elencano i seguenti materiali:
– barre di ferro o di acciai non legati semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subìto una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione;
– altre barre di ferro o di acciai non legati;
– lavori di ghisa, ferro e acciai; tele metalliche comprese le tele continue o senza fine; griglie e reti, di fili di ferro o acciaio; lamiere o lastre incise e/o stirate di ferro o acciaio;
– vergella o bordione di ferro o di acciaio non legati.
POSA IN OPERA: ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 633/1972, il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore oppure per suo conto ed a sue spese, non sono soggetti autonomamente ad Iva nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta ad Iva, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Pertanto i servizi accessori di posa in opera delle materie prime e semilavorate sono soggetti alla stessa aliquota del 22% applicabile a tali materiali e concorrono con la cessione dei beni a formare la base imponibile Iva (si veda sotto).
CONTRATTO di APPALTO O D’OPERA: se le materie prime e semilavorate sono oggetto di contratto di fornitura con posa in opera (si veda sopra), si configura la compravendita di tali materiali e, pertanto, va applicata l’aliquota Iva del 22%.
Se, invece, la fornitura di materie prime e semilavorate è effettuata nell’ambito di un contratto di appalto con un’impresa o di un contratto d’opera con un lavoratore autonomo (ad es. artigiano), equiparabile ai fini Iva a quello di appalto, dal medesimo soggetto che esegue l’intervento, ad esempio per la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, si applica complessivamente l’aliquota prevista per le prestazioni dipendenti da tale contratto.
Si veda, tuttavia, l’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornita con la C.M. 7.4.2000, n. 71/E, sull’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta alle cessioni di materie prime e semilavorate con posa in opera limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata agevolati (aliquota 10%) se fatturati tra l’1.1.2000 e il 31.12.2005 e tra l’1.10.2006 e il 31.12.2006, prorogato al 31.12.2007 e dal 2010 a regime.
Come già chiarito l’agevolazione prevista per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di “valore significativo”, la individuazione dei quali è stata effettuata, con decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria. Trattasi di:
– ascensori e montacarichi;
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagno;
– impianti di sicurezza;
L’elenco deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del beneficio può venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I termini utilizzati per l’individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalità di quelli espressamente menzionati ma che per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi.
DISTINZIONE tra CONTRATTO di APPALTO e CESSIONE con POSA in OPERA: l’elemento distintivo fondamentale tra il contratto di appalto (relativo alla costruzione di un immobile ovvero la realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione) e quello di compravendita dei materiali (cessione con posa in opera) è costituito dal fatto che nel primo vi è l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e che l’obbligazione di “fare” prevale su quella di “dare” (caratterizzante della vendita), con conseguente prevalenza del lavoro sulla materia. Nella compravendita, invece, l’oggetto del contratto è semplicemente lo scambio di una cosa contro il prezzo e tale scambio può essere eventualmente accompagnato, ma non necessariamente caratterizzato, dalla posa in opera a cura del fornitore (Cass. n. 290/1977; CTC 16.4.1996, n. 1706).
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’elemento prevalente (manodopera o materiali edili) va individuato non solamente in senso oggettivo, ma anche con riguardo alla volontà delle parti, per poter accertare nei singoli casi se la fornitura delle materie prime e semilavorate sia un semplice mezzo per la regolarizzazione dell’opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), o se il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa (vendita) (Cass. 2528/1973; Cass. 4574/1976; R.M. 30.12.1985, n. 322526). Pertanto è consigliabile (anche se non obbligatoria) una formulazione scritta del contratto, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti, ad es. di porre in essere un contratto di appalto (che consente di applicare le aliquote Iva ridotte) (si vedano, tra le altre, CTC 28.4.1995, n. 1672; C.M. 5.8.1999, n. 175/E).
BENI FINITI
ALIQUOTA AGEVOLATA PER MATERIALI FINITI E APPALTI: l’aliquota Iva ridotta (4% o 10%) si applica alle prestazioni effettuate in base a contratti di appalto e alla cessione di materiali finiti, a condizione che l’acquirente del bene o del servizio ne attesti la destinazione al realizzo di opere o interventi agevolati con un’apposita dichiarazione. Tale beneficio fiscale si applica anche se richiesto da un privato che, però, li destini alla realizzazione di opere agevolate.
SUBAPPALTI: in generale, seguono il trattamento previsto per l’appalto principale, ma se le prestazioni sono rese all’appaltatore o prestatore d’opera sono escluse dall’agevolazione.
BENI FINITI: sono i beni (diversi dalle materie prime e semilavorate) che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità , pur venendo incorporati nell’immobile (C.M. 2.3.1994, n. 1/E). I beni finiti devono costituire parti strutturali dell’opera e non semplici ornamenti (ad es. fioriere, panchine, ecc.).
Tali beni sono assoggettati alla stessa aliquota Iva applicata all’intervento effettuato (agevolato o meno). Non si considerano beni finiti quelli che, pur costituendo prodotti finiti per il soggetto cedente, sono materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali cemento, mattoni, calce, piastrelle, ecc. (C.M. 17.4.1981, n. 14).
BENI FINITI
– ascensori (C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– attrezzature di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli (R.M. 1.6.1990, n. 430478), compresi gli impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione (R.M. 20.7.1990, n. 430579), incorporati in complessi agricolo-produttivi quali elementi funzionali e strutturali dell’immobile (capannone rurale), con esclusione dei meri macchinari, come motori, computer, programmatore;
– attrezzature sanitarie e impianti destinati a costituire elementi strutturali di edifici ospedalieri di nuova costruzione (R.M. 19.10.1984, n. 398848; R.M. 9.2.1982, n. 3342291);
– caminetti (R.M. 18.10.1982, n. 353485);
– impianti di preparazione e distribuzione di mangimi (R.M. 24.11.1988, n. 461081), nonché impianti per la mungitura meccanica individuale degli animali, per l’alimentazione automatica, per la misurazione della produzione (R.M. 7.6.1989, n. 550425), da installare quali elementi strutturali e funzionali in costruzione rurali agevolate;
– impianti di riscaldamento ad energia solare, costituiti da uno scambiatore di calore funzionante per mezzo di due pannelli solari e delle necessarie raccorderie e tubazioni (R.M. 17.1.1986, n. 324048);
– infissi interni ed esterni (C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– macchinari e impianti destinati ad essere incorporati funzionalmente e strutturalmente nel palcoscenico di un teatro oggetto di un intervento di recupero di ristrutturazione urbanistica (R.M. 24.11.1988, n. 550995);
– montacarichi (C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– porte a scomparsa, complete in ogni loro elemento (R.M. 8.9.1986, n. 360866);
– prodotti per impianti a gas (contatori, tubazioni, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14);
– prodotti per impianti elettrici (interruttori, filo elettrico, contatori, tubi e guaine, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– prodotti per impianti idrici (tubi, contatori, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
– sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E).
– scale a chiocciola a giorno o retrattili (R.M. 9.3.1996, n. 39/E);
– tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc. (R:M. 8.2.1983, n. 354328);
– vasche e botti di cemento per vino e altri prodotti alimentari, destinati a essere incorporati, durante la fase di costruzione, in fabbricati rurali agevolati (R.M. 26.7.1985, n. 397671);
– “kit solari” (composti da pannelli, bollitori e pompe) per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica (R.M. 27.9.2007, n. 26/E; R.M. 5.12.2008, n. 474/E).
BENI FINITI – ALIQUOTA IVA: le cessioni di beni finiti destinati ad una costruzione sono soggette alla stessa aliquota Iva cui è soggetta la costruzione dell’immobile in cui essi sono impiegati (analogamente per gli interventi di recupero edilizio).
Le disposizioni contenute originariamente nell’art. 79, D.P.R. 633/1972, soppresso dall’art. 1, D.P.R. 29.1.1979, n. 24, con effetto dall’1.4.1974, prevedevano che lo stesso bene potesse essere assoggettato a due aliquote diverse a seconda del tipo di contratto posto in essere dalle parti:
– se il bene veniva fornito dal costruttore (con o senza la relativa posa in opera), si applicava l’aliquota ordinaria;
– se il bene veniva impiegato in base a un contratto di appalto (o di subappalto), si applicava l’aliquota ridotta.
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA: attualmente l’applicazione dell’aliquota ridotta è prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni. L’agevolazione è, inoltre, subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente relativa all’utilizzazione dei beni per la realizzazione delle opere indicate (si veda di seguito).
DICHIARAZIONE per l’ACQUISTO DEI BENI CON L’ALIQUOTA RIDOTTA: l’aliquota Iva agevolata del 4% o del 10%, applicabile esclusivamente ai beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, è subordinata alla dichiarazione scritta dell’acquirente, o del soggetto che provvede alla costruzione anche in economia (art. 8, co. 5, L. 22.12.1980, n. 891), sotto la propria responsabilità, da rilasciare obbligatoriamente al venditore di materiali edili. Da tale dichiarazione deve risultare che i beni forniti sono effettivamente destinati ad essere impiegati nei fabbricati di nuova costruzione e nelle altre opere o fabbricati agevolati.
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE: la dichiarazione di acquisto dei beni con l’aliquota ridotta (4% o 10%), da rilasciare al rivenditore dei beni, deve contenere i seguenti elementi:
– l’indicazione dei dati di identificazione dell’imprenditore (impresa edile, elettricista, idraulico, installatore, ecc.) che acquista i beni dal rivenditore;
– gli estremi dei documenti che danno diritto all’agevolazione Iva (licenza edilizia, concessione, autorizzazione, delibera o altri provvedimenti amministrativi, dichiarazione inizio lavori, ecc.);
– l’indicazione del tipo di operazione agevolata (costruzione della prima casa, restauro della seconda casa, ecc.);
– l’ubicazione del fabbricato nel quale i beni saranno impiegati. Se viene emesso il documento di trasporto (Ddt), esso deve contenere anche i dati identificativi del destinatario;
– il luogo di destinazione nel quale sono effettuati i lavori ed utilizzati i beni (cantiere, ecc.);
– la causale del trasporto (costruzione, installazione, ecc.).
BENI ACQUISTATI PER LA RIVENDITA: i beni forniti a soggetti che li rivendono o li utilizzano nella costruzione di immobili diversi da quelli agevolati sono soggetti all’aliquota ordinaria del 22% a decorrere dall’1.10.2013.
ESISTENZA DEI REQUISITI AGEVOLATIVI – RESPONSABILITA’ E PROVA CONTRARIA: la normativa attuale prevede che l’aliquota ridotta sia applicabile solo se esiste una dichiarazione resa dall’acquirente o dall’importatore dei beni al soggetto cedente relativa all’effettiva destinazione d’uso dei beni stessi nelle costruzioni agevolate.
Pertanto sono soggette all’aliquota ordinaria le cessioni di beni finiti effettuate nei confronti di un soggetto che risulti, a sua volta, fornitore di un’impresa che provvede alla realizzazione di immobili agevolati. Tuttavia si può ritenere che l’aliquota ridotta si possa applicare anche in tale ipotesi se risulti preventivamente un’espressa richiesta di fornitura da parte di un’impresa costruttrice, accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità, e il cedente giri la richiesta ad un suo ulteriore fornitore.
L’impresa cedente o commissionaria è sempre, però, responsabile per aver fatturato la prestazione con l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, indipendentemente dalle dichiarazioni o attestazioni rilasciate dall’acquirente committente, salvo che, in caso di verifica ed eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, non dimostri di avere agito in buona fede e con diligenza, e che l’errore è imputabile ad obiettive condizioni di incertezza normativa o al comportamento del cliente che ha occultato o falsificato documenti (ad es. concessione edilizia, denuncia di inizio lavori, ecc.) o compiuto altri atti illeciti. Pertanto la responsabilità del cedente (o del committente, in caso di appalto) è esclusa quando l’errore è incolpevole o è stato determinato da una circostanza esterna idonea a convincerlo della correttezza del suo comportamento (si veda anche la C.M. 10.7.1998, n. 180/E).
FATTURA INTEGRATIVA: nel caso in cui venga meno la destinazione dei beni all’impiego in una costruzione agevolata:
- a) l’acquirente dei beni deve comunicare tale variazione al venditore, a parziale rettifica di quanto dichiarato;
- b) il venditore deve emettere fattura integrativa (o nota di addebito) ai fini del pagamento della maggiore imposta dovuta (art. 26, co. 1, D.P.R. 633/1972).
INAPPLICABILITA’ DELL’ALIQUOTA RIDOTTA: i beni finiti non sono soggetti all’aliquota Iva ridotta ma all’aliquota ordinaria del 22% (dall’1.10.2013) se:
- i beni non si incorporano nella costruzione come elemento strutturale, ma come ornamenti o arredi, come ad esempio nel caso di:- armadi, tavoli, tendaggi (R.M. 4.5.1983, n. 340514; R.M. 9.2.1982, n. 334291; R.M. 27.4.1987, n. 460143);
- – arredi per palestre, quali spalliere, attrezzi, ecc. (R.M. 24.2.1989, n. 460142);
- – fioriere, panchine, portabiciclette, contenitori per rifiuti (R.M. 30.1.1988, n. 460624);
- la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che li utilizzano per costruire immobili non agevolati o per inserirli in immobili di non nuova costruzione;
- la cessione è effettuata nei confronti di chi destina i beni alla rivendita o ad una fase della commercializzazione diversa da quella finale nella quale l’acquirente è colui che utilizza il bene nella costruzione, ad esempio nel passaggio dal produttore al grossista (R.M. 17.1.1986, n. 324048; R.M. 18.10.1982, n. 353485);
- la cessione ha come oggetto non il bene finito, ma le singole parti componenti del bene stesso (R.M. 8.9.1986, n. 360866; R.M. 28.7.1992, n. 430876);
- i beni non sono destinati a essere impiegati quali componenti strumentali della costruzione, ma costituiscono attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività svolta nelle costruzioni stesse; si pensi ai beni destinati a fungere da scorte di uno stabilimento industriale e ad essere impiegati nel ciclo di produzione come componenti dei beni prodotti; lo stesso vale per gli impianti specifici per l’allevamento (abbeveratoi, gabbie, ecc.) acquistati per un edificio rurale.A) FORNITURE DI BENI FINITI SOGGETTE ALL’ALIQUOTA DEL 4%: ai sensi del n. 24, Tab. A, Parte II, D.P.R. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota del 4% è prevista per le cessioni e le importazioni di beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei seguenti immobili:- costruzioni rurali, di cui al numero 21-bis;B) Forniture di beni finiti soggette all’aliquota del 10%: ai sensi del n. 127-sexies e del n. 127-terdecies, Tab. A, Parte III, D.P.R. 633/1972, sono soggetti all’aliquota Iva del 10% le cessioni e le importazioni di beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, impiegati nei seguenti immobili:- opere di urbanizzazione (primaria e secondaria, linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione) e opere assimilate (parcheggi realizzati ai sensi della L. 24.3.1989, n. 122, impianti sportivi di base, impianti cimiteriali, impianti per lo smaltimento dei rifiuti);– restauro e risanamento conservativo;– ristrutturazione urbanistica.C) Forniture di beni finiti soggette all’aliquota del 22%: le cessioni e le importazioni di beni, diversi dalle materie prime e semilavorate, impiegati in costruzioni ed interventi diversi da quelli agevolati sopra indicati sono soggette all’aliquota ordinaria del 22%. Pertanto non si applica l’aliquota Iva ridotta alle forniture di beni finiti impiegati, ad esempio, per le seguenti operazioni:- costruzione di case di abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969;PRESTAZIONI DI POSA IN OPERA: l’agevolazione dell’aliquota ridotta si può estendere anche alle prestazioni di posa in opera dei beni effettuate direttamente dal cedente (o per suo conto o a sue spese) quando si configurano come prestazioni di servizi accessorie alla cessione dei beni e alla realizzazione delle opere (art. 12, D.P.R. 633/1972). Si ricorda che l’agevolazione è sempre subordinata alla condizione che il rapporto relativo alla posa in opera sia regolato da un contratto di appalto e che i beni siano installati negli edifici agevolati (C.M. 17.4.1981, n. 14).ALIQUOTE IVA PER LA COSTRUZIONEa) la costruzione di immobili a destinazione abitativa (anche prevalente – edifici “Tupini”);Alle fattispecie non rientranti in quelle sopra elencate, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.REALIZZAZIONE DELL’IMMOBILI: per realizzazione di immobili si intende, oltre all’attività di costruzione, anche l’attività degli interventi di ampliamento e completamento.a) le prestazioni siano effettuate nei confronti di imprese costruttrici;COSTRUZIONE DI FABBRICATI DI LUSSO: le prestazioni dipendenti da un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato di lusso sono sempre soggette all’aliquota Iva del 22%, sia se effettuate nei confronti di imprese costruttrici o di privati o altri soggetti.AMPLIAMENTO DI IMMOBILI: gli ampliamenti (risultanti da concessione comunale) di immobili ed edifici, costruiti o in corso di costruzione, di cui all’art. 13, L. 2.7.1949, n. 408 (legge “Tupini”), sono soggetti alla stessa aliquota ridotta applicabile alla costruzione ex novo dell’immobile, in quanto l’ampliamento deve considerarsi una nuova parziale costruzione (R.M. 9.3.1985, n. 40039). Sono escluse, in ogni caso, altre autonome unità immobiliari e, in tal caso, è necessario distinguere nel contratto di appalto la diversa tipologia delle opere (quella di ampliamento dalle altre). Pertanto, se si tratta di ampliamento della prima casa (e sussistono i requisiti per usufruire delle relative agevolazioni), è applicabile l’aliquota Iva del 4% (C.M. 30.12.2000, n. 219/E), mentre per un immobile non di lusso non prima casa è applicabile l’aliquota del 10%. Può accadere che l’intervento di ampliamento si sovrapponga ad un intervento di restauro o di ristrutturazione edilizia (entrambi gli interventi devono essere naturalmente menzionati all’interno della concessione); in questo caso l’applicazione della corretta aliquota dovrà essere effettuata necessariamente in base alla dichiarazione presentata dal cliente, che potrà acquistare con aliquota del 4% facendo riferimento all’ampliamento e con aliquota del 10%, facendo riferimento all’intervento di restauro o ristrutturazione edilizia.PENALE per RITARDATA CONSEGNA di OPERE – ESCLUSIONE da IVA: le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Pertanto la somma addebitata al prestatore di un servizio per il ritardo nell’esecuzione di un’opera, come pattuito nel contratto, è esclusa dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art. 15, co. 1, n. 1), D.P.R. 633/1972 (R.M. 23.4.2004, n. 64/E).- viene riscontrato un errore nell’aliquota Iva applicata, o nella base imponibile oppure nell’imposta;- si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o l’annullamento del contratto.DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA: per beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto per le tipologie di immobili indicati più avanti (ad es. abitazioni “prima casa“, soggette all’aliquota del 4%), il committente dei lavori e l’immobile devono possedere i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione sia nel momento in cui le singole prestazioni rese dall’impresa costruttrice si considerano effettuate ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, sia all’atto della consegna del bene realizzato.ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE: in caso di associazione temporanea di imprese aggiudicatarie di un appalto, raggruppate a formare una società consortile a responsabilità limitata, la società deve emettere, per i costi sostenuti, fatture nei confronti delle singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote (R.M. 20.8.1998, n. 106/E).
- APPALTO – BASE IMPONIBILE: ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.P.R. 633/1972, la base imponibile Iva dell’appalto è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti con contratto, compresi gli oneri, le spese inerenti all’esecuzione e i debiti verso terzi accollati al committente (R.M. 17.4.1996, n. 59/E).
- Pertanto il committente dovrà, a tal fine, rendere noto all’appaltatore (con apposita dichiarazione), al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell’aliquota Iva del 4% o del 10%. Qualora tali requisiti non siano posseduti nel momento dell’effettuazione delle singole prestazioni, ma vengano ad esistere all’atto della consegna del bene realizzato, l’appaltatore potrà effettuare le rettifiche previste dall’art. 26, D.P.R. 633/1972.
- La nota di variazione (di addebito o di accredito) ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere dotata di propria numerazione progressiva per anno solare. La nota di variazione deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza dell’importo risultante errato o concesso a titolo di sconto, ecc.
- – viene concesso uno sconto o un abbuono;
- FATTURAZIONE: Quando, dopo l’emissione della fattura o la sua registrazione, si verificano delle circostanze tali da determinare una variazione (in aumento o in diminuzione) di quanto fatturato o registrato, deve essere emessa una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. 633/1972. Si tratta, ad esempio, dei seguenti casi:
- INCREMENTO QUANTITATIVO DI IMMOBILI: l’aliquota Iva ridotta eventualmente prevista per la costruzione di un immobile è applicabile ai corrispettivi dei contratti di appalto relativi alla costruzione edilizia effettuata su un primo piano preesistente quando con tali interventi si realizza un incremento quantitativo degli immobili (R.M. 15.1.1978, n. 363650).
- PLURALITA’ DI OPERAZIONI CON CORRISPETTIVO FORFETARIO – ALIQUOTA IVA APPLICABILE: se in un contratto relativo ad una pluralità di prestazioni (ad es. costruzione di alloggi e relativi garages, realizzazione di negozi e delle opere di urbanizzazione primaria), assoggettabili singolarmente ad aliquote Iva diverse,è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfetario, ad esso si applica l’aliquota massima tra quelle applicabili alle varie tipologie di operazioni incluse nel contratto stesso (R.M. 26.8.1999, n. 142/E). Pertanto, per applicare aliquote Iva distinte ed usufruire dell’eventuale trattamento agevolato ai fini Iva per talune delle operazioni oggetto di un unico contratto, le singole prestazioni configurabili in modo autonomo vanno indicate dettagliatamente con la specificazione del diverso corrispettivo fissato per ciascuna di esse.
- b) le prestazioni siano effettuate nei confronti di altri soggetti, diversi dalle imprese costruttrici. In tal caso la prestazione sconta l’aliquota del 22%.
- COSTRUZIONE DI IMMOBILI NON DI LUSSO AD USO ABITATIVO: per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta (4% o 10%) si devono distinguere le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione di immobili ad uso abitativo a seconda che:
- Ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.P.R. 633/1972, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto di appalto o d’opera costituiscono prestazioni di servizi ai fini Iva.
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed assimilate.
- PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI DA CONTRATTI DI APPALTO: le prestazioni di servizi derivanti da un contratto di appalto, soggette ad aliquote Iva agevolate (4% o 10%), possono riguardare i seguenti interventi:
- APPALTO e FORNITURA in OPERA: i beni finiti usufruiscono di un’eventuale aliquota Iva agevolata, indipendentemente dal fatto che siano impiegati nell’immobile mediante un contratto di appalto o di fornitura con posa in opera solo nel caso in cui l’acquirente sia l’impresa costruttrice che realizza l’immobile per la successiva rivendita.
- – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 31, co. 1, lett. a) e b), L. 457/1978), sulle prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali pubblici, è prevista l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
- – costruzione di fabbricati che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 13, L. 2.7.1949, n. 408 (legge “Tupini”);
- Sono esclusi gli interventi, di cui alle lett. a) e b), dell’art. 31, co. 1, L. 457/1978, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria sugli edifici diversi da quelli pubblici residenziali (es. edifici privati, uffici pubblici, ecc.).
- — ristrutturazione edilizia;
- – fabbricati (o porzioni di fabbricati) oggetto di interventi di recupero di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d), ed e), L. 457/1978, vale a dire gli interventi di:
- – edifici assimilati (di cui all’art. 1, L. 17.7.1961, n. 659) alle abitazioni non di lusso;
- – patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29.4.1984 e del 7.5 e 11.5.1984. Tale agevolazione spettava fino al 31.12.1996.
- – fabbricati non di lusso di cui all’art. 13, L. 2.7.1949, n. 408 (fabbricati “Tupini”), comprensivi della “prima casa“;
- BENI FINITI UTILIZZATI NELLE OPERE AGEVOLATE: i beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, possono essere assoggettati alle aliquote Iva ridotte a seconda della fattispecie per la quale sono impiegati. Alle cessioni di beni finiti (e alle relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 633/1972), si applica l’aliquota ridotta solo se sono effettuate nei confronti di soggetti che li utilizzano per la costruzione o il recupero di edifici agevolati. Pertanto, ad esempio, i beni e le tubazioni utilizzate per la realizzazione di impianti di riscaldamento, del gas, idrici, ecc. installati in fabbricati agevolati (si veda punto A) sotto) sono soggetti all’aliquota del 4%, e quelli destinati alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e nelle opere di urbanizzazione agevolate (reti fognarie, reti di distribuzione del gas o dell’acqua, ecc.), sono soggetti all’aliquota del 10% se l’acquirente li utilizza per la costruzione o per gli interventi delle opere indicati sotto nel punto B).