A tutti i Nostri Clienti
Come già comunicato, Il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto, a partire dal 2017 due nuovi specifici obblighi (che si traducono, per ciascun anno, in numerosi nuovi adempimenti in più a carico per ciascuna impresa o lavoratore autonomo):
- invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate dello spesometro (in luogo della previgente periodicità annuale); per il 2017 tale adempimento comunicativo è semestrale
2) invio trimestrale all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il 18 Settembre 2017 è scaduto il termine per l’invio telematico:
- della comunicazione della liquidazioni Iva del 2° trimestre del 2017;
- dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro o elenco clienti e fornitori) del 1° semestre 2017.
Nella tabella seguente evidenzio nuovamente il calendario per i termini di invio:
La comunicazione deve quindi essere trasmessa:
- entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
- entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
- entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
- entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre.
L’acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di questi nuovi adempimenti comunicativi, ha un solo fine:
RENDERE PIU’ EFFICACE LA LOTTA ALL’EVASIONE
Si ricorda, infatti che, a seguito di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate provvede, trimestralmente, ad esempio:
“incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con i versamenti Iva effettuati e quindi informerà il contribuente degli importi di Iva eventualmente non ancora versata, verificando quindi in tempi brevissimi un eventuale “pericolo per la riscossione” (le comunicazioni di anomalia afferenti gli scostamenti tra Iva dovuta e Iva versata per i primi tre mesi o per il primo trimestre 2017 sono state già inviate via pec ai contribuenti che riportavano tali scostamenti),
“incrociare” i dati del proprio spesometro con quello dei propri clienti e fornitori, e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le fatture registrate e annotate nel proprio spesometro con quelle registrate e annotate nello spesometro dei clienti e fornitori dello stesso contribuente;
“incrociare” i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva con quelli dello spesometro e quindi segnalerà al contribuente eventuali scostamenti tra le risultanze delle liquidazioni Iva e i dati Iva attinti dallo spesometro.
A seguire forniamo alcune indicazioni sul comportamento da seguirsi:
Premesso che il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta, e il nostro studio, una volta completate le registrazioni IVA riferite ai trimestri di riferimento, provvederà periodicamente come sopra indicato
a:
1-elaborare la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, portando il file elaborato in formato XML;
2-firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni IVA di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio, trasmettere il suddetto file all’Agenzia delle Entrate;
3-elaborare lo spesometro semestrale, trasmettendo lo specifico file all’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente, tale adempimento potrà essere posto in essere nei tempi di legge solo se il Cliente ci consegna i documenti per la elaborazione delle liquidazioni periodiche Iva con congruo anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
Di seguito si forniscono nuovamente, per mera completezza informativa, alcune informazioni riguardanti il mancato pagamento dell’IVA periodica indicata nelle comunicazioni trimestrali inviate.
L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della eventuale (in) coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni IVA inviate, nonché i relativi versamenti effettuati.
A questo punto il contribuente avrà tre possibilità:
Appurato che la richiesta è legittima da parte di A.E.
- Pagare subito il debito emerso dalla liquidazione periodica contestualmente al ricevimento dell’avviso di irregolarità con il metodo del ravvedimento operoso;
- Aspettare il successivo avviso bonario con l’aggiunta della sanzione pari al 10%;oltre agli interessi, debito che si può pagare anche chiedendo una rateazione all’A.E. (che solitamente se in regola con il pagamento di eventuali rateazioni in corso, può concederla fino a 60 mesi ( in 20 rate trimestrali);
- Aspettare la cartella per il debito iscritto a ruolo con una maggiore sanzione pari al 30%, oltre gli interessi, dilazionabile come il precedente avviso.
SANZIONI: In caso di omesso/errato invio dello spesometro è prevista l’applicazione della sanzione di €.2 per fattura, con un massimo di €.1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a €.1, entro il limite massimo di €.500, se l’invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art.12, D.Lgs. n.472/97.
Trattandosi di nuovi adempimenti importanti, Vi invitiamo nuovamente a contattare lo Studio al fine di meglio ottimizzare la predisposizione e invio delle comunicazioni suddette.
Al contempo Vi invitiamo a porre massima attenzione circa i nuovi calendari degli adempimenti sopra indicati.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.
Studio Rubino