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Abitazione principale e residenza

Gentili Clienti,

purtroppo entro il 18 giugno bisogna prepararsi al pagamento dell’acconto IMU e TASI.

Nulla da pagare per i possessori di abitazione principale, sia per l’IMU che per la TASI, a condizione che non si abbia una casa di lusso (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per le abitazioni di lusso si applica l’aliquota deliberata dal Comune e la detrazione fissa di 200 euro, se non aumentata dal Comune.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, “nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per poter accedere all’esclusione dell’IMU non è quindi sufficiente la residenza anagrafica, ma occorre anche la dimora abituale di tutto il suo nucleo familiare.

Unica eccezione possibile: due coniugi che risiedano (in genere per motivi di lavoro) in due Comuni diversi, ciascuno in abitazione di proprietà: il principio della”doppia agevolazione” in questo caso è stato recentemente chiarito dalla circolare circolare n. 3/2012.

Mentre per i coniugi separati o divorziati il problema non sussiste: quando la casa coniugale viene assegnata a uno di loro, il proprietario o comproprietario che resta fuori non paga Imu, mentre l’assegnatario è esente sinché rimane la sua abitazione principale.

Sulla seconda casa, invece: niente da fare: si paga sia l’IMU che la TASI.