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Dal 2012, l’Enpals (Ente di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo) è confluito nell’INPS, ma restando un settore speciale.

1.  Cos’è e di cosa si occupa l’ENPALS?

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport, si occupa di erogare le pensioni per il Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico.

Presso questo Ente, i titolari di Imprese di spettacolo (committenti) devono pagare i “contributi previdenziali” in favore degli artisti da loro scritturati.

Il contributo previdenziale (33% della paga giornaliera) va versato per ciascuna giornata di spettacolo o di prove retribuite.

Il datore di lavoro (titolare dell’impresa, gestore, organizzatore, direttore d’orchestra…) può esercitarne rivalsa di circa un terzo sulla paga dell’artista stesso.

Il contributo Enpals è pari al 33% della paga, di cui la quota a carico del datore di lavoro è del 23,81%, quella a carico del lavoratore del 9,19%.

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2.  Chi sono i datori di lavoro nel settore dello spettacolo?

 

Sono tutti coloro che, abitualmente o anche occasionalmente, in veste di organizzatori di spettacoli, scritturano/assumono degli artisti singolarmente.

Per contro, non hanno responsabilità ai fini previdenziali quegli organizzatori che scritturano gruppi di artisti autonomamente organizzati in impresa, come ad esempio le compagnie teatrali, le cooperative di artisti e le imprese di servizi.

Si noti che le band, se non legalmente costituiti come impresa, sono considerati un “insieme di artisti singoli” (lavoratori subordinati) e gli oneri previdenziali restano a carico del committente.

ECCEZIONE: dal 1° luglio 2004, In presenza di artisti singoli che prestano servizi con caratteristiche di lavoro autonomo ci può essere una eccezione. Vedasi al punto 4.

3.  Quindi i lavoratori dello spettacolo sono dei lavoratori subordinati al pari di operai e impiegati?

 

Sì, ma nel caso dei VIP, (lirica, concertistica classica, registi e pochi altri) il lavoro autonomo è sempre stato riconosciuto, però, dal punto di vista previdenziale, i contributi sono a carico del committente anche per loro. In ogni caso, salvo l’eccezione di cui al punto successivo.

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4.  E i musicisti con partita Iva o i lavoratori autonomi?

 

I lavoratori autonomi del solo settore musicale possono provvedere autonomamente al pagamento dei propri contributi (legge n. 350 del 24 dicembre 2003, art.li 98, 99 e 100).

Questa norma fu introdotta con l’evidente intenzione di agevolare il lavoro, sollevando i committenti (del solo settore musicale) dalla nota burocrazia connessa agli adempimenti contributivi, specie nei casi in cui essi si rapportano con artisti “singoli” in maniera molto saltuaria.

Tuttavia questa legge non stabilisce un dovere, ma un’opzione.

5.  Cos’è il Certificato di Agibilità ENPALS?

 

E’ l’autorizzazione dell’ENPALS ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli.

Viene rilasciato alle Imprese di Spettacolo dopo che questi, su apposito modulo (oggi telematico) hanno dichiarato le generalità dell’artista, la data, il luogo dell’evento, e la paga della singola prestazione. Per prestazioni identiche, ma in date diverse è possibile richiedere un unico Certificato di Agibilità.

Nel caso in cui un committente (gestore) non assuma “direttamente” e singolarmente gli artisti, ma ricorra a gruppi legalmente costituiti in impresa (coop, ad esempio) o a musicisti con partita Iva, l’obbligo dell’Agibilità ricade sul gruppo stesso, o sul musicista “autonomo”. Il committente è unicamente tenuto a verificare se il gruppo ne è in possesso.

La mancata verifica del possesso del Certificato di agibilità comporta per il gestore una sanzione di circa 130 euro per ciascun artista e per ciascuna giornata di lavoro contestata.

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6.  Come si ottiene il Certificato di Agibilità?

 

Da qualche tempo, il Certificato di Agibilità si richiede esclusivamente per via telematica con apposito PIN in dotazione alle Imprese di Spettacolo.

Nel form della richiesta vengono indicati i nominativi e le generalità degli artisti scritturati nonché il o i luoghi degli spettacoli e l’importo della paga giornaliera. In pochi istanti il computer della sede centrale dell’Ente invierà in automatico il Certificato di Agibilità – in formato pdf – che l’artista dovrà portare con se con se e consegnare al titolare del locale.

7.  Cosa avviene se, dopo aver richiesto l’Agibilità, lo Spettacolo non ha luogo?

 

Se per qualsiasi ragione uno spettacolo viene annullato, recenti disposizioni dell’ENPALS vogliono che ne sia data comunicazione al più presto e a mezzo fax, specificando dettagliatamente le motivazioni.

8.  Quindi la richiesta del Certificato di Agibilità è sempre in capo all’organizzatore degli eventi o comunque del proprio datore di lavoro?

 

Certo. Tranne nel caso della opzione descritta nella risposta al quesito n. 3, questo obbligo non è a carico del musicista. Infatti la legge istitutiva dell’ENPALS (D.L.C.P.S. n. 708/47 e successive modificazioni), fonda le proprie radici proprio sul principio che il lavoratore dello spettacolo sia parte “debole” nel rapporto di lavoro ed obbliga pertanto il datore di lavoro ad accollarsi l’onere della sua tutela previdenziale.

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9.  In giro si sente dire che per suonare bisogna iscriversi alle associazioni? Le coop e le associazioni sono la stessa cosa?

 

Le Associazioni sono entità no-profit di carattere sociale, culturale o ricreativo.

Vero è che possono esercitare anche attività d’impresa, ma solo per il sostentamento delle attività statutarie e assolutamente non come attività prevalente. Infine, anche nel caso legittimo che una associazione paghi un artista (anche un proprio iscritto) perché ha “lavorato” per  conto dell’associazione, gli obblighi sono gli stessi di una qualsiasi impresa e non solo il mero versamento del contributo all’Enpals.

Le Associazioni Culturali o di Promozione Sociale non possono avere come finalità prevalente la tutela degli interessi economici degli iscritti: è un reato fiscale che, in caso di verifica, fa decadere la qualifica di associazione, con il serio rischio di sanzioni che potrebbero coinvolgere non solo il presidente e/o il direttivo, la gli stessi iscritti se conniventi.

Per approfondire, puoi leggere gli articoli della legge sull’associazionismo.

10.  Ma l’agibilità e i contributi sono sempre obbligatori?

 

 Non sempre. I casi di esenzione sono due:

A) COMMA 188, art.1, L. n. 296/2006 e successiva modificazione:

Sono esenti dal certificato di Agibilità Enpals e dal versamento dei contributi le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, eseguite da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Il tutto entro una fascia di reddito annuo di 5.000 euro.

B) Lavoro Gratuito

Attenzione, le prestazioni di servizio a titolo gratuito devono essere assolutamente provabili: beneficenza, partecipazione a festival, etc.

In ogni caso l’Enpals prevede la obbligatorietà della richiesta di uno speciale Certificato di Agibilità definito “a titolo gratuito”.

In sostanza, l’Ente vuole sapere dove è quando avviene l’evento, riservandosi l’eventualità di idoneo accertamento.

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11.  Quanti contributi occorrono per “maturare” il diritto alla pensione?

 

Le regole sono cambiate tre volte dall’epoca della fondazione dell’ENPALS (1947). Le modalità variano, a seconda della data di iscrizione e del periodo della contribuzione.

A) Fino al ’92 compreso, i requisiti per la pensione di vecchiaia consistevano in 15 annualità di 60 contributi ciascuna. Tenendo presente che “annualità” non significa “anno solare”, ma l’insieme di 60 contributi, questo vuol dire che coloro che al 31 dic. ’92 avevano 900 (15×60) contributi suddivisi in una arco minimo di 15 anni avevano (hanno) già maturato il “diritto” alla pensione di vecchiaia. Per di più, i musicisti di questa fascia hanno vanno in pensione 60 anni (più finestra) e non a 65 (più finestra) come la quasi totalità dei lavoratori dipendenti di altri settori.

B) A partire dal 1 gennaio ’93, il requisito è più che raddoppiato. 20 annualità di 120 contributi ciascuna. Cioè 2.400 (20×120) contributi nell’arco minimo di 20 anni. Vero è che in seguito è stato introdotto una sorta di ammortizzatore (contributi figurativi) per cui, a particolari condizioni, i 2.400 contributi possono scendere fino a 1.800.

C) A partire dal 1 gennaio ’96, con l’entrata in vigore del cosiddetto “sistema contributivo”, il numero minimo delle annualità e sceso da 20 a 5: soli 600 contributi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per contro l’importo della pensione che verrà erogata sarà esattamente proporzionale al “montante” degli interi contributi versati e non proporzionale alle migliori annualità (come nel sistema precedente).

In sostanza, mentre è stato notevolmente facilitato l’accesso alla pensione di vecchiaia, con un basso “montante” contributivo la pensione sarà decisamente irrilevante. Inoltre, per i musicisti, è stato tolto anche il vantaggio di poter della pensione a 60 anni (più finestra).

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12.  Cosa sono i contributi d’ufficio?

 

Sono un particolare beneficio entrato in vigore nell’agosto ‘97 (Decreto legislativo n. 182).

In seguito ad esso, se in un anno “solare” non si raggiungono 120 contributi, ma almeno 60, essi vengono automaticamente integrati a 120, cioè l’anno “incompleto” diventa una “annualità” completa. Il “regalo” viene concesso per un massimo di dieci anni e non occorre alcuna domanda specifica per l’attribuzione.

Estremizzando, ne consegue che se un musicista ha 10 anni con soli 60 contributi per anno, in realtà è cone se ne avesse 1.200 (120 x 10), quindi gliene mancano solo altri 1.200 per arrivare al tetto fatidico dei 2.400.

13.  Ho suonato per vari periodi in Svizzera. E’ possibile recuperare i relativi contributi?

 

I contributi versati presso le principali casse di previdenza dei paesi europei (tra cui principalmente la Svizzera e la Germania) in periodi antecedenti il 5 maggio 2002 sono “trasformabili” in contributi Enpals, sia ai fini delle annualità, che per il calcolo della futura unica pensione “italiana”.

Bisogna considerare però che solo in Italia c’è un ente di previdenza specifico per i gli artisti (120 contributi per una annualità, etc) e inoltre le percentuali applicate sui compensi sono diverse, pertanto l’ENPALS effettuerà un ricalcolo dei contributi esteri che potrà apparire penalizzante in termini di “giornate lavorative” attribuite, ma assolutamente non un “franco svizzero o francese” né un “marco tedesco” andrà perso nel calcolo della pensione.

E’ assolutamente necessario produrre delle prove che il lavoro reso “all’estero” sia di natura artistica (contratti, manifesti, depliant..).

Infatti, essendo che in tali paesi non esiste differenza tra contributi agli artisti e contributi agli operai o agli impiegati, nel rendiconto “estero” la qualifica “artista” spesso non è indicata e l’ENPALS tende a respingere le domande o a considerarle come quelle per cui le annualità corrispondono a 256 giornate.