AGEVOLAZIONI FINO AL 30 GIUGNO 2017 PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI VENDUTI ALL’ASTA
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 16 del DL 18/2016 allungando i termini per l’applicazione delle imposte indirette in misura agevolata, nel caso di ritrasferimento di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie. Si ricorda che il D.L. 18/2016, commi 1 e 2, prevede l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto che svolge attività d’impresa. Tale agevolazione nel testo originario prevedeva due anni di tempo entro i quali l’acquirente, ossia l’imprenditore che ha usufruito dell’agevolazione, era tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione, pena applicazione delle imposte nelle misure ordinarie (9 per cento), oltre all’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento e degli interessi di mora.
Agevolazione per le imprese
La Legge di Bilancio interviene sull’agevolazione in questione prevedendo:
– la proroga fino al 30.06.2017 della tassazione agevolata nella misura fissa di 600 euro a titolo di imposta di registro e ipo-catastale per le vendite giudiziarie di immobili in favore di imprese (ante proroga scadenza fissata al 31.12.2016).
– l’allungamento da due a cinque anni del periodo di tempo entro il quale l’acquirente (impresa) è tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione.
Restano invariati gli oneri in capo all’impresa acquirente che usufruisce dell’agevolazione in commento, la quale dovrà impegnarsi a ritrasferire l’immobile (strumentale o abitativo) entro i 5 anni successivi all’acquisto, dichiarandolo in atto; il mancato rispetto del termine prefissato continua a determinare la decadenza dell’agevolazione con ripresa a tassazione ordinaria e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi moratori.
Agevolazione per i soggetti che non svolgono attività di impresa
La Legge di Bilancio 2017 introduce inoltre un’agevolazione analoga alla precedente a favore dei soggetti che non svolgono attività d’impresa (nuovo comma 2-bis, articolo 16, DL 18/2016). Viene introdotta la possibilità di fruire dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta (200 euro ciascuna) anche per i soggetti che non svolgono attività di impresa, qualora ricorrano le condizioni per usufruire dell’agevolazione “prima casa”.
A differenza della fattispecie agevolata a favore delle imprese, in questo caso la norma non pone un limite di tempo entro il quale l’immobile deve essere ceduto poiché l’intento del legislatore, in questo caso, è tutelare l’utilizzatore finale dell’immobile (privato acquirente) e non l’attività di compravendita immobiliare svolta dall’acquirente-impresa, che ha invece l’onere di rivendere il bene entro 5 anni dall’acquisto. Si ricorda infine che l’agevolazione è fruibile entro il termine ultimo del 30 giugno 2017 anche per i soggetti che non svolgono attività di impresa.