ACCERTAMENTO – VERIFICHE e CONTROLLI (artt. 31-45, D.P.R. 29.9.1973, n. 600)
ATTRIBUZIONI degli UFFICI (art. 31, D.P.R. 600/1973):
1) controllare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, rilevando l’eventuale omissione e liquidando le imposte (o le maggiori imposte) dovute;
2) vigilare sull’ osservanza degli obblighi prescritti dalle norme sulle imposte sui redditi e di quelli relativi alla tenuta delle scritture contabili;
3) irrogare le sanzioni previste e inoltrare il rapporto all’autorità giudiziaria nei casi sanzionati penalmente.
UFFICIO COMPETENTE: è quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui la stessa è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata. Ai sensi dell’art. 59 D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, d’ufficio o in seguito a motivata richiesta del contribuente stesso.
L’art. 1, Provv. Ag. Entrate 23.10.2003, con effetto dall’1.1.2004, attribuisce la competenza a disporre tale variazione al Direttore generale, se essa avviene nella stessa Regione, e al Direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate se la variazione ha luogo tra Regioni diverse.
POTERI degli UFFICI (art. 32, D.P.R. 600/1973):
1) procedere ad accessi, ispezioni e verifiche;
2) invitare i contribuenti, indicandone i motivi, a comparire di persona o tramite rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
3) invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; può essere richiesta l’esibizione di bilanci, libri ecc., che l’ufficio può trattenere per massimo 60 gg., rilasciando ricevuta. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, rilevanti per l’accertamento nei loro confronti, e, dal 4.7.2006 , nei confronti di altri soggetti con cui abbiamo intrattenuto rapporti (art. 37, c. 32, lett. a), D.L. 223/2006 conv. con modif. con L. 248/2006), invitandoli a restituirli compilati e firmati. Dal 4.7.2006 i questionari possono, quindi, essere inviati anche per acquisire dati e informazioni concernenti soggetti diversi dai destinatari degli stessi (C.M. 4.8.2006, n. 28/E, par. 59);
5) richiedere notizie a pubbliche amministrazioni , enti pubblici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano pagamenti e riscossioni per conto terzi, su singoli contribuenti o categorie, anche in deroga a disposizioni legislative, statuti o regolamenti (ad esclusione dell’ISTAT e dell’Ispettorato del lavoro; per le banche e le Poste italiane S.p.a. vedi punto 7); specifici limiti esistono per le notizie e i dati richiedibili a società ed enti di assicurazione per i rapporti con gli assicurati ramo-vita;
6) richiedere copie od estratti di atti e documenti depositati presso pubblici ufficiali (notai, ecc.);
6 bis) richiedere, previa autorizzazione della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante di zona della Guardia di Finanza (ora Comandante regionale), ai contribuenti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, una dichiarazione su natura , numero, estremi identificativi dei rapporti bancari , postali e con altri intermediari finanziari, in corso o estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta. Con il D.M. 4.8.2000, n. 269, è stato approvato il regolamento sull’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito;
7) (e 7 bis) richiedere, solo in via telematica , informazioni e situazioni (copie dei conti correnti, libretti di deposito, ecc.), a banche e alle Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, O.I.C.R., S.G.R. e alle società fiduciarie, previa autorizzazione della Direzione Regionale (o Provinciale) dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. In base allo stesso art. 32, c. 1, n. 7), D.P.R. 600/1973 è possibile anche acquisire i dati relativi ai conti correnti del coniuge del contribuente (Cass. Sent. 17.6.2002, n. 8683). L’art. 23, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, ha esteso l’obbligo di risposta telematica alle società ed enti di assicurazione (v. Provv. Agenzia Entrate del 6.12.2011 e del 20.6.2012) oltre che l’ambito oggettivo di operatività delle indagini finanziarie, prevedendo l’acquisizione delle garanzie prestate dagli intermediari finanziari nell’interesse dei clienti, e consentendo di poter pervenire all’identificazione dei soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino aver effettuato un’operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti (v. anche par. 6, C.M. 5.8.2011, n. 41/E). Con riferimento all’adeguata verifica della clientela, e, in particolare ad intensità ed estensione degli obblighi in relazione a rischio di riciclaggio e finanziamento di terrorismo, da parte di Banche, Poste Italiane S.p.a., S.I.M., S.G.R., SICAV, intermediari finanziari, società fiduciarie, istituti di moneta elettronica e di pagamento, Cassa Depositi e prestiti S.p.a. e mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria si veda il Provvedimento Banca d’Italia 3.4.2013;
8) richiedere ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato esercizio con clienti , fornitori o prestatori di lavoro autonomo , senza che sia necessaria, dal 4.7.2006 , la loro indicazione nominativa (vedi art. 37, c. 32, lett. b), D.L. 223/2006 e la C.M. 28/E/2006);
8 bis) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere documenti o atti fiscalmente rilevanti relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire chiarimenti;
8 ter) richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
ACCESSO: potere di entrare in un luogo e soffermarvisi , anche senza il consenso di chi ne ha la disponibilità, per eseguirvi le operazioni richieste dal servizio.
ISPEZIONE: controllo diretto della contabilità allo scopo di accertare che il contribuente abbia correttamente applicato le disposizioni previste nell’ambito delle singole leggi d’imposta.
VERIFICA: riscontro della gestione ispezionata, attuato sulla base dei documenti e delle scritture contabili, in rapporto alla realtà dell’ impresa che in tali documenti e scritture trova rappresentazione formale.
RICHIESTE ed INVITI: devono essere notificati al contribuente (art. 60 D.P.R. 600/1973). Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento (indicato nella richiesta e non inferiore a 15 gg., ovvero nel caso indicato al n. 7) – vedi paragrafi precedenti -, non inferiore a 60 gg., prorogabile di altri 30 gg., su istanza motivata della banca, dal competente direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate).
Gli uffici possono disporre l’accesso di propri funzionari autorizzati presso gli enti di cui al punto 5) e al punto 7) (vedi paragrafi precedenti) per ottenere le informazioni ivi previste se non le ricevono in tempo o hanno fondati sospetti sull’esattezza delle informazioni ricevute.
Gli accessi presso banche e istituti di credito per ottenere le informazioni richieste e non trasmesse nel tempo dovuto sono eseguiti, previa autorizzazione per l’Agenzia delle Entrate, del Direttore centrale dell’accertamento o del Dir. reg., ovvero, per la Guardia di Finanza, del Comandante reg., da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di Finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (v. art. 33, D.P.R. 600/1973, come modif. dall’art. 23, co. 26, lett. b), D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011).
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE PRESSO i CONTRIBUENTI (art. 33, D.P.R. 600/1973 – art. 52, D.P.R. 633/1972) : per l’accesso in azienda è necessaria l’ autorizzazione dell’organo amministrativo sovraordinato a quello che svolge l’accesso.
Nel caso in cui questa manchi, non è però prevista alcuna nullità , con la conseguenza che i dati e le informazioni raccolti sono comunque utilizzabili (Cass., Sent. 12.2.2010, n. 3388 – vedi paragrafo successivo).
Per i locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (sull’inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di accesso in locali destinati all’attività distinti, ma adiacenti e comunicanti all’abitazione del contribuente, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, v. Cass. sent. n. 4140 del 20.2.2013). L’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni deve avvenire alla presenza del titolare o suo delegato. Per eseguire l’accesso in locali diversi da quelli sopra indicati sono necessari gravi indizi di violazioni tributarie e la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica .
L’autorizzazione del Procuratore o dell’autorità giudiziaria più vicina è necessaria per perquisizioni personali , apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ecc., e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie coperte da segreto professionale.
La C.M. 18.10.2002, n. 80/E, individua nuove metodologie per lo svolgimento delle attività di controllo differenziate per determinate tipologie di attività di servizi e commerciali e fornisce una nuova versione per altre che rientrano negli stessi settori.
Ad ogni guida metodologica è allegata la «check list» riepilogante controlli obbligatori e facoltativi previsti per l’esecuzione delle verifiche.
La stessa C.M. precisa comunque che devono essere effettuati i controlli relativi alla veridicità dei dati comunicati dal contribuente per l’applicazione degli studi di settore in relazione al periodo d’imposta oggetto di verifica. Inoltre, deve essere esattamente individuato il personale presente al momento dell’accesso.
Ai sensi dell’art. 11, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (Decreto “Salva Italia”), sono considerate reati ex art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), e come tali punite, l’esibizione o la trasmissione di atti o documenti interamente o parzialmente falsi o la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, poste in essere a seguito delle richieste degli Uffici in occasione degli accertamenti, degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. 600/1973 e 51 e 52, D.P.R. 633/1972.
ACCESSO nell’AZIENDA SENZA AUTORIZZAZIONE del CAPO dell’UFFICIO – UTILIZZABILITA’ dei DATI RINVENUTI: l’art. 33, co. 1, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, concernente le modalità di accesso alle aziende nell’ambito degli accertamenti (e che richiama l’art. 52, D.P.R. 26.10.1972, n. 633), richiede l’autorizzazione del capo dell’Ufficio, ma non prevede, in caso questa manchi, alcuna nullità (a differenza del caso in cui l’accesso sia effettuato presso il domicilio della persona fisica senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica).
Per tale motivo, secondo la Cass. 12.2.2010, n. 3388, l’accesso presso un centro elaborazione dati quale appendice dell’azienda sottoposta alle indagini della Guardia di finanza, senza l’autorizzazione prevista, non comporta l’inutilizzabilità dei dati rinvenuti presso tale centro (nella specie, la contabilità dell’azienda su appositi file), poiché non esiste un’esplicita previsione in tal senso e gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti di cui siano venuti in possesso, fatta salva la verifica della loro attendibilità, in considerazione della loro natura e del loro contenuto.
Per quanto concerne la circostanza che, nel caso concreto, la contabilità fosse trascritta e custodita su file, la Cassazione sottolinea come questi ultimi siano da considerarsi a tutti gli effetti scritture dell’impresa poiché, contenendo il riferimento a dati parzialmente extracontabili, raggruppati in prospetti, essi forniscono con sufficiente probabilità il reale quadro della situazione aziendale, fornendo perciò presunzioni gravi, precise e concordanti (nella specie non contrastate dal generico contenuto dell’atto di appello).
In particolare, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cd. «contabilità in nero», costituita da appunti personali, annotazioni o informazioni dell’imprenditore, costituisce un valido elemento indiziario avente i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 39, D.P.R. 600/1973. Infatti, devono ricomprendersi tra le scritture contabili di cui all’art. 2709 c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa o che rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta, spettando al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Di conseguenza, quando, a seguito di un’ispezione, venga rinvenuta una documentazione non obbligatoria che si dimostri astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, anche in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé priva di rilevanza probatoria dal giudice.
ACQUISIZIONE di ELEMENTI RELATIVI ad un PERIODO DIVERSO da QUELLO AUTORIZZATO – UTILIZZABILITA’: secondo la Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 29.10.2010, n. 22135, non sono necessariamente inutilizzabili gli elementi acquisiti durante un accertamento della Guardia di finanza nel caso in cui i verificatori abbiano avuto l’autorizzazione per un periodo diverso rispetto a quello per cui sono emersi gli elementi stessi, a meno che non esista un’espressa previsione normativa che sancisca il contrario.
Infatti, in base ad un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’eventuale violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di un’esplicita previsione di legge in tal senso.
ACQUISIZIONE di DOCUMENTI RINVENUTI nella VETTURA del FRATELLO dell’AMMINISTRATORE della SOCIETA’: secondo la Corte di Cassazione, Sez. trib., Sentenza 13.5.2011, n. 10590, non è illegittimo l’avviso di accertamento emesso in seguito all’accesso della Guardia di Finanza all’abitazione dell’amministratore della società contribuente, presso la quale era stato sorpreso il fratello di quest’ultimo intento a caricare nella propria autovettura documentazione prelevata dall’abitazione dell’amministratore stesso e, in seguito, dimostratosi spontaneamente disposto a collaborare, consegnando ai verificatori il relativo contenuto, pur in assenza di autorizzazione della Procura della Repubblica.
La Cassazione ha già avuto modo di statuire la legittimità dell’avviso di accertamento fondato su “brogliacci” rinvenuti nell’autovettura del contribuente, anche se acquisiti senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui questi si trovassero nel veicolo utilizzato per l’esercizio dell’attività .
La Suprema Corte ha, inoltre, in passato precisato che è legittima la rettifica della dichiarazione di una società contribuente basata sulla documentazione extracontabile che si trovava nell’autovettura dell’amministratore, sottoposta a controllo della Guardia di Finanza senza autorizzazione della Procura, in quanto il veicolo non era in quel momento adibito ad un uso meramente personale o al trasporto per conto terzi, ma era da ritenersi un bene appartenente all’impresa.
Con riferimento al caso di specie, l’autovettura del fratello dell’amministratore della società, nel momento in cui la Guardia di Finanza lo ha sorpreso a trasferirvi documentazione dell’azienda in verifica, non era adibita all’uso personale del suo proprietario ma, appunto, al trasporto della documentazione della società . Di fatto era, quindi, un veicolo riferibile in quel particolare momento all’impresa e al suo amministratore, “non differendo funzionalmente la struttura di tale veicolo da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere ed occultare cose, comunque, attinenti all’impresa stessa“.
Di conseguenza, poiché nella specie non è stato necessario aprire coattivamente plichi sigillati, borse e simili, non occorreva un’ulteriore e specifica autorizzazione.
DISCIPLINA delle VERIFICHE: l’art. 12 L. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente – riprende, in parte, quanto previsto con Direttiva Min. Finanze 25.11.1996 e sancisce diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, accessi e ispezioni nei locali dell’impresa, che sono effettuati in base ad effettive esigenze di indagine e controllo (per la sua valenza interpretativa, vedi anche Cass., Sentenza 14.4.2004, n. 7080).
Si svolgono, di norma, durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e in modo da arrecarle la minore turbativa possibile.
Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica, oltre alla possibilità di farsi assistere da un professionista.
Può richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste.
Nel processo verbale delle operazioni di verifica deve darsi atto delle osservazioni e dei rilievi del contribuente.
La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni.
Modificando l’art. 7, D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106, l’art. 11, co. 7, lett. a), D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, ha eliminato i limiti temporali che erano stati fissati agli accessi di qualsiasi autorità competente, che prima potevano essere effettuati al massimo con cadenza semestrale, per un periodo che non poteva superare i 15 giorni, e, sempre durante i 6 mesi, senza possibilità di ripetizione. Viene inoltre meno la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria che abbiano violato le regole dell’accesso.
Dopo il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente ha 60 gg. per comunicare osservazioni e richieste.
L’avviso di accertamento, di norma, non può essere emesso prima della scadenza di tale termine (per la nullità dell’avviso emesso in violazione del termine di 60 gg., senza una motivazione che ne richiami l’urgenza, v. Cass. sent. n. 16999 del 5.10.2012). Il Comando Generale della G.d.F. ha redatto la Circolare 17.8.2000, n. 250400, al fine di coordinare le attività di verifica con le nuove norme.
L’art. 15 L. 212/2000 prevede l’emanazione di un codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche.
Tra i diritti del contribuente vi è quello di rivolgersi, nel caso i verificatori non procedano conformemente alla legge, al Garante, organo collegiale presente in ciascuna Regione italiana.
OBBLIGO di COMUNICARE all’UFFICIO ATTI e NOTIZIE: l’art. 37 L. 340/2000 ha abrogato, con effetto dal 9.12.2000, l’art. 36, c. 1, 2 e 3, che prevedeva obblighi di comunicazione per le società e gli enti soggetti ad IRPEG (ora IRES).
Rimane, per i soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza ed ispezione , per gli organi giurisdizionali , requirenti e giudicanti, penali , civili e amministrativi e, previa autorizzazione, per gli organi di polizia giudiziaria che vengono a conoscenza di fatti che possono costituire violazioni tributarie, l’obbligo di comunicarli alla G.d.F. per l’inoltro della denuncia penale (art. 36, c. 4, D.P.R. 600/1973, come modif. dall’art. 37, c. 31, D.L. 223/2006).
In base al D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, dall’1.1.2012, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni inerenti alle operazioni finanziarie di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 (escluse quelle effettuate tramite bollettino di c./c. postale di importo unitario inferiore ad 1.500 euro) e ogni altra informazione ad esse relativa, compreso il loro importo, necessaria ai fini dei controlli fiscali.
Tali informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 28, L. 7.7.2016, n. 122, viene abrogato il D.Lgs. 18.4.2005, n. 84 con effetto dall’1.1.2016. Conseguentemente si applicheranno sino al 30.4.2016 gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sugli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro.
Inoltre, è previsto che l’I.N.P.S. fornisca all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano presi in considerazione per effettuare controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.
Con Provv. 25.1.2016, prot. n. 13352/2016, l’Agenzia delle Entrate ha previsto, a decorrere dall’1.1.2016, un nuovo tracciato che unifica i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento sostituisce integralmente gli Allegati del precedente Provv. Agenzia Entrate 10.2.2015, che riguardavano la compilazione dei tracciati, e stabilisce che il termine per la comunicazione integrativa annuale 2015 è differito al 31.3.2016, oltre a fissare al 30.4.2016 il termine per le comunicazioni mensili di gennaio e di febbraio 2016.
MANCATA RISPOSTA a RICHIESTE di NOTIZIE e DOCUMENTI: le notizie e i dati non addotti, i documenti , i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede di accertamento né in sede di contenzioso (art. 32, c. 4, D.P.R. 600/1973). Tuttavia, in sede di contenzioso, il contribuente può comunque utilizzare i dati, i documenti ecc. se li deposita in allegato all’ atto introduttivo del giudizio di primo grado dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli Uffici per cause a lui non imputabili.
Il Provv. Ag. Entrate 20.6.2012, sostituendo la tabella degli operatori finanziari allegata al Provv. Ag. Entrate 22.12.2005, aggiorna la platea degli operatori destinatari degli inviti dell’Ufficio, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Sono inseriti tra gli operatori finanziari anche le società e gli enti di assicurazione.
EFFETTI della MANCATA RISPOSTA: in caso di mancata risposta alle richieste di documenti, dati e notizie si rendono applicabili al reddito complessivo e al reddito d’impresa, rispettivamente, l’accertamento sintetico e l’accertamento induttivo (artt. 38 e 39, D.P.R. 600/1973).
PARTECIPAZIONE dei COMUNI: ai sensi dell’art. 18, D.L. 31.5.2010, n. 78 (conv. con modif. con L. 30.7.2010, n. 122), in vigore dal 31.5.2010, i Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo, segnalando in particolare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all’I.N.P.S. elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti (vedi anche decreto 23.3.2011).
L’art. 11, co. 8, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, ha peraltro eliminato l’obbligo di istituire i Consigli tributari.
Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario, l’art. 2, co. 10, del D.Lgs. 23/2011 ha, tra l’altro, elevato al 50% (si veda oltre per la misura stabilita per gli anni dal 2012 al 2017) la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. dalla L. 2.12.2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.
Per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni era stata elevata al 100% (art. 1, co. 12 bis, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148); misura poi confermata anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall’art. 10, co. 12 duodecies, del D.L. 192/2014 “Decreto Milleproroghe”, conv. con modif. dalla L. 11/2015).
Con Provvedimento 27.2.2012, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti da parte dei Comuni, per favorire la loro partecipazione all’accertamento fiscale e contributivo.
In particolare le informazioni raccolte saranno inviate dai Comuni:
– all’Agenzia delle Entrate;
– alla Guardia di Finanza;
– all’Agenzia del Territorio;
a seconda delle differenti specifiche previste nello stesso Provvedimento.
CONTRIBUENTI di PIÙ RILEVANTE DIMENSIONE – CONTROLLO SOSTANZIALE delle DICHIARAZIONI: l’art. 27, co. 9-14, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28.1.2009, n. 2, prevede un controllo sostanziale della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione I.V.A. per i contribuenti con volume d’affari o ricavi non inferiori a Euro 300.000.000 (importo che verrà gradualmente diminuito fino ad Euro 100.000.000 entro il 31.12.2011), da effettuarsi entro l’anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni stesse.
Tale controllo è realizzato in modo selettivo in base a specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
Il Provv. Agenzia Entrate 20.12.2010 fissa i criteri per l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori ad euro 150.000.000 nei confronti dei quali è previsto tale controllo sostanziale.
PREVENZIONE e CONTRASTO all’EVASIONE per il 2010: con la C.M. 16.4.2010, n. 20/E, L’Agenzia delle Entrate ha stabilito gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale per il 2010. In particolare:
– viene estesa l’attività di tutoraggio da svolgere nel corso del 2010 nei confronti dei grandi contribuenti: riguarderà le imprese che nel 2008 hanno conseguito un volume d’affari o di ricavi non inferiore a e 200.000.000;
– è prevista una particolare intensificazione dell’attività di controllo per le imprese di medie dimensioni;
– viene attribuita rilevanza strategica ai controlli nei confronti degli enti non commerciali al fine di rilevare eventuali abusi delle norme agevolative a favore di questi soggetti;
– viene chiarito che la verifica degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipo-catastali e di successione e donazione è garantita dall’attività di controllo formale di atti e dichiarazioni e di accertamento delle posizioni a specifico rischio di evasione. In particolare, è stata evidenziata l’importanza dello strumento delle indagini finanziarie.
PREVENZIONE e CONTRASTO all’EVASIONE per il 2011: con la C.M. 18.5.2011, n. 21/E, L’Agenzia delle Entrate ha stabilito gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale per il 2011. In particolare:
– si punta a migliorare e consolidare nel 2011 gli standard qualitativi su cui si sono attestate nel 2010 le attività di controllo sui grandi contribuenti. Nel 2011, peraltro, si amplia la platea dei grandi contribuenti da sottoporre a tutoraggio fino a comprendere le imprese che nel 2009 abbiano conseguito un volume d’affari o di ricavi non inferiore ad Euro 150.000.000. Le attività istruttorie si focalizzeranno sui contribuenti a più alto rischio di evasione: in proposito, fra i maggiori fattori di rischio sono compresi, ad esempio, il ricorso ad operazioni di arbitraggio internazionale o a strumenti finanziari complessi;
– la sussistenza di un diffuso sottodimensionamento delle basi imponibili, con conseguente bassa redditività , impone anche per il 2011 l’intensificazione e il miglioramento dell’attività di controllo per le imprese di medie dimensioni;
– per quanto relativo alle imprese di minori dimensioni e ai lavoratori autonomi, l’attenzione si concentra sui contribuenti che presentano anomalie e comportamenti difformi rispetto agli studi di settore, o che abbiano evidenziato una perdita per più periodi d’imposta consecutivi;
– per gli enti non commerciali, le O.N.L.U.S. e gli altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi (società cooperative e settore agricolo), anche per il 2011 assume rilevanza strategica l’attività di controllo volta ad individuare i soggetti che abusano delle norme agevolative; da essa si attendono risultati sempre più significativi sia in termini di recupero dell’evasione sia per determinare la fuoriuscita dai regimi agevolati di coloro i quali risultino privi dei requisiti richiesti;
– sono previsti controlli formali delle dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche; massima priorità viene attribuita ai casi di forte sperequazione, da cui emergano centinaia di migliaia di euro di differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute, evitando di avviare controlli che portino alla contestazione di un maggior reddito esigui (poche migliaia di euro);
– nell’ottica del contrasto dell’evasione internazionale, viene mantenuta una specifica attenzione operativa sul fittizio trasferimento all’estero della residenza fiscale ai fini di evasione e sull’interposizione fittizia o sull’estero-vestizione prevalentemente in «paradisi fiscali» (trust, società anonime, fondi di investimento, ecc.).
PREVENZIONE e CONTRASTO all’EVASIONE per il 2012: con la C.M. 31.5.2012, n. 18/E, L’Agenzia delle Entrate ha stabilito gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale per il 2012. In particolare:
- dal 2012, l’attività di tutoraggio deve riguardare tutti i grandi contribuenti esercenti attività d’impresa (circa 3.200 soggetti, rispetto ai circa 2.000 del 2011). Nell’ambito di tale attività, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’esigenza di mantenere alto il livello di attenzione e costante il monitoraggio ai fini dell’individuazione di alcuni fenomeni connessi ad importanti fattori di rischio quali:- le politiche di utilizzo strumentale di perdite fiscali,- le politiche di prezzi di trasferimento non in linea con il principio del valore normale.In sede di determinazione del livello di rischio possono inoltre assumere rilievo comportamenti che attestino la propensione del contribuente alla creazione di un rapporto collaborativo con l’Amministrazione Finanziaria basato sulla trasparenza e sulla fiducia.Riguardo all’analisi di rischio si ricorda poi l’importanza della mappatura di tale tipologia di imprese presenti nella Provincia e del censimento dei rischi di evasione/elusione (N.B. – Per gli approfondimenti sia della mappatura delle imprese che del censimento dei rischi deve essere utilizzato l’applicativo Radar – Imprese medie).- assenza di controlli negli ultimi quattro anni,- presenza su almeno due annualità di redditività sensibilmente più bassa rispetto a quella media della categoria economica eIn merito invece alle imprese di minori dimensioni ed ai lavoratori autonomi, per il 2012 l’obiettivo numerico assegnato è stato stabilizzato sul livello di quello del 2011 ed il miglioramento dei risultati atteso deve quindi derivare da un consistente aumento della maggiore I.V.A. accertata e definita.Sono inoltre indicate anche le attività di controllo riguardanti enti non commerciali, O.N.L.U.S. e altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi (società cooperative e settore agricolo).PREVENZIONE e CONTRASTO all’EVASIONE per il 2013: con la C.M. 31.7.2013, n. 25/E, L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi per la prevenzione ed il contrasto all’evasione per il 2013. In particolare, è stato chiarito che tale azione debba svilupparsi nelle seguenti fasi:- utilizzo di metodologie di intervento differenti per ogni macro-tipologia e coerenti con distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione;- miglioramento qualitativo dei controlli per la definizione della pretesa tributaria con la partecipazione dei contribuenti al procedimento di accertamento attraverso l’adesione ordinaria, l’adesione al p.v.c. e all’invito al contraddittorio e l’acquiescenza.Con riferimento al redditometro, applicabile per i controlli relativi al 2009 e agli anni successivi, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale strumento dà importanza al momento di confronto con il contribuente, attraverso il contraddittorio disposto ex lege, e che, nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, saranno presi in considerazione solo spese e dati certi non compatibili con il reddito dichiarato.La strategia del controllo sarà quindi indirizzata alla selezione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, trascurando rilievi di carattere meramente formale, in coerenza con il principio della proficuità comparata ed avvalendosi di specifiche analisi di rischio che consentano l’individuazione dei comportamenti di maggiore pericolosità. Pertanto, nello svolgimento dell’ attività di controllo gli Uffici devono:- considerare attentamente la presenza del rischio di evasione dell’I.V.A., anche in relazione alle possibili ricadute sulle altre imposte;- approfondire i casi in cui sussistono ricorrenze di comportamenti evasivi / elusivi identici da parte di una pluralità di imprese e/o professionisti, collocati in specifiche aree territoriali, cercando di individuare l’eventuale soggetto che ha proposto i comportamenti, per interrompere così il loro reiterarsi;- utilizzare i diversi strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito con la massima attenzione, evitando di contestare redditi non connessi con la concreta realtà riferibile al contribuente ed alla sua effettiva capacità contributiva;Le attività istruttorie esterne, salvo i casi in cui gli esiti dell’analisi del rischio impongano un’ azione di controllo su anni d’imposta diversi, potranno essere indirizzate sull’anno d’imposta 2012, tenendo conto, in ogni caso, degli esiti del coordinamento con la Guardia di Finanza.Infine, tra gli strumenti da considerare per l’attività di analisi del rischio e di selezione delle posizioni da inserire nel piano dei controlli, si segnala che nel primo semestre del 2014 è stato messo a disposizione degli Uffici l’applicativo “Spesometro integrato“, relativo agli anni 2010 e 2011, un importante strumento per comprendere meglio, fin dalla fase di selezione, i rapporti intrattenuti dai singoli operatori commerciali individuati per le attività di controllo. Determinazione degli indicatori di anomalia – Operatori non finanziari: il D.M. Interno 17.2.2011 (G.U. 28.2.2011, n. 48) determina gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di alcune categorie di operatori non finanziari. La normativa si applica ai soggetti che svolgono l’attività di recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza guardie giurate; gestione di case da gioco; offerta on line di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; agenzia di affari in mediazione immobiliare; commercio di oro per finalità industriali o di investimento; fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; commercio di cose antiche; case d’asta o gallerie d’arte. In particolare, gli indicatori di anomalia hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive. Gli indicatori generali sono suddivisi in: identità o atteggiamento del cliente; modalità di esecuzione delle operazioni; mezzi di pagamento utilizzati. Sono, inoltre, evidenziati specifici indicatori di anomalia relativi alle diverse attività . Il decreto offre, inoltre, delle indicazioni in merito all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.Il Provv. Agenzia Entrate 2.7.2012 ha approvato il nuovo modello di comunicazione di adesione a tale disciplina di deroga. L’art. 1, co. 898, L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), modificando ulteriormente l’art. 49, co. 1, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, ha elevato da Euro 1.000 a Euro 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera. Lo stesso articolo ha previsto che per quanto concerne il servizio di rimessa di denaro, ex art. 1, co. 1, lett. b, n. 6, D.Lgs. 27.1.2010, n. 11, la soglia di utilizzo rimane pari a Euro 1.000.Successivamente, l’art. 8, co. 11, D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) ha abrogato la disposizione introdotta dall’art. 14, co. 10, Legge n. 183/2011 e, pertanto, non vi è più la possibilità per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” di utilizzare gli estratti conto bancari in luogo delle scritture contabili. Sulla presunzione di non operatività dei soggetti che dichiarano perdite per tre periodi d’imposta consecutivi si veda l’art. 2, co. 36-decies, D.L. 138/2011, il Provv. 11.6.2012, la C.M. 23/E/2012 e la C.M. 15.2.2013, n. 1/E.NORMATIVA ANTIMAFIA – APPALTI PUBBLICI – TRACCIABILITA’ dei PAGAMENTI: l’art. 3, L. 13.8.2010, n. 136, in vigore dal 7.9.2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari volta a prevenire infiltrazioni criminali, dispone che appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori pubblici, sono tenuti ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori pubblici e alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su tali conti correnti e devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali (salvo eccezioni).Il D.L. 12.11.2010, n. 187, conv. con modif. con L. 17.12.2010, n. 217, in vigore dal 13.11.2010, ha precisato che le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 citato si applicano ai contratti di appalto sottoscritti dopo il 7.9.2010 e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti, mentre viene disposta una sospensione di 180 giorni (dalla data del 7.9.2010) per i contratti di appalto stipulati prima della suddetta data e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti, al fine di consentire l’adeguamento alle disposizioni dell’art. 3 citato entro il 7.3.2011, inserendo la clausola di risoluzione automatica.Con Provv. 25.1.2016, prot. n.13352/2016, l’Agenzia delle Entrare ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2016, un nuovo tracciato che unifica i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento: sostituisce integralmente gli Allegati del precedente Provv. Agenzia Entrate 10.2.2015, riguardanti la compilazione dei tracciati, differisce al 31.3.2016 il termine per la comunicazione integrativa annuale 2015 e al 30.4.2016 il termine per le comunicazioni mensili di gennaio e di febbraio 2016.Infatti, come è ben noto i professionisti hanno l’obbligo di mantenere il massimo riserbo sulle situazioni riguardanti i propri clienti, così come imposto dai rispettivi ordinamenti come, ad esempio, per i dottori commercialisti, i ragionieri, gli avvocati, i notai, gli ingegneri, gli architetti, i medici, gli editori e i giornalisti.Pertanto, qualora nel corso di accessi, ispezioni e verifiche presso studi professionali venga eccepito il segreto in merito a particolare documentazione, i verificatori non potranno acquisire agli atti della verifica tale documentazione sic et simpliciter, ma per l’esame e/o l’acquisizione della stessa sono tenuti obbligatoriamente a richiedere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria più vicina, motivandola compiutamente.CASO ESAMINATO: il caso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato trae origine da una verifica fiscale a carattere parziale eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti di uno studio professionale associato.A seguito di tale specifica eccezione, l’unità operante ha prontamente sospeso l’attività in corso ed ha inoltrato la prescritta richiesta, con la quale la Procura della Repubblica ha autorizzato i militari operanti ad esaminare e, quindi, acquisire tutti i menzionati documenti, in deroga al richiamato segreto professionale, degni di apprezzamento sotto il profilo fiscale.Dello stesso parere si è mostrato anche il Consiglio di Stato, stabilendo che il giudice amministrativo non può essere competente a decidere in materia, atteso che l’Autorità giudiziaria non è un organo della pubblica Amministrazione titolare di un potere discrezionale di autorizzazione che possa violare il principio della riservatezza della corrispondenza che un cittadino intrattiene con il consulente di fiducia.CONSULENZA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI CONTRIBUENTI: la consulenza giuridica è l’attività interpretativa dell’Agenzia delle Entrate finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di problematiche di carattere generale (C.M. 5.8.2011, n. 42).La richiesta di consulenza giuridica dei contribuenti deve essere redatta in carta libera, non è soggetta all’imposta di bollo e può essere consegnata a mano oppure spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento.Come già previsto per l’interpello, anche per la consulenza giuridica si prevede che il contribuente possa presentare la documentazione non solo su carta ma anche su supporti informatici (Cd, Dvd, etc.) sia nel caso di consegna a mano che di spedizione; se necessario, gli stessi supporti possono essere utilizzati anche per integrare la documentazione già presentata.
- Si chiarisce infine che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dall’Ufficio dato che l’Amministrazione finanziaria fornisce, relativamente alla questione sollevata, solamente un’interpretazione d’indirizzo per il destinatario.
- In merito alla formulazione dei quesiti, tutte le istanze devono contenere la qualificazione del tipo di istanza (“consulenza giuridica”), i dati identificativi del soggetto richiedente, l’indirizzo presso cui si desidera ricevere le comunicazioni dell’Agenzia, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax.
- Tale attività è svolta dalle Direzioni regionali e dalla Direzione centrale normativa.
- Conseguentemente, il rilascio dell’autorizzazione de qua, dà luogo soltanto ad un controllo di carattere sostanziale sulla concreta sussistenza degli indizi di violazioni alle leggi tributarie e sulla loro gravità , evidenziati dall’Ufficio procedente nella richiesta di autorizzazione. In conclusione, quindi, i giudici d’appello hanno stabilito che il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti e volesse contestarne in radice la legittimità, possa far valere le proprie ragioni avanti al giudice tributario, contestando però l’atto di accertamento fiscale conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’avviso di accertamento emesso.
- Il professionista ispezionato, ritenendo non motivato il provvedimento in esame, ha presentato ricorso per l’annullamento dell’atto al giudice amministrativo che ne ha dichiarato l’inammissibilità , rilevando che la controversia è di competenza del giudice tributario.
- Nello specifico, al momento dell’avvio dell’attività ispettiva, nel corso della rituale attività di ricerca della documentazione (fiscale, amministrativo-contabile ed extracontabile) da acquisire alla verifica, il rappresentante legale del predetto studio ha eccepito il segreto professionale per la corrispondenza intrattenuta con la clientela e custodita in locali in uso ai singoli associati.
- CONSIGLIO DI STATO – DECISIONE 5.12.2008, n. 6045: ritornando alla fattispecie che qui più interessa, con la Decisione n. 6045/2008, la IV Sezione del Consiglio di Stato si è occupata della natura del provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica autorizza la Guardia di finanza ad esaminare e/o acquisire documentazione coperta da segreto professionale, stabilendo, in sintesi, che detto provvedimento non è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo. Ciò in quanto la valutazione dell’Autorità giudiziaria, operata al fine dell’emissione del provvedimento in parola, non costituisce esercizio di un potere discrezionale né tantomeno può ledere il diritto alla difesa del contribuente ispezionato che, quindi, può ricorrere soltanto avverso l’atto conclusivo dell’attività di accertamento. In sostanza, detto provvedimento, con cui si autorizza l’acquisizione della documentazione, rappresenta un atto amministrativo con il quale il Fisco esercita il potere impositivo all’interno di un procedimento di verifica fiscale, il cui atto finale è il solo ad essere impugnabile innanzi al giudice tributario.
- La violazione del segreto professionale comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle leggi emanate per i singoli ordinamenti professionali ed il risarcimento dell’eventuale danno causato al cliente, la sanzione penale di cui all’art. 622, c.p., applicabile a chiunque apprenda notizia di un segreto in conseguenza della propria professione e lo riveli senza giusta causa o lo impieghi per un altrui profitto.
- SEGRETO PROFESSIONALE: è facile che nel corso di accessi, ispezioni e verifiche operati soprattutto nei confronti di professionisti, l’attenzione dei verificatori possa ricadere su notizie e/o documenti per i quali il soggetto controllato è tenuto al segreto professionale.
- Viene, inoltre, chiarito quanto segue: in caso di più contratti, i relativi pagamenti possono far riferimento allo stesso conto corrente dedicato; per collegare il singolo pagamento al contratto relativo va utilizzato il cup rilasciato dal Cipe per gli investimenti pubblici e, se obbligatorio, il codice identificativo di gara (cig); oltre a bonifici bancari e postali, sono considerati mezzi di pagamento ammessi anche altri sistemi, a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici si veda: Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 2.5.2011; Determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici 7.7.2011, n. 4, e anche Assonime circolare 19.7.2011, n. 17.
- Al fine della tracciabilità, i bonifici devono riportare, per ogni transazione, il codice unico di progetto (cup) relativo all’investimento pubblico. La stazione appaltante, nei contratti con gli appaltatori, deve inserire, a pena di nullità, una clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità. Tali contratti devono riportare anche una clausola risolutiva espressa nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e Poste Italiane S.p.a. Le transazioni effettuate senza far ricorso a banche o Poste Italiane S.p.a. comportano una sanzione dal 5% al 20% del loro valore; le transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato o non utilizzando il bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del loro valore. Per chiarimenti, vedi le Determinazioni dell’Autorità di vigilanza dei Contratti pubblici 18.11.2010, n. 8 e 22.12.2010, n. 10.
- CONCORSI PRONOSTICI e SCOMMESSE – CONTI CORRENTI «DEDICATI»: ai sensi dell’art. 24, co. 27-bis, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, norma inserita dall’art. 10, D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012, in vigore dal 29.4.2012, i soggetti che gestiscono (anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero) concorsi pronostici o scommesse sono obbligati a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali «dedicati», su cui devono transitare spese, erogazioni di oneri economici e proventi finanziari relativi a tali concorsi o scommesse.
- IMPRESE in PERDITA SISTEMICA – CONTROLLI: la programmazione dei controlli fiscali deve garantire una vigilanza costante sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più periodi d’imposta e non hanno deliberato e liberato totalmente nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle stesse perdite fiscali (art. 24, D.L. 78/2010, e vedi anche C.M. n. 4/E del 15.2.2011).
- TRACCIABILITA’ di INCASSI e PAGAMENTI: l’art. 14, co. 10, L. 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), aveva stabilito che le imprese (individuali o meno) in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni di incasso e pagamento interamente tracciabili (ad esempio, con assegni, carte di credito, bonifici, ecc.) potevano sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.
- TRACCIABILITA’ dei PAGAMENTI: a decorrere dal 17.9.2011, l’art. 2, co. 4, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, ha abbassato la soglia del limite all’uso dei contanti da Euro 5.000 ad Euro 2.500. L’art. 12, D.L. 201/2011 ha poi ulteriormente ridotto a Euro 999,99 il limite all’uso del contante (salvo la deroga per i turisti extraUe ex art. 3, co. 1, D.L. 16/2012 e Provv. Ag. Entrate 23.3.2012) e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 231/2007. Per quanto riguarda, in particolare, la deroga ai limiti all’utilizzo di contante per gli acquisti effettuati dai turisti extraUe, la L. 26.4.2012, n. 44, in vigore dal 29.4.2012, che converte con modificazioni il D.L. 16/2012, eleva il limite per il trasferimento di contante ad Euro 15.000, a condizione che il cedente/prestatore ponga in essere gli adempimenti previsti già dalla versione originaria del decreto. In aggiunta, è disposto che nella preventiva comunicazione (necessaria al fine di avvalersi di tale disciplina) il cedente/prestatore debba indicare il conto corrente che intende utilizzare.
- OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO – MODIFICHE NORMATIVE: il D.Lgs. 25.9.2009, n. 151, contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, di attuazione della Direttiva 26.10.2005, 2005/60/C.E. del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della Direttiva 4.8.2006, 2006/70/C.E. della Commissione, recante misure di esecuzione. In particolare, è ora previsto l’obbligo di attuare i controlli antiriciclaggio anche per associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, C.A.F. e patronati (se svolgenti attività in materia di contabilità e tributi). Non è, invece, previsto, alcun obbligo né di verifica né di registrazione per i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, così come per i professionisti che compongono organi di controllo comunque denominati (collegi sindacali, di sorveglianza, ecc.), i quali non sono tenuti nemmeno a segnalare operazioni sospette. Gli Ordini devono monitorare le violazioni degli obblighi antiriciclaggio dei loro associati solo nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Infine, per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte dei revisori contabili è prevista la vigilanza del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
- L’attività di accertamento deve essere orientata a confermare il miglioramento qualitativo dei controlli; a tal fine, un indicatore rilevante è costituito dall’ incremento del valore mediano delle imposte o delle maggiori imposte accertate e definite, in particolare nel caso degli accertamenti di iniziativa, frutto dell’analisi del rischio e della selezione effettuata dalle singole Direzioni provinciali.
- – dedicare l’attività principalmente ai settori economici con alto livello di tax gap ed a quelli che meno sono stati interessati da controlli negli ultimi anni.
- – ridurre il tasso di conflittualità, attraverso l’aumento dell’utilizzo degli strumenti partecipativi del contribuente all’accertamento e di quelli deflattivi del contenzioso;
- – tendere ad un spostamento delle lavorazioni su annualità più recenti, al fine di ottimizzare l’attività di riscossione ed evitare l’effetto “urgenza” prodotto dalla trattazione sistematica di pratiche per annualità in scadenza;
- – effettuare un attento esame di proficuità comparata, privilegiando gli elementi da cui possano scaturire maggiori imposte accertabili, tralasciando quelli di scarsa rilevanza in termini di recupero di imposte o di minore sostenibilità;
- PREVENZIONE e CONTRASTO all’EVASIONE per il 2014:con la C.M. 6.8.2014, n. 25/E, L’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi per la prevenzione ed il contrasto all’evasione per il 2014. In particolare, è stato precisato che in merito al rafforzamento del contrasto all’ evasione ed all’elusione fiscale, considerata la loro non uniformità a livello territoriale e settoriale, l’aspetto fondamentale dell’azione di controllo continua ad essere un’attenta e strutturata analisi del rischio, riferita a ciascuna macro-tipologia di contribuenti, che valorizzi la conoscenza delle dinamiche economiche di ciascuna realtà provinciale acquisita dagli studi predisposti dai diversi enti che svolgono indagini statistiche sui vari indicatori economici presenti nelle diverse realtà regionali, avvalendosi anche delle applicazioni informatiche a disposizione e del database DB Geo, senza peraltro trascurare di considerare l’attuale crisi economica.
- Inoltre, viene precisato che, nelle fasi di selezione e di analisi del rischio, vanno tenuti presenti le caratteristiche socio-economiche dei vari ambiti territoriali, il profilo di rilevanza nel particolare contesto economico e il peso dei diversi settori di attività presenti in ciascun territorio.
- – contrasto dei fenomeni di evasione/elusione più pericolosi e diffusi; selezione delle posizioni soggettive con situazioni di rischio elevate;
- – mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti (vale a dire, grandi contribuenti, medie e piccole imprese, lavoratori autonomi, persone fisiche ed enti non commerciali) e analisi di rischio mirate;
- Viene infine evidenziata l’esigenza di avviare una specifica analisi di rischio sulle persone fisiche ad alta capacità contributiva presenti in ciascun ambito provinciale; per tali devono intendersi le persone fisiche che posseggono un patrimonio mobiliare ed immobiliare superiore a 5 milioni di euro.
- Ai fini della programmazione delle attività istruttorie e di accertamento da realizzare nel 2012, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato le direttrici da seguire nell’analisi del rischio e della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo: utilizzo degli applicativi Radar, Interseco, Pandora e di specifiche liste d’ausilio.
- – presenza del rischio di evasione di I.V.A.
- – presenza di perdite “sistemiche“,
- Le posizioni a rischio vanno considerate, ai fini delle attività istruttorie esterne (dove necessario) o di altre attività istruttorie propedeutiche alla realizzazione del numero programmato di accertamenti, tenendo conto del risk score attribuito e, in presenza di elementi di rischio sostanzialmente equivalenti, privilegiando i seguenti criteri:
- Per quanto riguarda invece le imprese di medie dimensioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che occorrono ulteriori iniziative volte ad incidere sulla qualità dei controlli nell’ambito degli specifici piani di intervento riguardanti almeno un quinto di tali imprese, da realizzare in coordinamento con la Guardia di Finanza, e basati su analisi di rischio a livello locale.
- Inoltre, la predisposizione delle singole schede di rischio deve avvenire utilizzando la nuova versione dell’apposito applicativo, procedendo ad un esame approfondito degli elementi che emergono dall’analisi della posizione del soggetto, funzionale all’attribuzione del livello di rischio ed alla conseguente individuazione delle più adeguate modalità istruttorie per il controllo.
- – le forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti finanziari complessi nonché
- – gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva,